§ 5.5.29 - L.P. 17 marzo 1992, n. 9.
Adesione della Provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo "Teatro Stabile di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:17/03/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Partecipazione.
Art. 2.  Quota di partecipazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 5.5.29 - L.P. 17 marzo 1992, n. 9.

Adesione della Provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo "Teatro Stabile di Bolzano".

(B.U. 31 marzo 1992, n. 14).

 

     Art. 1. Partecipazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano all'ente autonomo "Teatro Stabile di Bolzano", con sede in Bolzano, riconoscendolo quale struttura culturale di interesse provinciale.

     2. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo dell'ente ed in tutti gli utili al conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Egli è inoltre autorizzato a consentire, in nome e per conto della provincia, variazioni allo statuto che venissero richieste dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

 

          Art. 2. Quota di partecipazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale sociale ed agli oneri di gestione dell'ente, in proporzione alla propria rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, e comunque nella misura stabilita dallo statuto dell'ente.

 

          Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di Lire 600-000.000.

     2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è stabilita dalla legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 4 dell'allegato n. 3 al bilancio).

 

          Art. 4. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     a) in aumento

     cap. 33113 - (di nuova istituzione) Spese per la partecipazione della Provincia all'Ente autonomo Teatro Stabile di Bolzano (art. 2 della presente legge)

     COD/03.3-1.5/1.1. 162.2. 06.06

     Lire 600.000.000

     b) in diminuzione

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

     Lire 600.000.000