§ 5.1.128 – L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/07/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Deroghe.
Art. 3.  Osservanza del divieto.
Art. 4.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.1.128 – L.P. 3 luglio 2006, n. 6.

Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario.

(B.U. 11 luglio 2006, n. 28).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico.

     2. È altresì vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.

     3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2 sono definiti con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 2. Deroghe.

     1. Nei locali chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere riservate a chi fuma una o più aree, come tali contrassegnate.

     2. Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria regolarmente funzionanti.

     3. La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1 devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione.

     4. Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.

     5. Non è consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali di cui all’articolo 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei pasti ivi somministrati.

 

     Art. 3. Osservanza del divieto.

     1. Coloro cui spetta per legge assicurare l’ordine all’interno dei locali, luoghi e strutture indicati all’articolo 1, curano l’osservanza del divieto mediante:

     a) l’affissione in posizione visibile dell’apposita segnaletica;

     b) la corretta manutenzione degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria nelle aree di cui all’articolo 2, riservate a chi fuma.

 

     Art. 4. Sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. I trasgressori delle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

     2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria, di cui al regolamento di esecuzione, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

     1. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “5. Ai concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine.”

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente comma:

     “5 bis. Per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge è possibile l’assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le assunzioni relative alle sostituzioni.”

     3. Il comma 6 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     “6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5- bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine.”

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.