§ 3.8.27 - L.P. 7 luglio 2010, n. 9.
Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:07/07/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Contributi
Art. 3.  Disposizione finanziaria


§ 3.8.27 - L.P. 7 luglio 2010, n. 9.

Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile

(B.U. 3 agosto 2010, n. 31)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell’Unione europea, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico nonché l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

 

     Art. 2. Contributi

1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché degli strumenti di pianificazione in questo ambito.

 

2. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

 

3. La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

a) nel caso siano colpite da calamità naturali;

b) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

c) per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;

d) per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

 

4. Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

 

5. Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

 

6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa comunitaria o statale.

 

7. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;

b) il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

c) le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.

 

     Art. 3. Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 23105, 23205 e 23210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 2, comma 7, lettere a), b) e c).

 

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.