§ 5.2.44 - L.P. 26 febbraio 1981, n. 5.
Autorizzazione degli enti ospedalieri e successive unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti od istituti di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/02/1981
Numero:5

§ 5.2.44 - L.P. 26 febbraio 1981, n. 5.

Autorizzazione degli enti ospedalieri e successive unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti od istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari.

(B.U. 17 marzo 1981, n. 14).

 

(Legge abrogata dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7).