§ 5.1.120 - L.R. 13 novembre 2009, n. 37.
Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/11/2009
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Figura e profilo
Art. 2.  Formazione
Art. 3.  Contesti operativi
Art. 4.  Contesto relazionale
Art. 5.  Attività e competenze
Art. 6.  Titoli pregressi
Art. 7.  Pubblicazione


§ 5.1.120 - L.R. 13 novembre 2009, n. 37. [1]

Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore.

(B.U. 16 novembre 2009, n. 51 bis)

 

Art. 1. Figura e profilo

1. L’autista soccorritore è l’operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle seguenti attività:

 

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario in sicurezza;

b) manutenzione della efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso;

c) conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo;

d) esperienza di comunicazioni radio;

e) collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell’evento;

f) procedure e norme di sicurezza “81” e codice della strada.

 

     Art. 2. Formazione

1. La formazione dell’autista soccorritore è di competenza della Regione.

 

2. Con apposito regolamento della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, sono stabilite, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, la regolamentazione e l’organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti di accesso ai corsi di formazione, l’organizzazione didattica, le materie di insegnamento e il tirocinio necessario per ottenere l’attestato di qualifica, sulla base di quanto già in parte disposto nell’allegato C che fa parte integrante della presente legge.

 

3. La Giunta Regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare Permanente, sulla base del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce di coprire le spese per lo svolgimento dei corsi di formazione per conseguire la qualifica di T.E. (Tecnico di Elisoccorso), attivati dal CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) del CAI – Club Alpino Italiano – per i propri Tecnici del Servizio Sanitario Regionale Basilicata, figura specialistica prevista dal piano formativo del CNSAS e riconosciuta dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 G.U. 29.03.2001, n. 71 [2].

 

     Art. 3. Contesti operativi

1. L’autista soccorritore presta la propria attività sul territorio regionale, alle dipendenze di aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati, nonché in associazioni di volontariato, che svolgono servizi sui veicoli di soccorso e trasporto sanitario, anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

 

2. In caso di maxiemergenza l’autista soccorritore assolve un compito fondamentale:

a) ottimizzazione dei mezzi disponibili;

b) evacuazione dei feriti;

c) trasporto secondario;

d) taxi sanitario per i codici di bassa gravità.

 

3. Conosce e applica le norme di sicurezza in ambiente ostile.

 

4. Conosce e applica le norme di sicurezza nei rendez vous con elicotteri sanitari e non.

 

     Art. 4. Contesto relazionale

1. L’autista soccorritore svolge la sua attività in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari professionalmente preposti all’intervento di soccorso. Collabora alla sicurezza sulla scena in particolare con VVF e forze dell’ordine.

 

     Art. 5. Attività e competenze

1. Le attività dell’autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della Centrale Operativa 118 di riferimento o dell’autorità dalla quale l’intervento è coordinato.

 

2. Le attività e le competenze dell’autista soccorritore sono contenute rispettivamente nelle allegate tabelle A e B che formano parte integrante della presente legge.

 

     Art. 6. Titoli pregressi

1. Il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione alla acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura di autista soccorritore è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 2.

 

     Art. 7. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegato A

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L’AUTISTA SOCCORRITORE

 

1) Conduzione del mezzo di soccorso:

a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:

I) codice della strada;

II) condizioni di traffico;

III) situazione meteorologica;

IV) condizioni stradali;

b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;

c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo;

d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

2) Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell’equipaggio, in interventi di urgenza/emergenza, per:

a) la stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d’appartenenza, sulla base delle proprie responsabilità;

b) la valutazione della scena dell’intervento, la messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;

c) l’individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso;

d) il posizionamento corretto ed adeguato del paziente;

e) la liberazione delle vie aeree, il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali ed la defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno);

f) le procedure diagnostiche ed la stabilizzazione del paziente sul luogo dell’evento;

g) l’aiuto nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;

h) l’immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, la compressione digitale, l’omeostasi e il bendaggio compressivo;

i) il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;

l) l’attuazione dei sistemi di verifica degli interventi ed la compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza;

In assenza di personale sanitario svolge anche funzioni di capo equipaggio.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all’équipe di soccorso;

b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;

c) collabora alla verifica della qualità del servizio;

d) collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell’equipaggio, al termine dell’intervento, al ripristino di:

I) funzionalità completa del mezzo;

II) pulizia interna ed eventuale disinfezione;

III) materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;

e) concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

 

 

Allegato B

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE

 

1) Competenze tecniche:

a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza;

b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

c) conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;

e) conoscenza dell’utilizzo di strumenti informatici per:

I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

II) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;

g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;

h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

i) capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;

l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

2) Competenze cognitive:

a) conoscenza del territorio d’intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;

c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell’intervento di soccorso;

d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.

3) Competenze relazionali:

a) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

b) conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;

c) capacità di individuare con l’intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;

d) capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;

e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

 

 

Allegato C

 

1) MATERIE DI INSEGNAMENTO

 

a) Modulo formativo:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione dei servizi di soccorso, principi di etica professionale, organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria;

- area igienico-sanitaria: principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio;

elementi di patologia generale; igiene e prevenzione nell’ambito del soccorso;

traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma ed elementi di tossicologica.

- area tecnico-operativa: applicazione del codice della strada;

applicazione delle tecniche topografiche e cartografia stradale; supporto vitale di base, defibrillazione e norme di primo soccorso; coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze/emergenze, tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso; radiocomunicazione; prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso; tecnologie sanitarie per il soccorso.

b) Modulo facoltativo, legato a esigenze particolari territoriali e relativo a tematiche professionali specifiche (soccorso in località montane, costiere, ecc.).

Obiettivi didattici di questo modulo: approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento a particolari competenze o a specifici ambienti operativi. Le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla definizione del modulo nelle varie realtà regionali.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2010, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.

[2] Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.