§ 2.1.57 - L.P. 9 maggio 1980, n. 9.
Concessione di un acconto sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/05/1980
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale è impegnata a presentare al Consiglio provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge organico con il quale viene stabilito il [...]
Art. 2.      In attesa dell'approvazione dell'ordinamento del personale, di cui al precedente art. 1, a tutti i dipendenti provinciali, compresi quelli provvisori, è concesso, a far tempo dal 1° luglio 1979 [...]
Art. 3.      La differenza nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale in atto per i dipendenti provinciali nei confronti del personale statale è trasformata in assegno personale, riassorbibile [...]
Art. 4.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in L. 4.000 milioni per l'anno 1979 e in L. 8.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1980. La spesa relativa al 1979 è posta [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.57 - L.P. 9 maggio 1980, n. 9.

Concessione di un acconto sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale.

(B.U. 20 maggio 1980, n. 26).

 

     Art. 1.

     La Giunta provinciale è impegnata a presentare al Consiglio provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge organico con il quale viene stabilito il nuovo stato giuridico e trattamento economico degli impiegati provinciali, che dovrà essere articolato secondo i seguenti criteri:

     1) nuovo inquadramento del personale, con decorrenza 1° luglio 1979, negli otto livelli retributivi e funzionali già in atto per gli impiegati dello Stato con le stesse percorrenze temporali e quantitative delle relative classi stipendiali;

     2) l'inquadramento del personale in servizio sarà effettuato mediante attribuzione, nei rispettivi livelli, della classe e degli aumenti biennali spettanti in base alle anzianità di servizio maturate o riconosciute nelle carriere di appartenenza alla data del 1° luglio 1979;

     3) lo stipendio mensile lordo sarà ancorato a quello vigente per i dipendenti statali, maggiorato del 35% in relazione alle esigenze di servizio derivanti dall'obbligo del bilinguismo e dall'orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali.

 

          Art. 2.

     In attesa dell'approvazione dell'ordinamento del personale, di cui al precedente art. 1, a tutti i dipendenti provinciali, compresi quelli provvisori, è concesso, a far tempo dal 1° luglio 1979 o dalla data successiva di assunzione in servizio, un acconto sui futuri miglioramenti economici, che deriveranno dal nuovo inquadramento, pari al 25% dello stipendio mensile in godimento dalla stessa data, esclusa qualsiasi altra indennità.

     L'acconto è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

     L'acconto non spetta agli appartenenti al ruolo speciale del corpo forestale provinciale e al personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, il cui trattamento economico è regolato da norme speciali.

 

          Art. 3.

     La differenza nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale in atto per i dipendenti provinciali nei confronti del personale statale è trasformata in assegno personale, riassorbibile in ragione del 10% dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità medesima e degli importi in aumento spettanti a tale titolo sulla tredicesima mensilità decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in L. 4.000 milioni per l'anno 1979 e in L. 8.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1980. La spesa relativa al 1979 è posta interamente a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     Alla copertura dell'onere complessivo di Lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di L. 17.000 milioni, per il rifinanziamento delle opere pubbliche degli enti locali ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, per il solo esercizio 1979.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.