§ 5.1.79 - L.R. 5 aprile 2000, n. 29.
Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/04/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Orario diurno feriale.
Art. 4.  Riposo settimanale.
Art. 5.  Servizio pomeridiano feriale.
Art. 6.  Servizio festivo.
Art. 7.  Servizio notturno.
Art. 8.  Modalità di turnazione e bacini di utenza
Art. 9.  Chiusura per ferie annuali.
Art. 10.  Chiusura temporanea.
Art. 11.  Informazione al cittadino.
Art. 12.  Sanzioni amministrative e disciplinari.
Art. 13.  Abrogazioni di norme.
Art. 14.  Pubblicazione.


§ 5.1.79 - L.R. 5 aprile 2000, n. 29.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione.

(B.U. 10 aprile 2000, n. 25).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Basilicata, anche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per ferie, festività e riposo dalle norme della presente legge.

     2. La continuità del servizio farmaceutico durante l'intervallo pomeridiano, nei festivi e di notte, è assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

     3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.

     4. Al fine della presente legge si intende:

     a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

     b) a battenti chiusi: quando la farmacia è di turno con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio all'interno;

     c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia di turno è indicato il luogo e il recapito telefonico dove il farmacista può essere reperito prontamente.

     5. Durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata" il cittadino che accede a tale servizio deve essere munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di "urgenza" della prescrizione e vi abbia apposto l'ora del rilascio e la firma. E' dovuto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale per tutte le prestazioni erogate durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata".

 

     Art. 2. Competenze.

     1. I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina di cui al precedente art. 1 sono adottati dalle Aziende Sanitarie competenti per territorio, su proposta degli Ordini Provinciali dei Farmacisti e delle Rappresentanze Sindacali dei Titolari delle Farmacie pubbliche e private, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, ovvero, in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 3. Orario diurno feriale.

     1. Nei giorni feriali le farmacie urbane, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.

     2. Nei giorni feriali le farmacie rurali, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.

     3. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

 

     Art. 4. Riposo settimanale.

     1. Le farmacie urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di riposo infrasettimanale.

     2. Le farmacie uniche potranno fruire, su richiesta, di due mezze giornate di riposo settimanale in sostituzione di una intera giornata.

 

     Art. 5. Servizio pomeridiano feriale.

     1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il Servizio Farmaceutico è così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di Provincia: a turno tra le farmacie e a battenti aperti;

     b) nei Comuni con più di due farmacie: a turno e a chiamata;

     c) nei restanti Comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.

 

     Art. 6. Servizio festivo.

     1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

     2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di Provincia: due farmacie di turno delle quali una effettua il turno completo per ventiquattro ore, l'altra di appoggio, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali;

     b) nei Comuni con più di due farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata;

     c) nei restanti Comuni a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata.

 

     Art. 7. Servizio notturno.

     1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di Provincia: dalla farmacia di turno continuativo secondo le seguenti modalità: fino alle ore 22,00 a battenti aperti, dalle ore 22,00 fino all'orario di apertura delle farmacie a battenti chiusi con l'obbligo del pernottamento del farmacista in farmacia;

     b) nei Comuni con più di due farmacie: dalla farmacia di turno e a chiamata;

     c) nei restanti Comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.

 

     Art. 8. Modalità di turnazione e bacini di utenza

     1. I turni di servizio domenicali, festivi, notturni e durante l'intervallo pomeridiano, limitatamente alle farmacie dei Comuni di cui alla lettera c) degli articoli 5, 6 e 7, verranno espletati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate secondo le seguenti modalità: il turno inizia il lunedì mattina precedente la giornata di turno domenicale e festivo e termina alla stessa ora del lunedì successivo. Durante la settimana di turno la farmacia che effettua il turno non usufruirà del giorno di riposo infrasettimanale e dovrà garantire la reperibilità durante le ore di chiusura pomeridiana e notturna.

     2. L'ambito di applicazione di uno stesso turno diurno, notturno, festivo, con le modalità di cui all'art. 2, può interessare territori di più Comuni limitrofi anche di Aziende U.S.L. diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza di servizio.

     3. La individuazione dei bacini di utenza è effettuata con le modalità di cui all'art. 2.

 

     Art. 9. Chiusura per ferie annuali.

     1. Le farmacie urbane dei Comuni Capoluogo di Provincia restano chiuse per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

     2. Le restanti farmacie urbane, rurali ed uniche possono effettuare le ferie annuali, per un periodo non superiore a 30 giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

     3. L'Azienda U.S.L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata richiesta del Sindaco del Comune, verificata la disponibilità del titolare di farmacia, può esonerare anche parzialmente dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e all'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia. Ove per la farmacia esonerata totalmente dalla chiusura annuale per ferie sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 1/97 è posta a carico dei Comuni la corresponsione di un sussidio pari ad un dodicesimo delle somme complessivamente spettanti alla farmacia a norma della citata L.R. n. 1/97.

     4. L'Azienda U.S.L. competente per territorio, autorizza, sulla base di un piano ferie annuale predisposto dall'Ordine dei Farmacisti e dall'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia entro il 30 aprile di ogni anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo che per ogni gruppo di turnazione almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

     5. Le ferie richieste per periodi inferiori a quindici giorni vanno autorizzate dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio le quali garantiranno che almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

     6. Nel periodo di ferie, di norma, non possono ricadere i periodi in cui la farmacia è di turno.

     7. Eventuali deroghe possono essere consentite dalle Aziende UU.SS.LL. solo con il cambio consensuale di turno tra le due farmacie dello stesso gruppo previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i titolari.

 

     Art. 10. Chiusura temporanea.

     1. Eventuali chiusure per gravi motivi di famiglia e malattie, se non superiore a 3 giorni, non necessitano di autorizzazione ma vanno tempestivamente comunicate all'Azienda U.S.L., a tutte le farmacie ed ai Sindaci del gruppo di turnazione del bacino di utenza.

     2. E' consentita la flessibilità dell'orario di apertura ai farmacisti che seguono i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Ordine e dalle Associazioni Sindacali di Titolari di Farmacia, previa tempestiva comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati da parte dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti.

 

     Art. 11. Informazione al cittadino.

     1. Ciascuna farmacia è tenuta a garantire l'informazione al cittadino circa l'orario di apertura e chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale, il periodo di ferie e la farmacia di turno. Tale servizio deve essere realizzato in maniera tale da essere facilmente e continuativamente accessibile al cittadino, anche a farmacia chiusa; deve essere ben visibile all'esterno della farmacia e può essere realizzata anche attraverso strumenti elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione.

     2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve esservi una insegna luminosa ben visibile nel rispetto delle norme comunali in materia.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative e disciplinari.

     1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 pari a euro 51,645 a lire 600.000 pari a euro 309,874. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

     2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nella presente legge è demandato all'Azienda U.S.L.. L'Autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il Presidente della Giunta Regionale.

     3. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine Professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

 

     Art. 13. Abrogazioni di norme.

     Sono abrogate le leggi regionali 13/5/1980, n. 29 e 9/4/1991, n. 7.

 

     Art. 14. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.