§ 4.5.49 - L.P. 8 agosto 1991, n. 22.
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:08/08/1991
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Adempimenti statutari.
Art. 3.  Partecipazione.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Variazioni al bilancio 1991.


§ 4.5.49 - L.P. 8 agosto 1991, n. 22.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica.

(B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare a livello provinciale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici, un servizio di informazioni turistiche e di prenotazione delle camere, suscettibile di collegamenti a livello internazione. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata.

     2. Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

     a) tra i fini sociali:

     1) la promozione e l'effettuazione di studi, rilievi, ricerche e consulenze, ed ogni altro adempimento preparatorio per lo sviluppo di un servizio elettronico di informazioni turistiche e prenotazione di camere;

     2) la realizzazione, la gestione e la diffusione del predetto servizio;

     3) la realizzazione di iniziative accompagnatorie di marketing;

     b) l'impegno di istituire e gestire la società in base a criteri di economizzazione aziendale e di far partecipare in modo adeguato ai costi del sistema di prenotazione gli esercizi alberghieri, affinché vengano coperte a lungo termine le spese complessive;

     c) la possibilità di affidare la gestione della società anche a persone che non siano soci della stessa, nonché l'obbligo di nominare un collegio dei sindaci;

     d) un'adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo.

 

          Art. 2. Adempimenti statutari.

     1. Lo statuto della società in parola deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1. Egli, inoltre è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto, proposte dai partecipanti o richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.

     3. La Giunta provinciale prevede alla nomina dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo della società.

 

          Art. 3. Partecipazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società in misura non superiore al 50%, fino ad una spesa massima di lire 100 milioni.

     2. Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale, o a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dell'onere indicato nell'articolo 3, posto a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede: per lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento previsto al capitolo 76210 dello stato di previsione della spesa e per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102120 del bilancio di previsione (partita n. 1 dell'allegato n. 4 al bilancio).

 

          Art. 5. Variazioni al bilancio 1991.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     in aumento

     cap. 12250 - spese per la partecipazione della Provincia a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitolo sociale Lire 100.000.000

     in diminuzione

     cap. 76210 - contributi in conto capitale per agevolare la qualificazione e l'ammodernamento di esercizi affittacamere esistenti Lire 50.000.000

     cap. 102120 - fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese in conto capitale) Lire 50.000.000.