§ 5.5.20 - L.P. 7 agosto 1984, n. 6.
Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25: Istituzione di Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e in lingua italiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:07/08/1984
Numero:6


Sommario
Art. unico.      1. All'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 5.5.20 - L.P. 7 agosto 1984, n. 6.

Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25: Istituzione di Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e in lingua italiana.

(B.U. 14 agosto 1984, n. 39).

 

     Art. unico.

     1. All'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

     3. Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi.

     4. Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale."