§ 6.1.6 - L.R. 3 dicembre 1990, n. 33.
Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:03/12/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]


§ 6.1.6 - L.R. 3 dicembre 1990, n. 33.

Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate regionali.

 

Art. 1. [1]

     1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e tributarie, è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n. 237) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. [2]

     1. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento e nell’ordinanza ingiunzione di pagamento.

 

     Art. 3. [3]

     1. L’avviso di accertamento e l’ordinanza di ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui all’art. 1.

 

     Art. 4. [4]

     [1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 Maggio 1981, n. 8 e all'art. 17, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36.

     2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva dei tributi e di ogni altra entrata regionale.

     3. Per le entrate di cui sopra, per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, la Regione provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni richiamate nell'art. 2.]

 

     Art. 5. [5]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.]

 


[1] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[2] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[3] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[4] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[5] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.