§ 4.2.59 - L.P. 18 ottobre 1995, n. 21.
Integrazione alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:18/10/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La lettera b) del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 è sostituita dalla seguente:


§ 4.2.59 - L.P. 18 ottobre 1995, n. 21.

Integrazione alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".

(B.U. 7 novembre 1995, n. 51).

 

     Art. 1.

     1. La lettera b) del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 è sostituita dalla seguente:

     "b) i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'art. 6."