§ 5.4.39 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 15.
Partecipazione della regione Basilicata alla fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:22/02/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Partecipazione alla costituzione della Fondazione.
Art. 2.  Modalità.
Art. 3.  Nomina componenti organi della fondazione.
Art. 4.  Contributo annuale.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Pubblicazione.


§ 5.4.39 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 15.

Partecipazione della regione Basilicata alla fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici.

(B.U. 23 febbraio 2005, n. 14).

 

Art. 1. Partecipazione alla costituzione della Fondazione.

     1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata “Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici”, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

     2. La fondazione persegue lo scopo principale di porsi quale centro propulsore, in ambito locale, regionale, e nazionale, per lo studio, la ricerca e l’approfondimento di materie giuridiche, economiche socio-politiche.

 

     Art. 2. Modalità. [1]

     1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

     2. Il Presidente del Consiglio Regionale, con proprio decreto, nomina i componenti regionali degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

 

     Art. 3. Nomina componenti organi della fondazione. [2]

     [1. Il Consiglio Regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.]

 

     Art. 4. Contributo annuale.

     1. La regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo annuo di euro 5.000,00, destinato alla costituzione del fondo di dotazione.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2005 in euro 5.000,00 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dalla U.P.B. 1211,01, cap. 37000 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi – spesa corrente operativa” ed istituzione nel bilancio della Regione per l’anno 2005 di apposita U.P.B.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 2005 le necessarie variazioni.

     3. Le leggi di bilancio per gli anni successivi prevederanno i relativi stanziamenti.

 

     Art. 6. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.