§ 6.2.82 - L.R. 11 agosto 1999, n. 22.
Rinegoziazione con le branche dei mutui in ammortamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:11/08/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1. 


§ 6.2.82 - L.R. 11 agosto 1999, n. 22.

Rinegoziazione con le branche dei mutui in ammortamento.

(B.U. 16 agosto 1999, n. 45).

 

Art. 1. [1]

     1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo anche alla estinzione anticipata del debito residuo, le passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

     2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di nuovi tassi di interessi variabili o fissi che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.

     3. Nel caso di ricorso alla estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale vigente, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle eventuali penali contrattualmente previste, a tasso variabile o fisso, la cui durata non superi trenta anni.

     4. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma 3, ad emettere prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli scaturenti dalla contrazione di mutui.

     5. In relazione alle condizioni del mercato finanziario, la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare gli strumenti derivati finanziari di cui al precedente comma 4, anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito della Regione, al fine di ottimizzare costi e rischi del debito, ed a facilitare, quando possibile, la programmazione degli investimenti [2].

     5 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, l’uso dei derivati è consentito anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto [3].

     5 ter. In aggiunta alle operazioni previste dall’articolo 3 del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, la Regione può contrarre operazioni derivate finalizzate a predeterminare l’importo di una passività già contratta, ma il cui debito verrà consolidato in una data futura, nonché procedere alla copertura del rischio di tasso della medesima passività, anche mediante strutture finanziarie non previste nel sopracitato D.M. e che implichino che la Regione possa ricevere flussi diversi da quelli pagati nella sottostante passività. A tal fine, la Giunta Regionale, prima della contrazione del derivato, può deliberare la data di consolidamento del mutuo, senza riguardo allo stato di avanzamento lavori al momento della deliberazione medesima [4].

     5 quater. La Giunta Regionale può avvalersi delle risorse eventualmente derivanti dalle operazioni di cui al comma precedente, esclusivamente per il finanziamento di interventi finalizzati agli investimenti [5].

     6. La Giunta regionale, in sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo, inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.

     7. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti di cui ai commi precedenti sono garantiti mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle somme occorrenti per tutta la durata del periodo di ammortamento.

 

Art. 1 bis. [6]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati su mutui accesi da terzi assistiti da contributo regionale in conto rata o sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali [7].

     2. Il concorso pubblico al pagamento della rata o degli interessi, a seguito della rinegoziazione di cui al comma 1 del presente articolo, è rideterminato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già in essere sui mutui oggetto di rinegoziazione [8].

     3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a continuare a concorrere al pagamento della rata o degli interessi:

     a. sui mutui di cui al comma 1 del presente articolo a seguito di estinzione anticipata degli stessi;

     b. sui nuovi mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei prestiti di cui al medesimo comma 1 [9].

     4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lett. a) del comma 3 del presente articolo, il concorso pubblico al pagamento della rata o degli interessi è determinato nella misura pari alla stessa partecipazione prevista per i vecchi mutui oggetto di estinzione [10].

     5. Il concorso pubblico al pagamento della rata o degli interessi sui nuovi mutui di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo, determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione anticipata, è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all’atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo [11].

 

Art. 1 ter. [12]

     1. La Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata ad assumere le iniziative più opportune e ad adottare gli atti necessari.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Comma inserito dall’art. 27 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1

[4] Comma inserito dall’art. 27 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1

[5] Comma inserito dall’art. 27 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1

[6] Articolo aggiunto dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[8] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.