§ 3.6.5 - L.P. 25 febbraio 1980, n. 6.
Gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:25/02/1980
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Fermo restando l'esercizio delle attribuzioni della Provincia in materia di profilassi zootecnica, ai sensi dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è [...]
Art. 2.      La spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutata in lire 160 milioni all'anno, a decorrere dal 1980.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.6.5 - L.P. 25 febbraio 1980, n. 6.

Gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

(B.U. 25 marzo 1980, n. 16).

 

     Art. 1.

     Fermo restando l'esercizio delle attribuzioni della Provincia in materia di profilassi zootecnica, ai sensi dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare all'organizzazione e gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che fanno parte integrante della stessa.

     Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra le Province autonome di Bolzano e di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

 

          Art. 2.

     La spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutata in lire 160 milioni all'anno, a decorrere dal 1980.

     Al relativo onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 si fa fronte con una quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di lire 13.000 milioni per l'attuazione della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, autorizzato per il solo esercizio finanziario 1979 dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

 

          Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'accordo allegato acquista efficacia all'entrata in vigore della legge di approvazione dello stesso accordo della Provincia Autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

 

 

Accordo

     (Omissis).