§ 5.4.21 - L.R. 1 dicembre 1998, n. 44.
Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:01/12/1998
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata con la presente legge disciplina i rapporti con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania istituita con la legge 18/10/1957, n. 1026, allo scopo di promuovere la [...]
Art. 2.      La Regione riconosce di rilevante interesse l'attività svolta dall'Istituzione di cui al precedente articolo 1 volta al riordino e alla catalogazione del patrimonio librario regionale, alla [...]
Art. 3. 
Art. 4.      A tal uopo sarà stipulata apposita convenzione di durata massima novennale, rinnovabile, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale secondo i criteri e le modalità contenuti nella [...]
Art. 5.      È autorizzato il distacco presso l'Istituzione interessata di un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Cultura e Formazione con compiti di segreteria
Art. 6. 
Art. 7.      La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.4.21 - L.R. 1 dicembre 1998, n. 44.

Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania.

(B.U. 5 dicembre 1998, n. 70).

 

     Art. 1.

     La Regione Basilicata con la presente legge disciplina i rapporti con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania istituita con la legge 18/10/1957, n. 1026, allo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della identità storica e culturale lucana e tutelare il patrimonio archivistico regionale.

 

     Art. 2.

     La Regione riconosce di rilevante interesse l'attività svolta dall'Istituzione di cui al precedente articolo 1 volta al riordino e alla catalogazione del patrimonio librario regionale, alla organizzazione di studi e convegni anche internazionali ed alla relativa pubblicazione.

 

     Art. 3. [1]

     Per le suddette finalità la Regione concede in uso gratuito locali destinati a sede della predetta Istituzione ovvero si fa carico dell’onere del pagamento del relativo canone di locazione, ed assegna un contributo annuo entro il limite di E. 15.000,00.

 

     Art. 4.

     A tal uopo sarà stipulata apposita convenzione di durata massima novennale, rinnovabile, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale secondo i criteri e le modalità contenuti nella presente legge.

     L'Istituzione dovrà consentire l'accesso nei locali ad essa destinati, del pubblico e degli studiosi, nonché la consultazione del materiale documentario e bibliografico ivi conservato, secondo la propria regolamentazione.

 

     Art. 5.

     È autorizzato il distacco presso l'Istituzione interessata di un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Cultura e Formazione con compiti di segreteria.

 

     Art. 6. [2]

     L’onere derivante dalla presente legge è stanziato alla U.P.B. 0860.01 del bilancio regionale.

     Le leggi di bilancio stanzieranno annualmente la somma occorrente.

 

     Art. 7.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.