§ 4.1.55 - L.P. 14 novembre 1984, n. 16.
Modifiche a leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/11/1984
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "costruzione" sono inserite le parole "l'ampliamento, la [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
Art. 3.      1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente articolo:
Art. 4.      1. Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "contributi in conto capitale" sono inserite le parole "e [...]
Art. 5.      1. Il punto 10) dell'art. 2, primo comma, e l'art. 12 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono abrogati.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.     
Art. 9.      1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.55 - L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

Modifiche a leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura e delle foreste.

(B.U. 27 novembre 1984, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "costruzione" sono inserite le parole "l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto".

     2. La modifica contenuta nel precedente comma ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

     3. Al medesimo articolo, citato nel primo comma, è aggiunto il seguente comma:

     "5.Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, qualora il titolare dell'azienda agricola abbia assunto un credito agrario di miglioramento."

     4. La seconda frase del secondo comma del medesimo articolo è abrogata. La norma aggiuntiva del precedente comma ha efficacia dall'entrata in vigore della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26.

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

     "2. I contributi previsti nel precedente comma possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni. In caso di abuso devono essere restituite le somme pagate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto."

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 4-bis - 1. I criteri per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti articoli saranno determinati mediante apposito regolamento di attuazione."

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "contributi in conto capitale" sono inserite le parole "e contributi sulle spese di gestione".

     2. La modifica contenuta nel precedente comma ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 5.

     1. Il punto 10) dell'art. 2, primo comma, e l'art. 12 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono abrogati.

 

          Art. 6. [1].

 

          Art. 7. [2].

 

          Art. 8.

     1. Agli uffici posti, ai sensi dell'allegato B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, alle dipendenze della struttura organizzativa "Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo" sono aggiunti i seguenti uffici:

     "7) ufficio fonti di energia;

     8) ufficio acque pubbliche".

 

          Art. 9.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 19 novembre 1993, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 19 novembre 1993, n. 23.