§ 5.5.7 - L.R. 23 luglio 1991, n. 12.
Provvidenze in favore del Circolo Ricreativo dei Dipendenti Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:23/07/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.      In attuazione dei principi espressi dall'art. 5 dello Statuto della Regione e dall'art. 23 della L. 29-3-83 n. 93, nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività [...]
Art. 2.      Il contributo finanziario di cui al precedente articolo viene erogato annualmente con delibera di Giunta Regionale, previa presentazione da parte del Consiglio Direttivo del Circolo Ricreativo, [...]
Art. 3.      Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al Circolo Ricreativo contributi straordinari in relazione all'organizzazione di specifiche attività o [...]
Art. 4.     
Art. 5.      I dipendenti inclusi nelle rappresentative regionali composte per la partecipazione a manifestazioni hanno diritto, in tali circostanze, ad assentarsi dall'ufficio, salvo a recuperare tutte le [...]
Art. 6.      Al fine di adempiere ai compiti organizzativi, il dipendente regionale Presidente del CRAL, o suo delegato, è autorizzato a svolgere i compiti di organizzazione delle attività del Circolo [...]
Art. 7.      La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.5.7 - L.R. 23 luglio 1991, n. 12.

Provvidenze in favore del Circolo Ricreativo dei Dipendenti Regione Basilicata.

(B.U. 1 agosto 1991, n. 31)

 

Art. 1.

     In attuazione dei principi espressi dall'art. 5 dello Statuto della Regione e dall'art. 23 della L. 29-3-83 n. 93, nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali, la Regione Basilicata interviene a favore dell'attività del "Circolo Ricreativo Dipendenti Regione Basilicata" mediante la concessione di un contributo finanziario annuo nonché mediante la concessione in uso gratuito di aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio regionale.

     Tali interventi sono finalizzati al sostegno delle iniziative che il Circolo Ricreativo programmerà, rivolte al proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed allo sviluppo delle loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

 

     Art. 2.

     Il contributo finanziario di cui al precedente articolo viene erogato annualmente con delibera di Giunta Regionale, previa presentazione da parte del Consiglio Direttivo del Circolo Ricreativo, del conto consuntivo dell'anno precedente, nonché del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso, entro il 31 Marzo di ogni anno.

     Il conto consuntivo dell'anno precedente, il programma d'attività ed il bilancio preventivo per l'anno in corso, devono essere approvati dall'assemblea dei soci del Circolo e sottoscritti dal Presidente, legale rappresentante del Circolo, e dal Segretario, con funzioni di verbalizzazione.

     Il contributo di cui alla presente legge è strettamente vincolato alle finalità per cui viene erogato; pertanto il Presidente del Circolo presenterà apposita relazione, alla fine di ogni anno, alla Giunta Regionale.

     La concessione di uso gratuito di aree, locali ed altri servizi di cui al precedente art. 1, verrà stabilita, su domanda del Circolo Ricreativo, con delibera di Giunta Regionale contenente modalità d'uso.

 

     Art. 3.

     Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al Circolo Ricreativo contributi straordinari in relazione all'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dall’anno 2010, il contributo finanziario annuo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è fissato in € 20.300,00 [1].

     2. La spesa relativa farà carico alla U.P.B. 0131.02 del bilancio 2010 e al corrispondente capitolo dei bilanci successivi [2].

     3. La spesa per eventuali contributi di cui all'art. 3 della presente legge farà carico agli specifici capitoli di bilancio in relazione alla natura dell'attività riconosciuta meritevole del sostegno da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 5.

     I dipendenti inclusi nelle rappresentative regionali composte per la partecipazione a manifestazioni hanno diritto, in tali circostanze, ad assentarsi dall'ufficio, salvo a recuperare tutte le ore di lavoro non rese in turni di servizio pomeridiano da effettuarsi nei successivi 60 giorni.

     Il dispositivo del comma precedente si applica esclusivamente ai dipendenti che partecipano, in rappresentanza della Regione Basilicata, a manifestazioni autorizzate dalla Giunta Regionale.

     La deliberazione di autorizzazione, adottata a domanda del CRAL, dovrà contenere: l'indicazione della manifestazione, i termini del suo svolgimento, l'elenco delle persone interessate, il programma di recupero delle ore di lavoro non effettuate.

 

     Art. 6.

     Al fine di adempiere ai compiti organizzativi, il dipendente regionale Presidente del CRAL, o suo delegato, è autorizzato a svolgere i compiti di organizzazione delle attività del Circolo durante il normale orario di lavoro.

     Il Presidente del CRAL, o suo delegato, previa autorizzazione del Presidente della Regione, può assentarsi dall'Ufficio, per compiti inerenti alla sua qualità, salvo a recuperare le ore di lavoro non effettuate, con le modalità di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[2] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.