§ 6.2.144 - L.R. 10 aprile 2007, n. 8.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:10/04/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'articolo 12 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 è integrato con l'aggiunta del seguente comma:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.144 - L.R. 10 aprile 2007, n. 8.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.

(B.U. 16 aprile 2007, n. 19).

 

Art. 1.

     L'articolo 12 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

     “6. La proroga dei termini di cui al precedente comma 5 è estesa alle strutture sanitarie che erogano prestazioni riabilitative ai disabili psichici e psiconeuromotori in regime ambulatoriale.”.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.