§ 3.5.47 - L.P. 14 dicembre 1990, n. 21.
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:14/12/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Ufficio dighe.
Art. 3.  Approvazione dei progetti.
Art. 4.  Autorizzazione.
Art. 5.  Collaudo delle opere.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Esecuzione.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Variazioni al bilancio 1990.


§ 3.5.47 - L.P. 14 dicembre 1990, n. 21.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 57).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.00.000 di metri cubi, compresi gli invasi costituenti pertinenze di miniere o di cave o di quelli appartenenti al demanio idrico provinciale, escluse comunque le grandi derivazioni rientranti nella competenza statale [1] .

     2. Vengono delegate in base all'art. 18, comma secondo, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ai Comuni le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti è richiesto il nullaosta di un esperto qualificato. In caso di difficoltà decisionali di natura idraulico-tecnica il Comune può chiedere il parere dell'Ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso superiore a 2.000 metri cubi.

 

          Art. 2. Ufficio dighe.

     1. Nell'ambito della struttura organizzativa "azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo" è istituito l'Ufficio dighe che esercita le funzioni attribuitegli dalla presente legge.

     2. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

     "199: Ufficio dighe:

     istruttoria e vigilanza sulla costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi di competenza provinciale;

     controllo sull'osservanza di nome e disposizioni in materia;

     formazione e tenuta del catasto relativa agli sbarramenti ed invasi di competenza provinciale;

     rapporti con gli organi dello Stato".

     3. Nell'allegato B della legge provinciale n. 11 del 1981, alla struttura organizzativa "azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo" è aggiunto il seguente numero: "10: Ufficio dighe".

     4. Il Direttore dell'Ufficio dighe deve essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile.

     5. In prima applicazione della presente legge il direttore dell'Ufficio dighe è nominato provvisoriamente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e cioè ai sensi dell'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     6. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi forestali sono aumentate di una unità rispettivamente nella settima ed ottava qualifica funzionale, e di due unità nella sesta qualifica funzionale; quelle del ruolo amministrativo sono aumentate di due unità nella quarta qualifica funzionale.

 

          Art. 3. Approvazione dei progetti.

     1. Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il Direttore dell'ufficio dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, modificato con decreto ministeriale 24 marzo 1982, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria.

     2. I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre 5 metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

     a) un funzionario tecnico dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che la presiede;

     b) un funzionario unico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

     c) un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     d) un funzionario tecnico dell'Ufficio dighe;

     e) un funzionario tecnico dell'Ufficio acque pubbliche;

     f) un funzionario tecnico dell'Ufficio idrografico;

     g) il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

     3. Funge da segretario un dipendente provinciale della qualificazione non inferiore alla sesta.

     4. I membri per la Commissione provinciale dighe sono iscritti d'ufficio nell'ambo provinciale di collaudatori di opere pubbliche per le categorie specifiche.

     5. E' in facoltà del Direttore dell'ufficio dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma secondo.

     6. La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

     7. La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante.

     8. La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione.

     9. Per le incombenze di cui alla presente legge l'Ufficio dighe può avvalersi della consulenza di esperi ed istituti specializzati. Il relativo incarico è conferito dall'assessore competente con apposito disciplinare e la relativa spesa è impegnata con decreto assessorile.

     10. Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma secondo dell'art. 21, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.

 

          Art. 4. Autorizzazione.

     1. Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal Direttore dell'Ufficio dighe o dal Presidente della Commissione provinciale dighe.

     2. L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal Direttore dell'Ufficio dighe.

 

          Art. 5. Collaudo delle opere.

     1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un'apposita commissione, composta da tre membri della Commissione provinciale dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, nominata di volta in volta dal Presidente della stessa Commissione provinciale dighe.

     2. Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'ufficio dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessanti lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo stesso Ufficio dighe l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo.

     3. Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.

     4. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.

     5. Ultimate le operazioni di collaudo, il Direttore dell'Ufficio dighe rilascia il nullaosta per l'inizio dell'esercizio dell'opera.

     6. Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il Direttore dell'Ufficio dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'art. 3, comma primo, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'art. 4 ed il nullaosta di cui al comma quinto, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo.

     7. In ogni caso il Direttore dell'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo.

 

          Art. 6. Sanzioni.

     1. Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.028 a Euro 8.055. [2]

     2. Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'art. 5, comma quinto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 403 a Euro 2.417. [3]

     3. Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'art. 5, commi secondo e settimo, e all'art. 6, comma secondo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 806 a Euro 8.055. [4]

     4. Chiunque omette la denuncia di cui all'art. 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 805 a Euro 4.026. [5]

 

          Art. 7. Norme transitorie.

     1. I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma primo dell'art. 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all'Ufficio provinciale dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato.

     2. In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

     3. In base agli atti di collaudo, il Direttore dell'Ufficio dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'art. 5, comma secondo.

     4. Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma secondo, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del Direttore dell'ufficio dighe.

 

          Art. 8. Esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'art. 2 e valutati in Lire 150 milioni per l'anno 1990 e in Lire 220 milioni all'anno a partire dal 1991 si provvede:

     a) per il 1990 mediante riduzioni per Lire 150 milioni, sia dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, sia del corrispondente stanziamento iscritto al capitolo 82020 dello stato di previsione della spesa;

     b) per gli anni 1991 e 1992 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-92 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b. 1) del bilancio pluriennale 1990-92 della provincia;

     c) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

     2. Alla copertura degli oneri per eventuali affidamenti di incarichi ai sensi dell'art. 3, comma nono si provvede con lo stanziamento sul capitolo 82030 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci [6] .

 

          Art. 10. Variazioni al bilancio 1990.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 30 della L.P. 30 aprile 1991, n. 12.