§ 5.2.22 - L.R. 17 aprile 1990, n. 15.
Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/04/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.
Art. 2.      Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "Difensore dell'Infanzia" al Comitato Italiano per l'UNICEF.
Art. 3.      La convenzione stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.22 - L.R. 17 aprile 1990, n. 15.

Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

 

     Art. 2.

     Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "Difensore dell'Infanzia" al Comitato Italiano per l'UNICEF.

 

     Art. 3.

     La convenzione stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Basilicata e con gli Enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

     La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

 

     Art. 4. [1]

     La Regione riconosce annualmente al Comitato di cui al precedente art. 2 un contributo finanziario da utilizzare esclusivamente per i fini e nell’ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

     Alla quantificazione del contributo di cui al comma precedente si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

     Il Comitato è tenuto a presentare al competente Dipartimento della Regione un rendiconto annuale circa l’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 4055 (di nuova istituzione) - Contributo al Comitato Italiano per l'UNICEF per la difesa dei diritti dell'infanzia

 

 

                                                     L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 7421 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 50.000.000

 

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 34 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.