§ 6.2.74 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 10.
Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/02/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' approvato in L. 4.677.826.934.304 lo stato di previsione di competenza ed in L. 4.301.307.086.888 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio [...]
Art. 2.      Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata afferente l'esercizio finanziario 1998.
Art. 3.      E' approvato in L. 4.677.826.934.304 lo stato di previsione di competenza ed in L. 4.301.307.086.888 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 4.      E' approvato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dello stato di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 5.      E' autorizzata l'iscrizione nelle entrate del bilancio 98 della voce "Avanzo per trasferimenti vincolati dall'esercizio precedente" della somma di lire 401.256.437.000.
Art. 6.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 annesso alla presente legge, allegato n. 1 e i suoi sub-allegati, redatti ai sensi [...]
Art. 7.      E' approvata la classificazione economico-funzionale delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 annessa alla presente legge (allegato n. 2).
Art. 8.      La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli per l'iscrizione delle relative spese quando [...]
Art. 9.      Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
Art. 10.      La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme al fondo di riserva per spese impreviste (cap. 7455) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, [...]
Art. 11.      I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 43 della L.R. n. 18/1978 relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa per l'esercizio finanziario [...]
Art. 12.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - 2° comma - della legge regionale 11.4.1978 n. 18, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui fino alla concorrenza complessiva di L. 48.520.000.000.
Art. 13.      Per il ripristino della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri è approvato il bilancio pluriennale 1998-2000 annesso alla [...]
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.74 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 10).

 

Art. 1.

     E' approvato in L. 4.677.826.934.304 lo stato di previsione di competenza ed in L. 4.301.307.086.888 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 2.

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata afferente l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 3.

     E' approvato in L. 4.677.826.934.304 lo stato di previsione di competenza ed in L. 4.301.307.086.888 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 4.

     E' approvato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dello stato di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata l'iscrizione nelle entrate del bilancio 98 della voce "Avanzo per trasferimenti vincolati dall'esercizio precedente" della somma di lire 401.256.437.000.

 

     Art. 6.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 annesso alla presente legge, allegato n. 1 e i suoi sub-allegati, redatti ai sensi dell'articolo 10 della L. 335/1976 e dell'art. 36 della legge regionale n. 18/1978.

 

     Art. 7.

     E' approvata la classificazione economico-funzionale delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 annessa alla presente legge (allegato n. 2).

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da leggi statali o regionali.

 

     Art. 9.

     Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7450 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'allegato n. 3 di cui al comma precedente secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. n. 18/78.

 

     Art. 10.

     La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme al fondo di riserva per spese impreviste (cap. 7455) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, in conformità ai criteri che disciplinano l'impiego del "fondo di riserva per le spese impreviste" di cui all'art. 42 della L.R. n. 18 del 1978.

     Le deliberazioni della Giunta che dispongono prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente devono essere presentate entro 30 giorni dalla loro adozione al Consiglio Regionale per la relativa convalida.

 

     Art. 11.

     I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 43 della L.R. n. 18/1978 relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa per l'esercizio finanziario 1998 sono disposti con delibere del Consiglio Regionale non soggette a controllo.

 

     Art. 12.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - 2° comma - della legge regionale 11.4.1978 n. 18, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui fino alla concorrenza complessiva di L. 48.520.000.000.

     I mutui di cui al precedente comma avranno una durata compresa fra i 10 e i 20 anni e saranno contratti a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 31.1.1992, n. 2 o a tasso fisso nei limiti massimi di punti 2 in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di contrattazione.

     La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione dei mutui di cui al 1° comma sulla base delle effettive esigenze di competenza e di cassa che conseguiranno dopo l'assestamento del bilancio 1998 da effettuare ai sensi dell'art. 46 della citata legge regionale n. 18/1978.

     La stessa legge di assestamento preciserà l'ammontare definitivo dei mutui previsti dal presente articolo e le relative spese da finanziare con essi.

     L'autorizzazione di cui al presente articolo riguarda spese di competenza aventi carattere di investimento, per un totale di lire 48.520.000.000.

     L'onere per l'ammortamento dei suddetti mutui dovrà gravare a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di contrazione dei mutui stessi.

     Gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 miliardi per il 1999 e 500 milioni per il 2000 trovano copertura nel bilancio pluriennale 1998-2000 allegato al bilancio 1998.

     Per gli esercizi finanziari successivi al 2000 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dal 1999.

     In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il servizio complessivo ammortamento mutui resta stabilito in 30,200 miliardi per l'anno 1998 ed in 36,200 miliardi per l'anno 1999 e in L. 36,700 miliardi per l'anno 2000.

 

     Art. 13.

     Per il ripristino della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri è approvato il bilancio pluriennale 1998-2000 annesso alla presente legge (allegato n. 4).

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.