§ 1.2.8 - L.R. 8 agosto 1984, n. 18.
Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:08/08/1984
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Indennità di fine mandato).
Art. 2.  (Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato).
Art. 3.  (Misure dell'indennità di fine mandato)
Art. 4.  (Soppressione del Fondo di Solidarietà).
Art. 5.  (Entrata in vigore).
Art. 6.      E' abrogata la parte seconda della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.
Art. 6-bis. 


§ 1.2.8 - L.R. 8 agosto 1984, n. 18.

Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

(B.U. n. 61 del 17 agosto 1984).

 

Art. 1. (Indennità di fine mandato).

     L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

     L'indennità spetta, altresì, ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

     In caso di decesso del consigliere regionale durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli aventi causa.

 

     Art. 2. (Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato).

     A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5 per cento da devolvere al Capitolo 3002309 della parte Entrata del bilancio regionale avente per oggetto: «Introiti per ritenuta di indennità di fine mandato».

     L'indennità di fine mandato sarà corrisposta facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo 1 «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale», previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Misure dell'indennità di fine mandato) [3].

     La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda fissata per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica

     Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

     L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

 

     Art. 4. (Soppressione del Fondo di Solidarietà).

     Il Fondo di Solidarietà istituito a norma dell'articolo 23 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al Fondo di Previdenza.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di Solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

     Alla soppressione del Fondo di Solidarietà, alla definizione dello stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'articolo 4, primo comma, si provvede con riferimento all'ultimo giorno del mese della pubblicazione della presente legge.

     Per i consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata, per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50 per cento dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dai consiglieri cessati dal mandato [1].

 

     Art. 6.

     E' abrogata la parte seconda della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.

 

     Art. 6-bis. [2]

     La disciplina di cui agli articoli che precedono è estesa anche ai consiglieri regionali che siano cessati dal mandato nel corso della seconda legislatura o alla sua conclusione.

     L'onere derivante dal presente articolo sarà fronteggiato con i mezzi di cui al precedente articolo 2.

 

 

 


[3] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 9 settembre 1994, n. 22.

[1] Comma aggiunto con art. unico L.R. n. 19 del 19 aprile 1985.

[2] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 31 luglio 1988, n. 18.