§ 4.2.71 - L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia».


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:12/03/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 2 bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 3.      1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 4.      1. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 5.      1. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:


§ 4.2.71 - L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia».

(B.U. 20 marzo 2007, n. 12).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 2 bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 2 bis. (Obblighi).

     1. Per un periodo massimo di 15 anni la destinazione economica di beni agevolati ai sensi della presente legge non può essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non possono essere alienati o dati in locazione, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né possono essere costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d’applicazione della presente legge, il periodo massimo di 15 anni può essere ridotto per determinate categorie di beni d’investimento, in modo differenziato a seconda delle varie forme di cessione o di costituzione di diritti citate.

     2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

     3. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo ovvero a società delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30 per cento oppure a società i cui soci - a seguito di una scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi - corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

     5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto a persone ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore o di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado o che siano affini in linea retta con il beneficiario o la beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

     6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è ammesso l’affitto dell’azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla metà delle immobilizzazioni dell’azienda.”

 

     Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 2 ter. (Presupposti).

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi a condizione che il beneficiario o la beneficiaria rispetti le norme in materia di previdenza e che i contributi previdenziali vengano versati anche per tutti i familiari che collaborano nell’azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.“

 

     Art. 3.

     1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. L’agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI è possibile se l’agevolazione non è esentata da regolamenti comunitari, mediante notifica e l’approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite “de minimis” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.”

 

     Art. 4.

     1. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, se finalizzate alla promozione della ricerca e dello sviluppo”.

 

     Art. 5.

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

     “6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis trovano applicazione anche per le domande di contributo già presentate, ma non ancora trattate.

     7. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni trovano altresì applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche.”