§ 1.2.18 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 26.
Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:01/12/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.
Art. 2.      1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro il 10 gennaio 1990, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 4, nonché sulle proposte di cui [...]
Art. 3.      1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione Regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato [...]
Art. 4.      1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto della forestazione con particolare riferimento al personale; agli appalti ed alle forniture; alla gestione da parte degli uffici [...]
Art. 5.      1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale [...]
Art. 6.      1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 3 previsti nel limite massimo di lire trenta milioni, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.18 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 26. [1]

Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.

(B.U. n. 56 del 6 dicembre 1988)

 

Art. 1.

     1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.

     2. La commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati dai gruppi di appartenenza, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.

     3. La commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

     4. La commissione elegge al proprio interno un Vice Presidente.

     5. Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 2.

     1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro il 10 gennaio 1990, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 4, nonché sulle proposte di cui all'articolo 5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse [2].

 

     Art. 3.

     1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione Regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico.

     2. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere eventualmente rinnovati per l'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 4.

     1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto della forestazione con particolare riferimento al personale; agli appalti ed alle forniture; alla gestione da parte degli uffici regionali e degli Enti delegati o convenzionati nonchè su ogni altro aspetto del settore che la commissione riterrà utile.

 

     Art. 5.

     1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore della forestazione.

 

     Art. 6.

     1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 3 previsti nel limite massimo di lire trenta milioni, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al Capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Così modificato con art. 1 L.R. 22 dicembre 1989, n. 15.