§ 6.3.124 - L.P. 23 aprile 1987, n. 10.
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:23/04/1987
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla legge provinciale [...]
Art. 2.      1. Per i mutui contratti nell'anno 1985 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti, i contributi provinciali vengono concessi nella misura stabilita per [...]
Art. 3.      1. Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con [...]
Art. 4.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987-1989 dall'art. 2, lett. h), della [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.3.124 - L.P. 23 aprile 1987, n. 10.

Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti.

(B.U. 5 maggio 1987, n. 20).

 

     Art. 1.

     1. Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla legge provinciale 6 agosto 1986, n. 24, è esteso ai mutui contratti negli anni 1987 e 1988.

     2. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti e di fognature, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti i contributi provinciali per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 sono fissati nella misura annuale del 9% dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'11% per quelli decennali.

     3. Salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, la misura dell'intervento provinciale per le altre opere pubbliche rimane fissato dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24.

 

          Art. 2.

     1. Per i mutui contratti nell'anno 1985 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti, i contributi provinciali vengono concessi nella misura stabilita per l'anno 1986.

 

          Art. 3.

     1. Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli precedenti.

 

          Art. 4.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987-1989 dall'art. 2, lett. h), della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria 1987)".

 

          Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.