§ 5.2.12 - L.R. 2 giugno 1981, n. 11.
Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/06/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Programma di intervento).
Art. 2.  (Contributi per il completamento degli asili nido).
Art. 3.  (Modalità di accesso ai contributi).
Art. 4.  (Contributi per la ristrutturazione degli asili nido già gestiti dalla soppressa O.N.M.I.).
Art. 5.  (Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido).


§ 5.2.12 - L.R. 2 giugno 1981, n. 11.

Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido.

 

Art. 1. (Programma di intervento).

     Per le finalità di cui alle leggi statali 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, la Regione adotta un programma di interventi per la ultimazione delle opere incluse nei piani regionali di localizzazione degli asili nido e per la ristrutturazione degli asili nido già di pertinenza della soppressa O.N.M.I. ed ora trasferiti ai Comuni.

 

     Art. 2. (Contributi per il completamento degli asili nido).

     Per il completamento degli asili nido inclusi nei piani di localizzazione già approvati, la Regione concede, a domanda, contributi in conto capitale con le modalità di cui agli articoli seguenti.

     Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio regionale approva il piano di concessione dei contributi stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera, comprensiva degli oneri per l'arredamento.

     Una quota pari al 50% del contributo assegnato è erogato a ciascun Comune all'inizio dei lavori. La restante quota del 50% sarà erogata in relazione a stati di avanzamento dei lavori, su richiesta del Sindaco, corredata da apposita certificazione dell'Ufficio tecnico o del direttore dei lavori.

 

     Art. 3. (Modalità di accesso ai contributi).

     Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo devono essere inoltrate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con la dovuta documentazione, i seguenti elementi:

     1) estremi di approvazione del progetto generale dell'opera con indicazione del numero posti nido e costo complessivo;

     2) stato di avanzamento dell'opera;

     3) analisi dei maggiori costi già verificatisi e quelli previsti fino alla data di presumibile completamento dell'opera;

     4) preventivo per l'arredamento se non previsto nel progetto generale approvato;

     5) risorse finanziarie complessivamente disponibili e distinte tra quelle:

     - a carico della Regione per contributi già assegnati in conto capitale o ammessi a mutuo;

     - e quelle a carico del bilancio comunale;

     6) entità della spesa non ancora finanziata.

 

     Art. 4. (Contributi per la ristrutturazione degli asili nido già gestiti dalla soppressa O.N.M.I.).

     Nel piano di finanziamento di cui all'art. 2 possono essere inclusi interventi per la sistemazione e la ristrutturazione di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I., con l'obiettivo di adeguarli ai caratteri strutturali e funzionali di cui all'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6.

     L ammontare dei contributi di cui al comma precedente è determinato in relazione a quanto disposto dall'art. 2 della presente legge.

     Per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti, i Comuni devono inoltrare domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge unitamente ai seguenti atti:

     1) progetto di massima dei lavori con relazione tecnica sulla spesa prevista;

     2) delibera di approvazione del progetto e del piano di finanziamento dell'opera.

     Per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 2.

 

     Art. 5. (Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido).

     La Regione, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto del Ministero della Sanità di cui all'art. 5 della legge 29-11-1977, n. 891, adotta un piano di ripartizione dei contributi ai Comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido.

     I contributi di cui al primo comma vengono erogati con preferenza agli asili nido gestiti dagli Enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 nonché agli altri asili nido gestiti dagli Enti locali.

     Per gli asili nido ex O.N.M.I. i contributi di cui al presente articolo devono ritenersi integrativi dei finanziamenti previsti dalla legge 23-12-1975, n. 689.