§ 4.4.4 - L.P. 19 maggio 2003, n. 7.
Disciplina delle cave e delle torbiere


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:19/05/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Piano provinciale delle cave e delle torbiere.
Art. 3.  Coordinamento del Piano provinciale con i piani urbanistici comunali.
Art. 4.  Ricerca di nuovi giacimenti.
Art. 5.  Presentazione ed istruttoria delle domande di ricerca e di coltivazione.
Art. 6.  Autorizzazione alla coltivazione.
Art. 7.  Diritto di precedenza.
Art. 8.  Trasferimento dell’autorizzazione.
Art. 9.  Concessione.
Art. 10.  Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori.
Art. 11.  Decadenza e revoca dell’autorizzazione o concessione.
Art. 12.  Obblighi degli esercenti.
Art. 13.  Obblighi del titolare dell’autorizzazione.
Art. 14.  Oneri di coltivazione.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Abrogazione.
Art. 19.  Modifica della legge urbanistica provinciale.


§ 4.4.4 - L.P. 19 maggio 2003, n. 7.

Disciplina delle cave e delle torbiere

(B.U. 3 giugno 2003, n. 22 – suppl. n. 1):

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67.

     2. Sono escluse le escavazioni di sabbia e ghiaia negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all’articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

 

          Art. 2. Piano provinciale delle cave e delle torbiere.

     1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali è subordinata ad autorizzazione o concessione e si esercita nel rispetto della tutela dell’ambiente e in conformità con il Piano provinciale delle cave e delle torbiere, di seguito denominato Piano provinciale.

     2. Al Piano provinciale si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

     3. Non sono inseriti nel piano provinciale i giacimenti di sabbia e ghiaia fino a una cubatura massima non ampliabile di 50.000 metri cubi e di pietre naturali fino a una cubatura di 3.000 metri cubi. [1]

 

          Art. 3. Coordinamento del Piano provinciale con i piani urbanistici comunali.

     1. Le aree estrattive determinate nel Piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali.

     2. L’adeguamento dei piani urbanistici avviene d’ufficio, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione area estrattiva.

     3. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi dell’articolo 6 è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall’impianto.

     4. La realizzazione e l’esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 3 nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia e in zone per insediamenti produttivi, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.

 

          Art. 4. Ricerca di nuovi giacimenti.

     1. Fuori dalle aree indicate dal Piano provinciale, la ricerca di nuovi giacimenti è autorizzata dal direttore della Ripartizione provinciale Industria, previa acquisizione degli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell’acqua, dell’aria e dell’inquinamento acustico nonché di vincolo idrogeologicoforestale, fatta salva l’autorizzazione VIA nei casi richiesti dalla legge. L’autorizzazione comprende anche le opere necessarie alla ricerca e le prescrizioni atte a garantire il ripristino dello stato di fatto preesistente.

     2. La relativa domanda deve essere corredata da una relazione tecnica indicante i motivi che giustificano la ricerca, le modalità della medesima e i tempi di realizzazione, nonché da una dichiarazione di assenso del proprietario comprovante il diritto di accesso al fondo.

     3. Il ricercatore deve risarcire i danni derivanti dai lavori di ricerca.

     4. I risultati della ricerca devono essere trasmessi ogni trimestre all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere.

     5. Qualora la ricerca dia esito positivo, la Giunta provinciale può procedere alla modifica del Piano provinciale nei tempi stabiliti nel regolamento di esecuzione.

 

     Art. 5. Presentazione ed istruttoria delle domande di ricerca e di coltivazione.

     1. La domanda di autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di una cava va presentata alla Ripartizione provinciale Industria. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel regolamento di esecuzione.

     2. L’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, riscontrata la regolarità della domanda e la sua conformità al Piano provinciale, acquisisce il parere della commissione edilizia del comune territorialmente interessato e gli atti autorizzativi e consultivi di cui all’articolo 4, comma 1. Inoltre redige il parere sulla fattibilità della coltivazione della cava o della torbiera.

 

          Art. 6. Autorizzazione alla coltivazione.

     1. Qualora le autorizzazioni e i pareri di cui all’articolo 5 siano favorevoli, il direttore della Ripartizione provinciale Industria rilascia l’autorizzazione alla coltivazione della cava o della torbiera.

     2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o torbiera, il quale contiene le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni e nei pareri di cui all’articolo 5, e nel quale sono fissati i termini di utilizzazione, tenuto anche conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione.

     3. Copia dell’autorizzazione che sostituisce anche la concessione edilizia relativa agli impianti, opere e infrastrutture approvati è comunicata al sindaco del comune.

     4. L’autorizzazione ha durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo l’autorizzazione può avere una durata di venti anni, fatto salvo quanto disposto al comma 5.

     5. Su richiesta motivata, l’assessore competente, sentito l’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, può prorogare l’autorizzazione per un termine massimo di cinque anni.

     6. In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria, il direttore della Ripartizione provinciale Industria comunica al richiedente i motivi del diniego con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.

     7. Avverso il provvedimento del direttore della Ripartizione provinciale Industria è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentiti gli uffici provinciali competenti nelle singole materie.

     8. Le autorizzazioni alla coltivazione di giacimenti di sabbia e ghiaia fino ad una cubatura di 25.000 metri cubi e di pietre naturali fino ad una cubatura di 3.000 metri cubi di cui all’articolo 2, comma 3, non possono avere una durata superiore a tre anni.

 

          Art. 7. Diritto di precedenza.

     1. In sede di rilascio dell’autorizzazione è data la precedenza, nell’ordine, al proprietario del suolo, all’usufruttuario, all’enfiteuta e ai loro aventi causa a qualunque titolo, condizione che deve essere certificata.

 

     Art. 8. Trasferimento dell’autorizzazione.

     1. L’autorizzazione alla coltivazione di cui all’articolo 6 è personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l’avente causa deve chiedere il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.

     2. Fermi restando la titolarità dell’autorizzazione e gli obblighi conseguenti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera può essere ceduta a terzi.

     3. Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, il direttore della Ripartizione provinciale Industria autorizza la cessione dell’effettivo utilizzo.

 

     Art. 9. Concessione.

     1. La concessione costituisce a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

     2. Qualora il titolare del diritto sul giacimento secondo il Piano provinciale non abbia presentato domanda di coltivazione, la stessa può essere presentata da un terzo. In tale caso, il direttore della Ripartizione provinciale Industria assegna al titolare del diritto un termine non inferiore a 180 giorni per presentare domanda ai sensi dell’articolo 5, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il giacimento può passare al patrimonio indisponibile della Provincia. In tale caso al terzo richiedente, accertatane la capacità tecnica e finanziaria, è rilasciata la concessione provvisoria, secondo le modalità previste dalla presente legge per l’autorizzazione. Al termine della concessione l’utilizzo del suolo ritorna al proprietario.

     3. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un’area che comprenda solo in parte terreni la cui titolarità del diritto sia diversa da quella del richiedente, il direttore della Ripartizione provinciale Industria assegna ai titolari del diritto, diversi dal richiedente, un termine non inferiore a 180 giorni per presentare la domanda integrativa. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Copia dell’atto di concessione provvisoria viene pubblicata per 30 giorni all’albo del comune nel cui territorio è ubicata la cava o la torbiera. Entro lo stesso termine chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentito l’ufficio provinciale competente per le cave e miniere. Il provvedimento di concessione diviene definitivo dal momento in cui l’ufficio provinciale competente per le cave e miniere comunica all’interessato la mancata presentazione di ricorsi nei termini previsti o il rigetto degli stessi. Qualora la Giunta provinciale accolga il ricorso, il provvedimento di concessione provvisoria decade a tutti gli effetti.

     5. Qualora più richieste di autorizzazione riguardino aree contigue o vicine, l’ufficio provinciale competente per le cave e miniere accerta se la documentazione a corredo delle stesse riguardi soluzioni compatibili tra loro. Nel caso in cui si reputi conveniente la realizzazione di un’unica coltivazione o di un numero limitato di coltivazioni rispetto alle richieste, il direttore della Ripartizione provinciale Industria invita i titolari del diritto interessati a raggiungere un’intesa sulla base delle proposte dell’ufficio provinciale competente per le cave e miniere e a presentare una nuova richiesta di autorizzazione. In caso di disaccordo, è preferita la domanda che dia maggiori garanzie di un’ economica coltivazione.

     6. Il concessionario deve corrispondere al titolare del diritto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo annuo sulla base della quantità del materiale estraibile. L’importo del diritto annuo da corrispondersi viene determinato nel regolamento di esecuzione.

     7. Per le aree ottenute in concessione l’esercente deve versare alla Provincia Autonoma di Bolzano un canone anticipato per ogni anno o frazione di anno per ciascun ettaro o frazione di ettaro. L’importo del diritto annuo da corrispondere viene determinato nel regolamento di esecuzione. Il primo versamento va effettuato entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di concessione. Le successive annualità vanno versate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

 

          Art. 10. Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori.

     1. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione il direttore della Ripartizione provinciale Industria stabilisce l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e miniere a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale e della possibilità dell’utilizzazione a fini agricoli e forestali. Tale importo viene fissato su proposta della Conferenza dei direttori d’ufficio o del Comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.

     2. L’autorizzazione acquista validità solamente dopo l’esibizione della fideiussione bancaria o la prestazione del deposito cauzionale. L’importo della cauzione o della fideiussione bancaria deve essere adeguato annualmente in base agli indici ISTAT.

     3. In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare è tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione.

     4. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale è da effettuarsi dopo che l’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, sentiti gli organi di cui all’articolo 4, comma 1, abbia accertato la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nel relativo disciplinare.

     5. Qualora il titolare dell’autorizzazione o della concessione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della Ripartizione provinciale Industria può disporre l’esecuzione d’ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della Ripartizione provinciale Industria determina l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l’importo del deposito cauzionale o quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell’autorizzazione o della concessione.

 

          Art. 11. Decadenza e revoca dell’autorizzazione o concessione.

     1. Il direttore della Ripartizione provinciale Industria pronuncia la decadenza dell'autorizzazione o della concessione qualora l'esercente, diffidato, non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o dalla concessione oppure dalle norme contenute in leggi o regolamenti. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell’autorizzazione o della concessione, all’esercente e al comune competente per territorio.

     2. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione nonché l'esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall’esercizio della cava o della torbiera.

     3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione non vengano iniziati entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero la cava o torbiera non venga adeguatamente sfruttata secondo il programma approvato, al titolare viene fissato un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori; trascorso inutilmente tale termine il direttore della Ripartizione provinciale Industria dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione.

     4. Qualora l’esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la decadenza, uno di essi può chiedere il subingresso nell'autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

     5. La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l'autorizzazione o la concessione per sopravvenute e comprovate esigenze di pubblica utilità.

     6. La decadenza o la revoca comporta il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Provincia. In tal caso il giacimento può essere dato in concessione secondo la procedura di cui all'articolo 9. All’avente diritto spetta un'indennità pari al valore degli impianti, delle infrastrutture e del materiale estratto disponibile nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione decaduta sia il proprietario del suolo o chi ne dimostri la disponibilità. Il valore viene stimato dall'Ufficio estimo provinciale. Tale indennizzo è corrisposto da chi subentra nell'esercizio della cava o della torbiera entro sei mesi dalla ripresa dei lavori.

 

          Art. 12. Obblighi degli esercenti.

     1. Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nella esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell'arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

     2. Gli esercenti devono mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

     3. Il personale tecnico addetto all'ufficio provinciale competente per le cave e miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

 

          Art. 13. Obblighi del titolare dell’autorizzazione.

     1. I titolari dell’autorizzazione alla coltivazione comunicano periodicamente all’ufficio provinciale competente per le cave e miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo le istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.

 

          Art. 14. Oneri di coltivazione.

     1. Il titolare dell’autorizzazione o concessione versa annualmente al comune sul cui territorio è ubicata l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall’attività estrattiva. L’ammontare dell’onere è determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto.

 

          Art. 15. Sanzioni.

     1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da euro 3.200 a euro 25.000 per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;

     b) da euro 500 a euro 5.000 per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione o alla concessione.

 

     Art. 16. Vigilanza.

     1. Il controllo sull’osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.

     2. Possono procedere all’accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell'amministrazione provinciale, a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia.

     3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.

 

          Art. 17. Norme transitorie.

     1. Fino all’approvazione del Piano provinciale di cui all’articolo 2, l'utilizzazione delle cave e delle torbiere è comunque soggetta ad autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Industria.

     2. Le cave e torbiere autorizzate e non previste nel Piano provinciale possono essere coltivate fino alla scadenza naturale dell’autorizzazione, la quale può essere prorogata ai sensi dell’articolo 6, comma 5.

 

          Art. 18. Abrogazione.

     1. La legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, è abrogata.

 

          Art. 19. Modifica della legge urbanistica provinciale.

     1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici oppure sentire più organi consultivi, l’assessore competente o il Presidente della Provincia può indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.”


[1] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.