§ 5.4.20 - L.R. 3 novembre 1998, n. 40.
Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:03/11/1998
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti nell'art. 6 della Costituzione Italiana e dell'art. 5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui alla presente Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione di iniziative [...]
Art. 3.      Possono accedere ai contributi previsti all'art. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1
Art. 4.      I Comuni interessati potranno presentare domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1° settembre di ogni anno
Art. 5. 
Art. 6.      La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di cultura "Arbereshe" tra i soggetti individuati all'art. 1 della presente Legge
Art. 8 bis.  (Dimensionamento scolastico).
Art. 9.      La Regione Basilicata all'interno del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting [...]
Art. 10.  Norme Transitorie.
Art. 11.  Norma Finanziaria.
Art. 12.      La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è abrogata
Art. 13.      La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.4.20 - L.R. 3 novembre 1998, n. 40.

Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16.

(B.U. 6 novembre 1998, n. 64).

 

     Art. 1.

     La Regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti nell'art. 6 della Costituzione Italiana e dell'art. 5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese.

     Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico delle suddette comunità arbereshe, la Regione sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni della loro identità.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui alla presente Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

     a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose caratteristiche della comunità;

     b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;

     c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;

     d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;

     e) lo sviluppo di forme di solidarietà con Comunità albanofone in Italia e all'Estero;

     f) le attività didattiche complementari delle scuole dell’obbligo per lo studio della lingua albanese da realizzare d’intesa con le istituzioni scolastiche attraverso progetti gestiti direttamente dalle stesse [1];

     g) l’aggiornamento linguistico, anche d’intesa con l’Università della Basilicata, per i dipendenti degli Enti pubblici e delle scuole e lo svolgimento di corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica rivolti ai cittadini dei comuni di cui al comma 1 del precedente art. 1. Tali attività possono essere affidate, oltre che alle istituzioni scolastiche, all’Istituto regionale di cultura “Arbereshe” [2].

 

     Art. 3.

     Possono accedere ai contributi previsti all'art. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1.

     Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così articolato:

     a. iniziative promosse direttamente dal Comune;

     b. iniziative alla cui realizzazione possono essere demandati i seguenti soggetti:

     - Associazioni culturali e di volontariato regolarmente costituite;

     - Pro-Loco regolarmente costituite e funzionali;

     - Scuole di ogni ordine e grado;

     - Istituzioni Ecclesiali;

     - Testate giornalistiche e di informazione radiotelevisive.

 

     Art. 4.

     I Comuni interessati potranno presentare domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1° settembre di ogni anno.

     Le stesse dovranno essere corredate, altresì, da un preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 10% della somma richiesta per l'attuazione del Piano sarà assicurata da fondi rivenienti dal bilancio comunale.

     I Comuni in dissesto finanziario sono esentati dalla quota a loro carico.

 

     Art. 5. [3]

     Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale è così suddiviso:

     a) l’80% a favore dei Comuni;

     b) il 20% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dell’Istituto di cui al successivo art. 8 e per le attività di cui alla lett. g) del precedente art. 2.

 

     Art. 6.

     La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo di spesa presentato da ciascun Comune, fino al limite massimo di 1/6 dello stanziamento iscritto per ciascun anno nel bilancio regionale.

     I contributi eventualmente non utilizzati dai Comuni, potranno essere ridistribuiti proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati a ciascun Comune che ha realizzato le iniziative programmate.

 

     Art. 7. [4]

     I contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:

     - erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto del fondo;

     - saldo del restante 25% a presentazione della rendicontazione e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal Piano Comunale.

     Tali adempimenti dovranno essere perentoriamente compiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento pena la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 8.

     La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di cultura "Arbereshe" tra i soggetti individuati all'art. 1 della presente Legge.

 

     Art. 8 bis. (Dimensionamento scolastico). [5]

     Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto l’art. 2 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è consentita la costituzione di istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado con le deroghe al numero degli alunni di cui al terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 233/1998 nonché la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

 

     Art. 9.

     La Regione Basilicata all'interno del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania e con le Comunità Albanofone in Italia e all'Estero.

 

     Art. 10. Norme Transitorie.

     Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

     Il riparto dei fondi fra i Comuni interessati dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni.

 

     Art. 11. Norma Finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 200.000.000, si provvede:

     a) per L. 100.000.000 con lo stanziamento non impegnato e disponibile sul Cap. 2300 del bilancio regionale 1997;

     b) per L. 100.000.000 con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1998.

     Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con gli stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo di spesa.

 

     Art. 12.

     La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è abrogata.

 

     Art. 13.

     La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2001, n. 17.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 17.