§ 6.1.1 - L.R. 6 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:06/12/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata istituisce i seguenti tributi propri
Art. 2.      Salvo quando diversamente disposto dalle norme della presente legge, gli Uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria [...]
Art. 3.      Per l'esazione coattiva dei tributi di cui all'articolo I della presenta legge si applicano le norme dello Stato
Art. 4.      Per la prescrizione delle imposte indicate nell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale
Art. 5.      L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione [...]
Art. 6.      L'ammontare dell'imposta regionale, di cui all'articolo precedente, è commisurata al 100% del canone di concessione statale
Art. 7.      L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario
Art. 8.      Le tasse sulle concessioni si applicano agli atti ed ai provvedimenti adottati dalla Regione Basilicata nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato [...]
Art. 9.      Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi concernenti le concessioni governative, la tassa sulle concessioni regionali deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del [...]
Art. 10.      In sede di prima applicazione, la misura della tassa sulle concessioni regionali è pari al cento per cento della corrispondente tassa erariale
Art. 11.      L'atto amministrativo emesso dalla Regione Basilicata, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche [...]
Art. 12.      All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto della Regione Basilicata, gli uffici, siti nel territorio della Regione, competenti ad [...]
Art. 13.      La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Basilicata; si [...]
Art. 14.      Fino al 31 dicembre 1973, la tassa regionale di circolazione viene determinata nella misura del 25% della corrispondente tassa erariale
Art. 15.      La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo
Art. 16.      Il rinnovo dell'immatricolazione, in una Provincia della circoscrizione territoriale della Regione Basilicata di un veicolo o di autoscafo precedentemente iscritto in una Provincia di un'altra [...]
Art. 17.      Il cambio di residenza, da una Provincia di un'altra Regione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Basilicata, del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non [...]
Art. 18.      La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione
Art. 19.      La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Basilicata, secondo quanto previsto dalla normativa statale
Art. 20.      Le occupazioni sono permanenti o temporanee
Art. 21.      Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, ed il suo ammontare è pari al 100% di quello stabilito dalle tariffe vigenti nelle singole Province della Regione Basilicata per l'analoga tassa [...]
Art. 22.      La Regione Basilicata invia ai competenti Uffici provinciali la copia degli atti di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali
Art. 23.      Per le occupazioni temporanee la tassa viene riscossa direttamente dagli Uffici incaricati di riscuotere l'analogo tributo provinciale prima o contemporaneamente al rilascio della concessione o [...]
Art. 24.      Per la cessazione o la riduzione della occupazione, lo sgravio della tassa decorrerà dall'inizio del semestre successivo alla data di ricezione della comunicazione relativa alla cessazione o [...]
Art. 25.      E' costituita per il contenzioso amministrativo una Commissione consultiva con parere non vincolante
Art. 26.      Sul Bollettino Ufficiale della Regione dovrà essere data notizia delle licenze e concessioni rilasciate
Art. 27.      Avverso la concessione, l'accertamento e la riscossione nonché per i rimborsi dei tributi regionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura ordinaria, ogni persona fisica [...]
Art. 28.      Gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali sono impugnabili in via amministrativa dagli stessi soggetti di cui all'art. 27
Art. 29.      Il contribuente ed i soggetti di cui all'art. 27 possono propone ricorso amministrativo, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è avuta notificazione o [...]
Art. 30.      Il ricorso diretto al Presidente della Giunta regionale deve essere presentato, in carta da bollo, all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato
Art. 31.      Se il ricorso viene accolto, il decreto motivato del Presidente della Giunta regionale verrà inviato, per l'esecuzione, all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato
Art. 32.      Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice ordinario, il provvedimento con il quale il presidente della Giunta regionale ha deciso in via amministrativa può essere impugnato per [...]
Art. 33.      L'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato con ricorso amministrativo deve correggere o annullare l'atto stesso quando accerti che tale atto è viziato per errore di fatto o di calcolo o per [...]
Art. 34.      Per ogni provvedimento adottato, in seguito all'esito del ricorso, dall'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato deve essere data comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed al [...]
Art. 35.      Il contribuente, avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della Regione Basilicata e per ottenere il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti, può, in via autonoma, [...]
Art. 36.      Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle concessioni regionali nonché per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa [...]
Art. 37.      Le violazioni delle norme relative alla presente legge sono accertate dai funzionari degli Uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali e dagli altri funzionari ed agenti competenti [...]
Art. 38.      Al trasgressore è consentito di pagare, all'atto della contestazione delle infrazioni alle norme che regolano i tributi per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, una somma pari al sesto del [...]
Art. 39.      Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sia prevista la pena pecuniaria qualora questa non sia stata pagata all'atto della contestazione dell'infrazione, il Presidente [...]
Art. 40.      Il pubblico ufficiale che emette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo, quando lo stesso deve essere corrisposto [...]
Art. 41.      Le somme relative alle pene pecuniarie della Regione Basilicata sono riscosse dagli Uffici competenti alla riscossione dei tributi; per tale motivo, copia dei provvedimenti adottati dal [...]
Art. 42.      Il conducente e il proprietario e, nel caso di vendita con riserva di proprietà, l'acquirente del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati a pagare le pene pecuniarie indicate nella [...]
Art. 43.      Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni che regolano i tributi di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 1 della presente legge si [...]


§ 6.1.1 - L.R. 6 dicembre 1971, n. 1.

Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata.

 

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata istituisce i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     e) tassa regionale di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

     I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma decorrono dal 10 gennaio 1972.

     Il tributo di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 2.

     Salvo quando diversamente disposto dalle norme della presente legge, gli Uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo a quello della riscossione.

 

     Art. 3.

     Per l'esazione coattiva dei tributi di cui all'articolo I della presenta legge si applicano le norme dello Stato.

 

     Art. 4.

     Per la prescrizione delle imposte indicate nell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale.

 

TITOLO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

 

     Art. 5.

     L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Basilicata.

     Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 6.

     L'ammontare dell'imposta regionale, di cui all'articolo precedente, è commisurata al 100% del canone di concessione statale [1].

     Per le concessioni di derivazioni di acque destinate a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo nonché per uso produzione energia elettrica e forza motrice e per le concessioni nelle pertinenze idrauliche, a coltura pioppicola, l'imposta di cui al comma precedente è determinata nella misura del cinquanta per centro del canone di concessione statale [2].

     La Regione potrà, successivamente, graduare la misura dell'imposta in ordine alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

 

     Art. 7.

     L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.

     L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli Uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone statale.

     AI contribuente deve essere rilasciata quietanza per la somma versata.

 

TITOLO III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

     Art. 8.

     Le tasse sulle concessioni si applicano agli atti ed ai provvedimenti adottati dalla Regione Basilicata nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle leggi dello Stato.

 

     Art. 9.

     Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi concernenti le concessioni governative, la tassa sulle concessioni regionali deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

 

     Art. 10.

     In sede di prima applicazione, la misura della tassa sulle concessioni regionali è pari al cento per cento della corrispondente tassa erariale.

     Ad intervalli non inferiori al quinquennio, la Regione Basilicata potrà dispone eventuali successive maggiorazioni, nel limite del 20%, delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

 

     Art. 11.

     L'atto amministrativo emesso dalla Regione Basilicata, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha emesso.

 

     Art. 12.

     All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto della Regione Basilicata, gli uffici, siti nel territorio della Regione, competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

 

TITOLO IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

 

     Art. 13.

     La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Basilicata; si applica, altresì, ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

 

     Art. 14.

     Fino al 31 dicembre 1973, la tassa regionale di circolazione viene determinata nella misura del 25% della corrispondente tassa erariale.

     Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale sarà applicata nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale ridotta al 50% ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La Regione determinerà la riduzione o l'aumento della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 50% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelli di lusso, e al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

 

     Art. 15.

     La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo.

     Per le vendite con patto di riservato dominio, la tassa è dovuta dall'acquirente.

 

     Art. 16.

     Il rinnovo dell'immatricolazione, in una Provincia della circoscrizione territoriale della Regione Basilicata di un veicolo o di autoscafo precedentemente iscritto in una Provincia di un'altra Regione non da' luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.

 

     Art. 17.

     Il cambio di residenza, da una Provincia di un'altra Regione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Basilicata, del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato riscosso dalla Regione di provenienza.

 

     Art. 18.

     La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

     Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione Basilicata, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

     Essa deve essere riscossa contestualmente alla tassa erariale di circolazione e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e con le medesime modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo erariale.

 

TITOLO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

 

     Art. 19.

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Basilicata, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

     Essa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

     Per le occupazioni abusive la tassa è ugualmente dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 20.

     Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre sono temporanee.

 

     Art. 21.

     Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, ed il suo ammontare è pari al 100% di quello stabilito dalle tariffe vigenti nelle singole Province della Regione Basilicata per l'analoga tassa provinciale.

     Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura prevista dalle tariffe nelle singole Province della Regione Basilicata per l'analogo tributo provinciale.

     In relazione a quanto disposto dalle leggi dello Stato, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in ordine alla loro importanza.

 

     Art. 22.

     La Regione Basilicata invia ai competenti Uffici provinciali la copia degli atti di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

     Gli Uffici in parola, provvedono per conto della Regione Basilicata, all'accertamento, liquidazione e riscossione del tributo relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali siti nelle proprie circoscrizioni territoriali.

     Le concessioni e le licenze possono essere revocate, anche con effetto immediato, qualora i concessionari non abbiano osservato le prescrizioni della licenza o della concessione, o negli altri casi previsti dalla legge.

     Le concessioni e le licenze vengono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 23.

     Per le occupazioni temporanee la tassa viene riscossa direttamente dagli Uffici incaricati di riscuotere l'analogo tributo provinciale prima o contemporaneamente al rilascio della concessione o licenza.

     Per le occupazioni a carattere permanente, la tassa viene riscossa con le medesime modalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

     I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse con l'obbligo della osservanza delle norme che regolano la riscossione ed il versamento dell'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 24.

     Per la cessazione o la riduzione della occupazione, lo sgravio della tassa decorrerà dall'inizio del semestre successivo alla data di ricezione della comunicazione relativa alla cessazione o riduzione dell'occupazione.

 

     Art. 25.

     E' costituita per il contenzioso amministrativo una Commissione consultiva con parere non vincolante.

     Il Consiglio regionale delibererà la sua composizione, provvederà a designare i membri e stabilirà i modi di funzionamento.

 

     Art. 26.

     Sul Bollettino Ufficiale della Regione dovrà essere data notizia delle licenze e concessioni rilasciate.

 

TITOLO VI

RICORSI E AZIONE GIUDIZIARIA

 

     Art. 27.

     Avverso la concessione, l'accertamento e la riscossione nonché per i rimborsi dei tributi regionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura ordinaria, ogni persona fisica o giuridica, purché residente o avente sede in Basilicata, può proporre ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.

 

     Art. 28.

     Gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali sono impugnabili in via amministrativa dagli stessi soggetti di cui all'art. 27.

     Il ricorso in via amministrativa è consentito anche per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

 

     Art. 29.

     Il contribuente ed i soggetti di cui all'art. 27 possono propone ricorso amministrativo, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è avuta notificazione o comunicazione dell'atto o comunque dalla data di piena conoscenza

dell'atto medesimo.

 

     Art. 30.

     Il ricorso diretto al Presidente della Giunta regionale deve essere presentato, in carta da bollo, all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

     Detto Ufficio, entro 30 giorni, deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale il ricorso e gli atti relativi, unitamente ad una relazione sui motivi del ricorso.

     Il Presidente della Giunta regionale, nel termine di 15 giorni dalla ricezione, comunica al ricorrente l'avvenuto deposito degli atti presso l'Ufficio tributario regionale per la relativa istruttoria, avvertendo che, entro 20 giorni dalla data di detta comunicazione, ha facoltà di chiedere ed ottenere copia degli atti nonché di depositare eventuali deduzioni.

     Scaduto tale termine, l'Ufficio tributario, entro i successivi 15 giorni, trasmette con parere motivato gli atti al Presidente della Giunta regionale dandone comunicazione all'interessato.

     Il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dallo spirare del precedente termine di 15 giorni, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25, decide definitivamente con decreto motivato.

     Il provvedimento deve essere notificato, a mezzo dei messi dei singoli Comuni, al ricorrente ed all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

     Avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammessa l'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione del decreto medesimo.

 

     Art. 31.

     Se il ricorso viene accolto, il decreto motivato del Presidente della Giunta regionale verrà inviato, per l'esecuzione, all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

 

     Art. 32.

     Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice ordinario, il provvedimento con il quale il presidente della Giunta regionale ha deciso in via amministrativa può essere impugnato per errore di fatto o di calcolo o per reperimento di documento decisivo, con ricorso allo stesso Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del decreto o dalla data di ritrovamento del documento.

     Dalla notifica della nuova decisione decorre il termine per promuovere l'azione giudiziaria.

 

     Art. 33.

     L'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato con ricorso amministrativo deve correggere o annullare l'atto stesso quando accerti che tale atto è viziato per errore di fatto o di calcolo o per errore sulla persona del contribuente.

     Dei provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed al ricorrente.

 

     Art. 34.

     Per ogni provvedimento adottato, in seguito all'esito del ricorso, dall'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato deve essere data comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed al ricorrente.

 

     Art. 35.

     Il contribuente, avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della Regione Basilicata e per ottenere il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti, può, in via autonoma, proporre azione giudiziaria davanti al Giudice ordinario.

 

TITOLO VII

INFILTRAZIONI E SANZIONI

 

     Art. 36.

     Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle concessioni regionali nonché per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione ed alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 37.

     Le violazioni delle norme relative alla presente legge sono accertate dai funzionari degli Uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali e dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato.

     Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da inoltrare al Presidente della Giunta regionale; copia dello stesso deve essere consegnata all'interessato.

 

     Art. 38.

     Al trasgressore è consentito di pagare, all'atto della contestazione delle infrazioni alle norme che regolano i tributi per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo dovuto.

     Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

 

     Art. 39.

     Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sia prevista la pena pecuniaria qualora questa non sia stata pagata all'atto della contestazione dell'infrazione, il Presidente della Giunta regionale dispone la notifica al trasgressore del verbale di accertamento delle infrazioni ammesse con l'invito a presentare, entro 15 giorni, le sue deduzioni.

     Il Presidente della Giunta regionale, alla scadenza del suddetto termine, accertata l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina l'ammontare della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 36.

     Il provvedimento viene notificato al trasgressore e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

     Resta, comunque, salva l'azione giudiziaria da proporsi entro i termini della presente legge.

 

     Art. 40.

     Il pubblico ufficiale che emette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo, quando lo stesso deve essere corrisposto prima o

contemporaneamente all'emanazione dell'atto, è soggetto alla pena pecuniaria di cui alle leggi dello Stato, salva l'azione di recupero nei confronti del debitore per il tributo dovuto.

 

     Art. 41.

     Le somme relative alle pene pecuniarie della Regione Basilicata sono riscosse dagli Uffici competenti alla riscossione dei tributi; per tale motivo, copia dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale è trasmessa agli Uffici suddetti.

 

     Art. 42.

     Il conducente e il proprietario e, nel caso di vendita con riserva di proprietà, l'acquirente del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati a pagare le pene pecuniarie indicate nella Tabella - Allegato 2 - annessa al T.U. 5 febbraio 1953, n. 39.

 

     Art. 43.

     Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni che regolano i tributi di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Basilicata, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

     Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per la violazione delle disposizioni che disciplinano il tributo di cui alla lettera d) del suddetto art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

     La Giunta regionale si riserva di disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri per la ripartizione fra gli accertatori delle somme riscosse per sanzioni derivanti dalla violazione delle norme della presente legge [3].


[1] Comma così modificato dalla L.R. 28 aprile 1986, n. 8.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 28 aprile 1986, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.