§ 5.1.8 – L.P. 4 giugno 1973, n. 15.
Concorso straordinario per l'assegnazione delle condotte mediche e veterinarie in provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/06/1973
Numero:15


Sommario
Art. 1.      I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano da almeno un anno servizio di medico condotto o di veterinario condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, [...]
Art. 2.      La conoscenza della seconda lingua, diversa da quella nella quale si effettua l'esame di concorso, deve essere tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.


§ 5.1.8 – L.P. 4 giugno 1973, n. 15.

Concorso straordinario per l'assegnazione delle condotte mediche e veterinarie in provincia di Bolzano.

(B.U. 17 luglio 1973, n. 31).

 

     Art. 1.

     I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano da almeno un anno servizio di medico condotto o di veterinario condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, sono ammessi prescindendo dai limiti di età a partecipare al primo concorso, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per condotte mediche e veterinarie vacanti in provincia di Bolzano.

 

          Art. 2.

     La conoscenza della seconda lingua, diversa da quella nella quale si effettua l'esame di concorso, deve essere tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

     Tale requisito dovrà essere accertato attraverso un esame scritto ed orale da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla Giunta provinciale.