§ 5.2.47 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 1.
Costituzione Consulta Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Consulta.
Art. 2.  Funzioni della Consulta.
Art. 3.  Composizione della Consulta.
Art. 4.  Osservatorio Regionale per il disagio minorile.
Art. 5.  Relazione semestrale ed annuale.
Art. 6.  Risorse finanziarie.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 5.2.47 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 1.

Costituzione Consulta Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori.

(B.U. 4 gennaio 2003, n. 1).

 

Art. 1. Istituzione della Consulta.

     1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata la Consulta Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori.

 

     Art. 2. Funzioni della Consulta.

     1. La Consulta Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori, al fine di consolidare e rafforzare le azioni a favore dei minori, in stretto raccordo con l’Ufficio Programmazione e Promozione Sociale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, svolge le seguenti funzioni:

     a) realizza una serie di percorsi formativi interdisciplinari, rivolti a tutti quei soggetti (genitori, medici, insegnanti, avvocati, magistrati ed operatori delle forze dell’ordine) che entrano in relazione col minore nel corso del suo processo di crescita. Tali iter formativi sono finalizzati all’acquisizione delle cognizioni basilari (prevenzione - rilevazione - tutela - trattamento) necessarie per contrastare le molteplici forme d’oltraggio all’infanzia;

     b) promuove attraverso pubblicazioni, conferenze, seminari di studi, ricerche ed ogni altro mezzo di informazione, una seria campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per diffondere una vera e propria cultura dell’infanzia;

     c) esprime parere obbligatorio sui criteri di utilizzo del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza istituito dalla Legge del 28.08.1997 n. 285 relativamente alla quota assegnata alla Regione Basilicata.

 

     Art. 3. Composizione della Consulta.

     1. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato.

     2. Fanno parte di diritto e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale:

     a) il Presidente del Tribunale per i minorenni o un magistrato dell’Ufficio suo delegato;

     b) il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale o un suo delegato;

     c) il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione e Lavoro o un suo delegato;

     d) il Difensore Civico Regionale;

     e) i Dirigenti Scolastici della Provincia di Potenza e di Matera o i loro delegati;

     f) il Presidente dell’ANCI o un suo delegato;

     g) il Presidente dell’UPI o un suo delegato;

     h) un rappresentante designato dalle Associazioni di Volontariato iscritte al registro regionale;

     i) un rappresentante designato dalle Cooperative Sociali iscritte all’Albo regionale;

     j) un operatore dei consultori familiari designato dalle AUSL;

     k) il Presidente della Commissione Regionale dell’Immigrazione o suo delegato;

     l) un rappresentante dell’Ordine degli Psicologici;

     m)un rappresentante dell’Ordine degli assistenti sociali;

     n) un rappresentante della SOIS (Società Italiana Sociologi);

     o) un rappresentante dell’Ufficio Distrettuale del Servizio Sociale dei minorenni;

     p) un esperto di politiche sociali indicato dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

     3. Ai membri della Consulta è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, se spettante.

     4. Per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta provvede il Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale.

 

     Art. 4. Osservatorio Regionale per il disagio minorile.

     1. Nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sulle politiche sociali, attestato all’Ufficio Programmazione e Promozione Sociale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, è istituita la sezione per la protezione e pubblica tutela dei minori.

     2. L’Osservatorio svolge funzioni di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza afferenti l’ambito regionale, attuando i compiti indicati all’art. 3 della Legge 23.12.1997, n. 451 e per i fini di cui all’art. 4 della medesima legge.

     3. La predetta attività è svolta in costante raccordo con l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e il Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l’Infanzia già operanti ed istituiti dalla sopraccitata Legge 23.12.1997, n. 451.

     4. L’Osservatorio per l’espletamento delle proprie competenze si raccorda con il Servizio Epidemiologico Regionale, con particolare riferimento a studi ed analisi riguardanti gli aspetti sanitari.

     5. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, individua le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

 

     Art. 5. Relazione semestrale ed annuale.

     1. La Consulta Regionale per il disagio minorile relaziona semestralmente al Presidente della Regione circa la condizione dei minori in Basilicata nonché sui risultati conseguiti nel perseguimento delle finalità istituzionali.

     2. La Consulta presenta, inoltre, al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione relativa ai dati acquisiti dall’Osservatorio ed alla attività svolta dalla struttura nella sua interezza.

     3. La relazione approvata dal Consiglio Regionale, previo parere delle Commissioni competenti, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce elemento di riferimento per le politiche in materia di assistenza ai minori.

     4. In sede di relazione ed alla luce dell’esperienza conseguita, la Consulta ha facoltà di proporre innovazioni di natura normativa ed amministrativa.

 

     Art. 6. Risorse finanziarie. [1]

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse stanziate alla U.P.B. 0111.01 “Funzionamento del Consiglio Regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 ed alle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 37 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.