§ 4.6.5 - L.P. 16 novembre 2006, n. 12.
Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi».


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:16/11/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Consulenza finanziaria e creditizia.
Art. 2.  Cooperativa di garanzia Socialfidi.
Art. 3.  Aiuti finanziari.
Art. 4.  Statuti.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Variazioni di bilancio.


§ 4.6.5 - L.P. 16 novembre 2006, n. 12. [1]

Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi».

(B.U. 28 novembre 2006, n. 48).

 

     Art. 1. Consulenza finanziaria e creditizia.

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la consulenza finanziaria e creditizia nell'ambito della comune piattaforma sovrasettoriale di servizi delle cooperative di garanzia.

 

     Art. 2. Cooperativa di garanzia Socialfidi.

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la costituzione di una cooperativa di garanzia a sostegno delle cooperative, delle associazioni e delle fondazioni attive nel settore sociale e sanitario, denominata Socialfidi.

 

     Art. 3. Aiuti finanziari.

     1. Al fine di sostenere l'attività della piattaforma di servizi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale può concedere annualmente un contributo nella misura massima dell'80 per cento per le spese di gestione, ai sensi della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche.

     2. Per le cooperative di garanzia riconosciute dalla Giunta provinciale, per le quali non esiste una specifica normativa provinciale di finanziamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche.

     3. La Giunta provinciale può assegnare mezzi finanziari alla cooperativa di garanzia Socialfidi di cui all'articolo 2, per costituire un proprio fondo.

 

     Art. 4. Statuti.

     1. Per l'ammissione agli aiuti finanziari di cui all'articolo 3 gli statuti della piattaforma di servizi di cui all'articolo 1, della Socialfidi di cui all'articolo 2 ovvero delle cooperative di garanzia sono approvati dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 una spesa massima di 200.000 euro (UPB 17100 e 31105). La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

     2. Per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 l'assegnazione di un contributo nella misura massima di 800.000 euro (UPB 09220 e 31215). La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura della maggiore spesa complessiva di 1.000.000 di euro, derivante dai commi 1 e 2, si provvede per l'esercizio 2006 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento autorizzato nel bilancio di previsione alla UPB 27205.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio 2006 (UPB 04230) una maggiore spesa di 6.500.000 euro.

     5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento autorizzato nel bilancio di previsione 2006 (UPB 27210).

 

     Art. 6. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

     UPB in diminuzione:

     UPB 11100 - Attuazione politiche del lavoro - 195.000 euro

     UPB 11100 - Attuazione politiche del lavoro - 20.000 euro

     UPB 11100 - Attuazione politiche del lavoro - 12.000 euro

     UBP 11120 - Interventi nell'ambito della sicurezza e tutela del lavoro - 5.000 euro

     UPB 27205 - Fondo di riserva per residui perenti - 1.000.000 euro

     UPB 27210 - Fondo globale per provvedimenti legislativi - 6.500.000 euro

 

     UPB in aumento:

     UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria + 6.500.000 euro

     UBP 05105 - Formazione professionale in lingua italiana e relative provvidenze + 200.000 euro

     UPB 09220 - Socialfidi (di nuova istituzione) + 400.000 euro

     UPB 11105 - Promozione e assistenza dei lavoratori e loro associazioni + 32.000 euro

     UPB 17100 - Assistenza e promozione dell'attività artigianale + 100.000 euro

     UBP 31105 - Assistenza alla cooperazione + 155.000 euro

     UBP 31215 - Interventi per la cooperazione + 345.000 euro


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.