§ 5.1.27 - L.P. 21 agosto 1975, n. 45.
Provvidenze a favore di Enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecnico-sanitarie da destinare agli ambienti di nuova [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/08/1975
Numero:45


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri contributi in conto capitale per il finanziamento della spesa di acquisto di attrezzature e di apparecchiature [...]
Art. 2.      Non sono ammessi ai benefici di cui al precedente articolo quelle spese che hanno fruito o fruiscono di sovvenzione dello Stato, della Regione o della Provincia.
Art. 3.      Per beneficiare dei contributi stabiliti dalla presente legge, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione [...]
Art. 4.      La Giunta provinciale, sentito il parere degli organi consultivi di cui all'art. 1 della presente legge, delibera la concessione del contributo. Alla liquidazione dello stesso provvede [...]
Art. 5.      Per gli scopi della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975.
Art. 6.      Per l'utilizzo dell'importo di lire 200 milioni di cui all'articolo precedente si osserva il disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 304.
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.27 - L.P. 21 agosto 1975, n. 45.

Provvidenze a favore di Enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecnico-sanitarie da destinare agli ambienti di nuova costruzione.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 43).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri contributi in conto capitale per il finanziamento della spesa di acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecnico-sanitarie degli ambienti di nuova costruzione, sentito il comitato provinciale di sanità e su proposta di una commissione tecnica composta da tre membri e nominata dalla Giunta provinciale.

     La commissione di cui al comma precedente ha il compito di coordinare gli acquisti, di esaminare gli stessi dal punto di vista della necessità e sotto il profilo della rispondenza alle esigenze tecniche, attenendosi in ciò alle direttive impartite dalla Giunta provinciale ed al piano provinciale di finanziamento.

     In un apposito capitolo del bilancio provinciale sarà previsto lo stanziamento per ogni anno, da determinare con legge di bilancio.

     Gli importi da assegnare ai singoli ospedali sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità.

     I fondi stanziati annualmente e non impegnati possono essere utilizzati nei quattro esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     Non sono ammessi ai benefici di cui al precedente articolo quelle spese che hanno fruito o fruiscono di sovvenzione dello Stato, della Regione o della Provincia.

 

          Art. 3.

     Per beneficiare dei contributi stabiliti dalla presente legge, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento. Alla domanda vanno altresì allegati la relazione illustrativa del direttore sanitario dell'ospedale ed il preventivo della spesa.

 

          Art. 4.

     La Giunta provinciale, sentito il parere degli organi consultivi di cui all'art. 1 della presente legge, delibera la concessione del contributo. Alla liquidazione dello stesso provvede l'Assessore competente in materia sanitaria previa presentazione, da parte dell'amministrazione ospedaliera interessata, delle fatture originali quietanzate oppure dei contratti di acquisto o delle fatture originali non quietanzate con allegati ordinativi di acquisto, nonché di una dichiarazione attestante l'avvenuta inventarizzazione.

 

          Art. 5.

     Per gli scopi della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante riduzione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente come segue:

     per lire 200 milioni mediante riduzione del capitolo 3100;

     per lire 1.000 milioni mediante riduzione del cap. 5000.

 

          Art. 6.

     Per l'utilizzo dell'importo di lire 200 milioni di cui all'articolo precedente si osserva il disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 304.

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

 

 

Cap. 3105 - Contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature tecniche

L.

1.200.000.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 3100 - Contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento ed adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 legge 12 febbraio 1968, n. 132, legge 8 maggio 1971, n. 304 - ) (Entrata capitolo 860)

L.

200.000.000

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

1.000.000.000

decreto ministeriale sanità 2 luglio 1971Totale in diminuzione

L.

1.200.000.000

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.