§ 5.1.48 - L.R. 24 aprile 1990, n. 19.
Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/04/1990
Numero:19


Sommario
Art. 4.      Sono attribuite in via esclusiva, alle Unità Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, che le esercitano attraverso le SEIAF, le competenze per la gestione della convenzione nazionale per [...]
Art. 5.      A cura delle SEIAF di Potenza e Matera vengono trasmesse alle altre Unità Sanitarie Locali:


§ 5.1.48 - L.R. 24 aprile 1990, n. 19.

Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie.

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4.

     Sono attribuite in via esclusiva, alle Unità Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, che le esercitano attraverso le SEIAF, le competenze per la gestione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica e della Convenzione regionale per l'assistenza Sanitaria integrativa limitatamente alle attività indicate nei seguenti punti:

     1) accettazione, secondo le cadenze temporali previste dagli accordi vigenti, delle ricette relative all'assistenza farmaceutica e all'assistenza sanitaria integrativa, presentate dalle farmacie delle Unità Sanitarie Locali delle province di appartenenza delle SEIAF di Potenza e Matera;

     2) riscontro formale delle distinte contabili presentate dai singoli farmacisti;

     3) liquidazione delle somme dovute a titolo di acconto secondo gli accordi vigenti;

     4) controllo contabile delle ricette e determinazione dei relativi conguagli;

     5) controllo formale delle prescrizioni farmaceutiche;

     6) analisi dell'andamento prescrittivo, valutazione dei dati e rilevazione delle eventuali anomalie;

     7) archiviazione e conservazione per un periodo di cinque anni delle ricette e della documentazione connesse ai controlli;

     8) gestione del prontuario farmaceutico e dell'elenco dei presidi relativi all'assistenza sanitaria integrativa erogata tramite le farmacie;

     9) informazione ai medici convenzionali, ai presidi ambulatoriali e alle categorie sanitarie interessate in ordine alle variazioni e agli aggiornamenti del prontuario terapeutico;

     10) raccolta e catalogazione della normativa statale e regionale in materia di assistenza farmaceutica e di documentazione sul farmaco;

     11) gestione dell'archivio anagrafico delle farmacie.

     Restano invariate le attribuzioni dei servizi di assistenza farmaceutica delle altre Unità Sanitarie Locali in ordine alle attività non indicate nei punti precedenti.

 

     Art. 5.

     A cura delle SEIAF di Potenza e Matera vengono trasmesse alle altre Unità Sanitarie Locali:

     1) le informazioni sulla qualità e quantità delle prescrizioni, nonché tutte le rilevazioni utili per l'esercizio delle funzioni relative al controllo di merito sulle prescrizioni e sulle spese farmaceutiche e per le indagini statistiche ed epidemiologiche;

     2) i dati relativi alle liquidazioni ed ai pagamenti per le conseguenti registrazioni contabili nei bilanci delle stesse UU.SS.LL.

 

     Artt. 6. - 8. [1]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 54 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39.

[1] Articoli abrogati dall'art. 54 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39.