§ 5.1.117 - L.R. 28 aprile 2009, n. 15.
Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/04/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Incidenti domestici
Art. 3.  Servizio Sanitario Regionale
Art. 4.  Osservatorio regionale degli incidenti domestici
Art. 5.  Struttura e funzionamento dell’Osservatorio
Art. 6.  Destinatari
Art. 7.  Tipologia di interventi
Art. 8.  Erogazione dei contributi
Art. 9.  Concorso finanziario di altri soggetti privati
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Pubblicazione


§ 5.1.117 - L.R. 28 aprile 2009, n. 15.

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici.

(B.U. 2 maggio 2009, n. 22)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla L. 493/99 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”, detta norme per promuovere la salute e la sicurezza in ambito domestico attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti e degli apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause d’incidente e delle relative conseguenze.

 

2. Tali azioni sono finalizzate principalmente:

a) all’informazione sui rischi domestici ed alla formazione su comportamenti/atteggiamenti per la prevenzione degli stessi;

b) allo studio e alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e progettazione di prototipi di dispositivi per la casa che possano garantire migliori condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti domestici.

 

     Art. 2. Incidenti domestici

1. Ai fini della presente legge per incidenti domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono, temporaneamente o definitivamente, lo stato di salute delle persone.

 

     Art. 3. Servizio Sanitario Regionale

1. Il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della legislazione statale vigente, programma azioni di educazione sanitaria, campagne informative ed attività di formazione continua contro i rischi d’incidente presenti negli ambienti domestici, sulla valutazione e sull’individuazione della loro presenza negli ambiti domestici. Tali azioni sono rivolte anche alle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, attraverso iniziative volte a migliorare e qualificare le attività correlate agli obblighi delle stesse, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.

 

2. Nel piano regionale di prevenzione vengono previsti programmi e progetti per la promozione e la tutela della salute e della sicurezza negli ambiti domestici, stabilendo obiettivi, risorse e modalità di attuazione degli interventi informativo-formativi, forme di valutazione e verifica delle azioni.

 

3. Il Dipartimento di Prevenzione, presente in ogni Azienda Sanitaria Locale della Regione, quale struttura preposta all’attività di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, assicura il monitoraggio degli incidenti domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni competenti in materia sanitaria ed in materie economiche e produttive tramite l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. Osservatorio regionale degli incidenti domestici

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 la Giunta Regionale istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici con il compito di rilevare i danni subiti anche sotto la soglia di invalidità del 27% prevista dall’INAIL, per l’indennizzo del danno.

 

2. I dati relativi agli incidenti domestici forniti dall’INAIL, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e i Medici di Base, e i dati rivenienti dalla Banche dati informatizzati presenti in Regione, elaborati ed analizzati per variabili quali età, sesso, giorno della settimana, ora, luogo dell’abitazione in cui l’incidente è avvenuto, parte del corpo interessata, tipo di trauma determinato dall’incidente, tipo di soccorso prestato, stimeranno:

 

a) la tipologia di persone che subiscono incidenti in ambiente domestico;

b) la tipologia degli incidenti domestici per ciascuna classe di persone;

c) le condizioni predisponenti il verificarsi di incidenti;

d) i traumi causati, gli interventi e gli esiti.

 

3. All’0sservatorio regionale degli incidenti domestici sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:

a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi d’incidente domestico;

b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l’INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relativi all’assicurazione contro gli incidenti domestici;

c) offrire consulenza ed assistenza in materia di prevenzione degli incidenti domestici;

d) concorrere alla realizzazione di campagne informative, interventi di educazione alla salute nonché di formazione ed aggiornamento del personale impegnato a vario titolo nelle attività oggetto della presente legge.

 

     Art. 5. Struttura e funzionamento dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio Regionale degli Incidenti Domestici è costituito da un’unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, e da un Comitato di sorveglianza composto:

 

a) dall’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) dal Direttore Regionale dell’INAIL o suo delegato;

d) da 3 membri segnalati dalle Associazioni delle categorie più esposte a rischio di incidente domestico.

 

2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 4.

 

3. L’Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che ne disciplina il funzionamento.

 

4. L’unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità ed assicura le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell’Osservatorio.

 

5. L’Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità.

 

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spetta alcun compenso.

 

     Art. 6. Destinatari

1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all’art. 1 -comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.

 

2. Le iniziative di cui all’art. 1, comma 1, sono promosse dalle Aziende Sanitarie Locali.

 

3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all’art. 1 - comma 1, attraverso:

a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sull’uso corretto e sicuro degli oggetti destinati agli ambienti domestici;

b) studi, ricerche, sperimentazioni e progettazione di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.

 

     Art. 7. Tipologia di interventi

1. Rientrano negli interventi di cui all’art. 1- comma 1:

a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, così come definiti dall’art. 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999, nonché i percorsi formativi destinati ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito, organizzati dall’Osservatorio Regionale degli incidenti domestici, Aziende Sanitarie Locali, INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate;

b) i progetti redatti dalle Aziende Sanitarie Locali, dall’INAIL e dall’ISPELS, relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;

c) le campagne informative di prevenzione e educazione alla salute promosse dalle stesse Aziende Sanitarie Locali, dall’INAIL, dall’ISPELS e dagli enti locali;

d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte quali donne, anziani, bambini e disabili;

e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;

f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende Sanitarie Locali, l’INAIL, l’ISPELS e gli Enti locali;

g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.

 

     Art. 8. Erogazione dei contributi

1. La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 7, con specifico riferimento alle modalità di attuazione individuate per i piani integrati di salute.

 

2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, inoltrando apposita richiesta alle Aziende Sanitarie Locali.

 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale informa il Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sul monitoraggio degli incidenti domestici verificatisi sul territorio regionale.

 

     Art. 9. Concorso finanziario di altri soggetti privati

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Basilicata.

 

3. La Giunta Regionale, attraverso l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici di cui all’art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.

 

4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo art. 10, comma 2.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2009 alla U.P.B. n. 1211.01, capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi – Spesa corrente operativa” ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici”.

 

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 11. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.