§ 5.1.94 - L.R. 7 agosto 2003, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 28 del 5 aprile 2000 e n. 5 del 4 gennaio 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/08/2003
Numero:29


Sommario
Art. 1.      All’articolo 2 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Al comma 3 dell’articolo 8 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 come sostituito dall’art. 7 della Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 5 è aggiunto il seguente periodo
Art. 3.      1. Al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 4.01.2002, n. 5 sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni


§ 5.1.94 - L.R. 7 agosto 2003, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 28 del 5 aprile 2000 e n. 5 del 4 gennaio 2002.

(B.U. 11 agosto 2003, n. 60).

 

Art. 1.

     All’articolo 2 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

     “1/bis - La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale Tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture sia per la corretta applicazione della legge e per la specificazione dei casi di cui all’articolo 4 della presente legge”.

 

     Art. 2.

     Al comma 3 dell’articolo 8 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 come sostituito dall’art. 7 della Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 5 è aggiunto il seguente periodo:

     “La Commissione Regionale Tecnica per le autorizzazioni sanitarie svolge altresì funzioni di supporto all’Ufficio Dipartimentale competente in sede di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Presidente della Regione”.

 

     Art. 3.

     1. Al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 4.01.2002, n. 5 sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:

     a) nel primo periodo le parole “di quelle pubbliche” sono sostituite con le seguenti: “ivi comprese quelle pubbliche”;

     b) nel quarto periodo fra le parole “compatibilità” e “l’apertura” sono inserite le seguenti: “il trasferimento ovvero”.

     2. Dopo il 5° comma dell’articolo 5 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 4.01.2002, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l’erogazione dei servizi, la struttura accreditata, previa comunicazione all’Azienda Sanitaria ed al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, inviata con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) potrà disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede (nell’ambito dello stesso comune), per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere.

     La comunicazione dovrà contenere:

     a) l’indirizzo completo del presidio che si intende temporaneamente trasferire;

     b) l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che potranno essere totali o parziali);

     c) la data in cui avverrà il trasferimento;

     d) l’indirizzo completo dei locali che si intendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;

     e) la durata prevista del trasferimento;

     f) dichiarazione del legale rappresentante della struttura accreditata che attesti la conformità dei nuovi locali, sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.

     Alla comunicazione dovrà essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1/100, contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che si intende utilizzare.

     Qualora ritenuto opportuno, l’Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, potrà inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali ed igieniche dei locali. A tal fine, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e circostanziato e dovrà essere notificato all’erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre 10 giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui nei successivi trenta giorni dalla data predetta non vi sia alcuna comunicazione il trasferimento si intenderà autorizzato.

 

Art. 4.

     Al comma 2 dell’art. 11 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 dopo le parole “della specializzazione” sono inserite le seguenti: “o titolo equipollente”.

 

Art. 5.

     Dopo il comma 1 dell’art. 12 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 è inserito il seguente comma:

     “1/bis - Nelle more di una organica regolamentazione in materia di obbligatoria presenza del medico durante lo svolgimento dell’attività sanitaria, il responsabile sanitario dispone le misure necessarie affinché tale presenza sia assicurata almeno nell’ambito della effettuazione di prestazioni rientranti nella competenza esclusiva dell’esercizio della professione medica.

     Le altre attività possono essere svolte, senza copertura medica continuativa, dalle figure professionali sanitarie riconosciute dalle leggi vigenti ferme restando le responsabilità conseguenti a quanto previsto dal presente articolo e la applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 13 commi 5 e 9 come modificato dalla Legge regionale 4 gennaio 2002, n. 5”.

 

Art. 6.

     I commi 11 e 12 dell’art. 15 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28, come sostituiti dall’art. 9 della Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 5, sono così modificati:

     “11. Le strutture sanitarie, già in possesso della relativa autorizzazione o concessione edilizia ovvero dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso rilasciata dal Comune, che hanno attivato prima del 10 aprile 2000 la procedura autorizzatoria di cui all’art. 7, completano la medesima procedura secondo la normativa vigente all’atto della domanda.

     12. Per le strutture di cui al precedente comma 11 alle quali in ogni caso si applicano le disposizioni dei precedenti commi 6 e 7, si prescinde dalla verifica di compatibilità di cui all’art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche.”

 

Art. 7.

     L’art. 16 della Legge regionale 5 aprile 2000 n. 28 come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale 4 gennaio 2002 n. 5 è così sostituito: “1) Le strutture sanitarie pubbliche e private per le quali non è fatto esplicito richiamo nell’allegato A) alla presente legge sono tenute al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14.1.1997 al fine di ottenere l’autorizzazione sanitaria prevista dalla presente legge regionale.

     2) Le strutture sanitarie in possesso dell’autorizzazione sanitaria possono ottenere l’accreditamento sulla base dei criteri e delle modalità all’uopo stabilite dalla Giunta Regionale.

     3) La Giunta Regionale definisce ai fini dell’accreditamento, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all’art. 8/quater comma 1 del D.Lgs. 229/99, anche solo individuando le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni.

     I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie stipulano gli accordi con le strutture pubbliche ed i contratti con le strutture private accreditate nel rispetto delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale.

     4) L’accreditamento non costituisce comunque titolo ad effettuare prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario in assenza degli accordi contrattuali di cui al precedente comma.

     5) La Giunta Regionale definisce altresì le tariffe per la remunerazione delle prestazioni nel rispetto delle risorse disponibili.

     6) Il Dipartimento competente in materia di sanità definisce gli accordi con le associazioni rappresentative delle strutture sanitarie private per la definizione di percentuali di abbattimento delle tariffe medesime al raggiungimento di predeterminati volumi di attività e li sottopone all’approvazione della Giunta Regionale. I provvedimenti della Giunta Regionale in materia costituiscono indirizzi e vincoli per le Aziende Sanitarie che stipulano i contratti con i legali rappresentanti delle singole strutture sanitarie.

     7) Nel caso di gravi irregolarità accertate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ovvero nelle more dell’accertamento anche da parte dell’Autorità Giudiziaria delle stesse e sempre che sussistano concreti indizi di gravi irregolarità, attestate dalle Autorità competenti, l’Azienda Sanitaria può sospendere l’efficacia degli accordi contrattuali in essere con la struttura privata accreditata, procedendo altresì a darne tempestiva comunicazione al competente Dipartimento Regionale.

     8) La Regione Basilicata può, altresì, nell’ambito del potere di vigilanza di cui all’art. 43 della L.R. n. 39 del 31.10.2001, sospendere l’accreditamento rilasciato alla Struttura, ovvero l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in presenza delle fattispecie di cui al comma precedente.

     9) Sino alla definizione degli ulteriori requisiti per l’accreditamento istituzionale e nelle more della definizione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie, gli accreditamenti provvisori di cui all’art. 8/quater comma 7 del D.Lgs. 229/99 rilasciati dalla Regione sono da ritenersi comunque validi ed efficaci per un periodo non superiore a 36 mesi partendo dal 31.7.2002 come data di inizio proroga.

     10) Fino alla definizione dei fabbisogni e dei criteri di cui all’art. 3 comma 2 della presente legge non si procede all’autorizzazione di nuove strutture sanitarie ad eccezione dei casi di cui all’art. 5 comma 1 lettera d) della presente legge.

     11) Non si procede all’accreditamento di nuove strutture ad eccezione di quelle di cui al comma 1 lettera d) dell’art. 5 della presente legge fino alla definizione degli ulteriori requisiti per l’accreditamento istituzionale e alla definizione dei fabbisogni delle prestazioni sanitarie.

     12. E’ consentita l’autorizzazione e l’accreditamento di quelle strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o di altri provvedimenti regionali nonché di quelle strutture le cui istanze sono in corso di istruttoria alla data del 31.12.2003 [1].

     13) Non sono soggette ad autorizzazione ed accreditamento le riconversioni di attività delle strutture pubbliche già operanti poste in essere in attuazione del piano sanitario regionale o di altri provvedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     14) Nel caso di realizzazione di nuove strutture pubbliche previste dalla programmazione regionale, per consentire l’immediata operatività delle stesse si procede al rilascio di autorizzazione ed accreditamento provvisori sempre che le stesse siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14.01.1997. A tal fine il legale rappresentante produce apposita istanza alla Regione certificando la sussistenza dei predetti requisiti.

     15) Alle strutture sanitarie che hanno prodotto istanza ai sensi dell’art. 15 comma 7 della presente legge, è consentito nelle more del rilascio dell’autorizzazione regionale, il prosieguo dell’attività.

     16) Entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce i fabbisogni di prestazioni sanitarie di cui al precedente comma 11).

 

Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.