§ 3.8.24 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.
Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:19/02/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è così sostituito:
Art. 2.      1. L'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è così sostituito:
Art. 3.      1. L'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è abrogato.


§ 3.8.24 - L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici".

(B.U. 6 marzo 2001, n. 10 – S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è così sostituito:

     "2. La conformità dell'opera alle norme di cui all'articolo 1 nei casi prescritti dalla legge è attestata dal verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale. Per gli edifici provinciali tale collaudo può essere effettuato anche da tecnici dell'ufficio competente in materia di prevenzione incendi, purché in possesso dei necessari requisiti professionali."

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è così sostituito:

     "Art. 11 (Conferenza dei servizi) - 1. Il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile:

     a) decide i ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici avverso le prescrizioni dell'ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi e dei sindaci;

     b) concede deroghe alle norme di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge;

     c) esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti;

     d) rilascia il nulla osta di fattibilità dell'attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 19 maggio 1997, n. 137;

     e) esercita i compiti e le funzioni del comitato tecnico di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

     f) esercita i compiti che riguardano il trasporto di sostanze pericolose, in quanto di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore di ripartizione propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17."

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è abrogato.