§ 5.1.12 - L.R. 29 marzo 1980, n. 17.
Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/03/1980
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Rilevazione e gestione delle informazioni).
Art. 3.  (Gestione e anno finanziario).
Art. 4.  (Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio).
Art. 5.  (Bilancio pluriennale).
Art. 6.  (Bilancio annuale di previsione).
Art. 7.  (Integrità e universalità del bilancio).
Art. 8.  (Equilibrio del bilancio).
Art. 9.  (Classificazione delle entrate e delle spese).
Art. 10.  (Specificazione delle entrate e delle spese).
Art. 11.  (Capitoli di bilancio).
Art. 12.  (Quadri riassuntivi).
Art. 13.  (Specifici conti di gestione).
Art. 14.  (Fondi di riserva).
Art. 15.  (Nuove entrate).
Art. 16.  (Esercizio provvisorio).
Art. 17.  (Assestamento del bilancio).
Art. 18.  (Variazioni di bilancio).
Art. 19.  (Storno di fondi).
Art. 20.  (Divieto di assunzione di debiti).
Art. 21.  (Vigilanza sulla gestione delle entrate).
Art. 22.  (Fasi dell'entrata).
Art. 23.  (Accertamento delle entrate).
Art. 24.  (Riscossione delle entrate).
Art. 25.  (Emissione delle reversali d'incasso).
Art. 26.  (Fasi della spesa ed assunzione di impegni).
Art. 27.  (Registrazione degli impegni di spesa).
Art. 28.  (Liquidazione della spesa).
Art. 29.  (Pagamento delle spese).
Art. 30.  (Responsabilità in ordine all'autorizzazione di spese eccedenti).
Art. 31.  (Ordinazione della spesa).
Art. 32.  (Documentazione dei mandati di pagamento).
Art. 33.  (Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento).
Art. 34.  (Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario).
Art. 35.  (Affidamento del Servizio di tesoreria).
Art. 36.  (Vigilanza sul Servizio di tesoreria).
Art. 37.  (Servizio di cassa interno).
Art. 38.  (Gestione del cassiere).
Art. 39.  (Scritture del cassiere).
Art. 40.  (Erogazione di spese tramite funzionari delegati).
Art. 41.  (Rendiconto dei funzionari delegati).
Art. 42.  (Rendiconto generale dell'U.S.L.).
Art. 43.  (Conto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale).
Art. 44.  (Allegati al rendiconto generale).
Art. 45.  (Trasferimento dei residui).
Art. 46.  (Riaccertamento dei residui).
Art. 47.  (Avanzo e disavanzo di amministrazione).
Art. 48.  (Scritture finanziarie).
Art. 49.  (Sistemi di scrittura).
Art. 50.  (Beni).
Art. 51.  (Inventario dei beni immobili).
Art. 52.  (Consegnatari dei beni immobili).
Art. 53.  (Classificazione dei beni mobili).
Art. 54.  (Inventario dei beni mobili).
Art. 55.  (Consegnatari dei beni mobili).
Art. 56.  (Carico e scarico dei beni mobili).
Art. 57.  (Chiusura annuale degli inventari).
Art. 58.  (Ricognizione dei beni mobili).
Art. 59.  (Gestione dei beni di consumo).
Art. 60.  (Automezzi).
Art. 61.  (Inesigibilità dei crediti).
Art. 62.  (Scritture patrimoniali).
Art. 63.  (Norme generali).
Art. 64.  (Deliberazione a contrattare).
Art. 65.  (Asta pubblica).
Art. 66.  (Licitazione privata).
Art. 67.  (Svolgimento dell'asta e della licitazione privata).
Art. 68.  (Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata).
Art. 69.  (Appalto concorso).
Art. 70.  (Trattativa privata).
Art. 71.  (Stipulazione dei contratti).
Art. 72.  (Collaudo dei lavori e delle forniture).
Art. 73.  (Cauzione e penalità).
Art. 74.  (Revisione prezzi).
Art. 75.  (Condizioni e clausole contrattuali).
Art. 76.  (Servizi eseguiti in economia).
Art. 77.  (Unione d'acquisto e pre-trattative regionali).
Art. 78.  (Contabilità dei servizi sociali).
Art. 79.  (Norme di contabilità e Servizio di tesoreria).
Art. 80.  (Oggetto e finalità dei controlli).
Art. 81.  (Verifica di cassa).
Art. 82.  (Rendiconti trimestrali).
Art. 83.  (Obblighi delle U.S.L.).
Art. 84.  (Responsabilità degli amministratori, dei dipendenti delle U.S.L. e di chi maneggia denaro).
Art. 85.  (Obbligo di denunzia).
Art. 86.  (Predisposizione del primo bilancio).
Art. 87.  (Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980).
Art. 88.  (Rinvio alle norme di contabilità regionale).


§ 5.1.12 - L.R. 29 marzo 1980, n. 17.

Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     Salvo diversa disciplina dello Stato la presente legge regola l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle Unità Sanitarie Locali in conformità ai principi di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indicata negli articoli seguenti «legge 833».

 

     Art. 2. (Rilevazione e gestione delle informazioni).

     L'Unità Sanitaria Locale può avvalersi del sistema informativo regionale per effettuare le registrazioni mediante tecniche di elaborazione automatica dei dati agli effetti della predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge ed ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

     Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico-finanziaria occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei Servizi sanitari.

     Le modalità ed i criteri di rilevazione saranno fissati dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 50 e 58 della «legge 833».

 

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA

 

CAPO I

BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

 

     Art. 3. (Gestione e anno finanziario).

     La gestione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale si svolge in base al bilancio annuale di previsione.

     Tale bilancio è redatto secondo analitiche previsioni in termini di competenza e in termini di cassa.

     L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

     Art. 4. (Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio).

     Il bilancio annuale di previsione, predisposto dal Comitato di gestione è presentato per l'approvazione all'Assemblea generale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio riferisce, previa consultazione dei Comuni interessati e munito del parere della Giunta regionale.

     L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 novembre successivo.

     Il bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea viene inviato al Comitato regionale di controllo corredato del parere della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Bilancio pluriennale).

     Le Unità Sanitarie Locali hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in termini di competenza, che copre un periodo di tre anni in connessione al piano sanitario regionale.

     Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

     Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

     Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale di competenza.

     La classificazione funzionale della spesa deve consentire un'analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

     Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e costituisce il quadro delle risorse che l'Unità Sanitaria Locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

     In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste dalle Unità Sanitarie Locali a carico degli esercizi finanziari considerati nel bilancio medesimo.

     Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa delibera di approvazione del bilancio annuale, ed è sottoposto alle stesse procedure di formazione e presentazione previste nel precedente articolo 4.

 

     Art. 6. (Bilancio annuale di previsione).

     Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente articolo 5, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

     Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

     Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagare le somme erogate dalla Tesoreria.

     Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente 1° comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

     Tra le entrate di cui al n. 3) dello stesso comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     Il bilancio annuale è composto:

     a) dallo stato di previsione delle entrate;

     b) dallo stato di previsione delle uscite;

     c) dal quadro generale riassuntivo.

 

     Art. 7. (Integrità e universalità del bilancio).

     Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

     E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

 

     Art. 8. (Equilibrio del bilancio).

     Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 9. (Classificazione delle entrate e delle spese).

     Nel bilancio delle USL le entrate si classificano secondo i seguenti titoli:

     TITOLO I - Entrate correnti;

     TITOLO II - Entrate in conto capitale;

     TITOLO II - Entrate per partite di giro e contabilità speciali.

     Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

     TITOLO I - Spese correnti;

     TITOLO II - Spese in conto capitale;

     TITOLO III - Spese per partite di giro e contabilità speciali.

 

     Art. 10. (Specificazione delle entrate e delle spese).

     Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 9 le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

     Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

     Per la specificazione di cui al precedente I comma le Unità Sanitarie Locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta regionale che, in applicazione della presente legge, stabilisce altresì l'ulteriore classificazione delle spese in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della Regione.

 

     Art. 11. (Capitoli di bilancio).

     I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

     I capitoli possono altresì essere suddivisi in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

     Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione ovvero di un piano, programma o progetto dell'Unità Sanitaria Locale.

     Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

     a) spese correnti e spese in conto capitale;

     b) spese relative a funzioni proprie dell'Unità Sanitaria Locale e spese relative a funzioni delegate dalla Regione;

     c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali l'Unità Sanitaria Locale goda di finanziamenti da parte della Regione, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

     La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità delle spese.

 

     Art. 12. (Quadri riassuntivi).

     Il bilancio di previsione, nella versione di competenza e di cassa conclude:

     1) per l'entrata, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

     2) per la spesa, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

     3) con un quadro generale riassuntivo dove sia data distinta indicazione:

     a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate correnti e il totale delle spese correnti;

     b) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate;

     c) del riepilogo delle spese secondo la classificazione economico- funzionale, individuata dalla Giunta regionale.

     Il bilancio di previsione deve essere, altresì, corredato da quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia.

 

     Art. 13. (Specifici conti di gestione).

     Le Unità Sanitarie Locali provvedono alla gestione dei presidi multizonali mediante specifici conti di gestione alla quale vengono imputate le entrate e le spese di competenza.

     Le Unità Sanitarie Locali potranno, altresì, istituire altri specifici conti di gestione per particolari funzioni che presentino caratteristiche peculiari, previste distintamente dal piano sanitario regionale, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     Le risultanze delle previsioni di entrata e di spesa di ciascuno dei conti di gestione di cui ai commi precedenti devono essere iscritte nel bilancio generale di previsione in apposito titolo denominato «specifici conti di gestione».

 

     Art. 14. (Fondi di riserva).

     Nei bilanci di previsione sono istituiti, nella parte corrente un fondo di riserva ordinario, per integrare stanziamenti di competenza relativi a spese obbligatorie rivelatisi insufficienti, ed un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il 2% del totale delle spese correnti.

     Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico esercizio.

     Il Comitato di gestione provvede, con provvedimento da trasmettere all'Organo il controllo, a prelevare dai fondi di riserva le somme necessarie. Dei provvedimenti di cui al comma precedente è data comunicazione all'Assemblea generale.

     Nel bilancio di cassa è inoltre iscritto un fondo di riserva di ammontare non superiore alla differenza tra i residui passivi presunti e previsione di competenza da un lato e previsione di cassa dall'altro, i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con provvedimenti del Comitato di gestione non soggetti a controllo, sempreché il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere la previsione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 6 e che sia rispettato il limite di cui al I comma dell'art. 8.

 

     Art. 15. (Nuove entrate).

     Le Unità Sanitarie Locali devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici capitoli, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione.

     Qualora nel corso dell'esercizio si siano verificate o si prevedono minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate devono essere prioritariamente utilizzate a compensazione.

 

     Art. 16. (Esercizio provvisorio).

     Le Unità Sanitarie Locali, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo, non possono impegnare mensilmente per ciascun capitolo somme superiori a un dodicesimo di quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi.

     Quando non abbia deliberato l'approvazione del bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, può autorizzare, con apposita deliberazione soggetta ai controlli di rito, l'esercizio provvisorio, che non può protrarsi oltre i quattro mesi, secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo dei limiti non superabili delle previsioni contenute nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

     I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 17. (Assestamento del bilancio).

     Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale approva con delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento dei residui attivi e passivi dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo e delle giacenze di cassa di cui al precedente art. 6.

     Con la stessa delibera di assestamento si provvede alle variazioni di bilancio, conseguenti agli aggiornamenti di cui al comma precedente e ad ogni altra variazione di bilancio che si ritiene opportuna, fatti salvi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 8 della presente legge.

     L'approvazione dell'assestamento di bilancio non è subordinata all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio precedente, purché tale rendiconto risulti già presentato all'Assemblea generale.

 

     Art. 18. (Variazioni di bilancio).

     Le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa possono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

     Le variazioni da un capitolo all'altro sono disposte con delibera dell'Assemblea generale da trasmettere per l'approvazione all'Organo di controllo, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, nonché dal successivo comma del presente articolo.

     La delibera di approvazione del bilancio può autorizzare il Comitato di gestione ad apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi da comunicarsi entro 15 giorni all'Assemblea, le variazioni di bilancio per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dei Comuni o della Regione vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

     Non sono ammesse variazioni che comportino aumento dei residui attivi o passivi.

     Le variazioni che comportino riduzione od eliminazione dei residui devono formare oggetto di apposita deliberazione del Comitato di gestione, che deve essere comunicata all'Assemblea generale e all'Organo di controllo.

 

     Art. 19. (Storno di fondi).

     Salvo quanto disposto dai precedenti artt. 14 e 18, è vietato il trasporto, con provvedimento del Comitato di gestione, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

     Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

 

     Art. 20. (Divieto di assunzione di debiti).

     All'Unità Sanitaria Locale è vietato anche attraverso i Comuni il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del Tesoriere pari a 1/2 della quota assegnata del fondo sanitario regionale.

     La richiesta di anticipazioni di Tesoriera deve essere deliberata dal Comitato di gestione.

     Le anticipazioni dovranno essere ripianate al Tesoriere entro il 31 dicembre.

 

CAPO II

ENTRATE

 

     Art. 21. (Vigilanza sulla gestione delle entrate).

     Il servizio Bilancio, Ragioneria e Gestione risorse cura l'accertamento e la riscossione delle entrate.

     I capi dei servizi amministrativi dell'Unità Sanitaria Locale che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni, e sotto la personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

 

     Art. 22. (Fasi dell'entrata).

     Tutte le entrate delle Unità Sanitarie Locali passano attraverso le seguenti fasi che possono anche realizzarsi simultaneamente:

     a) accertamento;

     b) riscossione;

     c) versamento.

 

     Art. 23. (Accertamento delle entrate).

     L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito e il soggetto debitore. Le entrate accertate sono iscritte nella competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito stesso che viene a scadere entro l'anno.

     Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri e condizioni, è necessaria un'apposita deliberazione del Comitato di gestione.

     L'accertamento delle entrate dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

     I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati al Servizio Ragioneria.

     Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

 

     Art. 24. (Riscossione delle entrate).

     Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che, ai sensi del successivo art. 35, gestisce il Servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso.

     Quelle introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'Istituto di credito al cui comma precedente.

     Il Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Ente senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a chiedere subito la regolarizzazione contabile.

     Le somme che pervengono direttamente all'U.S.L. sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo art. 39 e versate all'Istituto tesoriere entro il quinto giorno non festivo dal loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.

     E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 25. (Emissione delle reversali d'incasso).

     Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Presidente o dal componente del Comitato di gestione delegato dal Presidente e vistate dal titolare del Servizio Ragioneria dell'Unità Sanitaria Locale.

     Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti.

     Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario vengono restituite dal Tesoriere all'Unità Sanitaria Locale per la riemissione in conti residui, sempre che il credito sia sussistente.

 

CAPO III

SPESE

 

     Art. 26. (Fasi della spesa ed assunzione di impegni).

     La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

     Le spese sono impegnate dagli Organi dell'Unita Sanitaria Locale secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge e dai propri regolamenti.

     Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Unità Sanitaria Locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto, a sentenza, o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando previsto, dall'Organo di controllo, sempre che la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

     Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dall'Unità Sanitaria Locale sulla base di specifica autorizzazione della Regione, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, o quando si tratti di spese per affitti e di altre continuative e ricorrenti, per le quali l'obbligazione a carattere pluriennale rientri nelle consuetudini o l'Unità Sanitaria Locale ne riconosca la necessità o la convenienza, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     Chiuso al 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

     La differenza che risulti fra la somma stanziata fra i rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa.

     Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi fra le passività del conto patrimoniale.

     Non è ammessa in alcun caso l'iscrizione nel conto dei residui di un dato esercizio di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 27. (Registrazione degli impegni di spesa).

     Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte del Servizio Ragioneria della regolarità della documentazione.

 

     Art. 28. (Liquidazione della spesa).

     La liquidazione della spesa, consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo del servizio competente previo accertamento della esistenza dell'impegno, nonché della regolarità della fornitura di beni, spese, servizi e sulla base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

     La liquidazione degli stipendi, dei valori, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata mediate note di spesa fissa, collettive o individuali.

 

     Art. 29. (Pagamento delle spese).

     I competenti Organi dell'Unità Sanitaria Locale dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio.

     Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli Organi dell'USL, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili.

     Gli amministratori e i funzionari dell'Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, dell'osservanza della disposizione di cui al precedente comma.

     Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente Organo di controllo.

 

     Art. 30. (Responsabilità in ordine all'autorizzazione di spese eccedenti).

     Gli amministratori e i responsabili dell'Ufficio di direzione delle Unità Sanitarie Locali sono responsabili in solido delle spese disposte ed autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che ove siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli Organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 833.

 

     Art. 31. (Ordinazione della spesa).

     Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del Servizio di tesoreria.

     I mandati di pagamento numerati in ordine progressivo debbono essere firmati dal Presidente o dal componente del Comitato di gestione delegato dal Presidente e vistati dal titolare del servizio ragioneria della Unità Sanitaria Locale.

     I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

 

     Art. 32. (Documentazione dei mandati di pagamento).

     Ogni mandato di pagamento deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

     La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

 

     Art. 33. (Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento).

     Il Servizio di ragioneria può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'Istituto di credito incaricato del Servizio di tesoreria mediante:

     a) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;

     b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

     c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

     I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti entro l'esercizio finanziario sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscono a partite singole superiori a lire mille.

     I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

     Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del Tesoriere.

     Per le commutazioni di cui alla lettera b) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

     Nelle convenzioni di Tesoreria saranno regolati i rapporti con l'Istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

 

     Art. 34. (Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario).

     I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario sono dall'Istituto incaricato del Servizio di tesoreria restituiti all'U.S.L. per il trasferimento delle partite dal conto della competenza a quello dei residui.

     I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvo gli effetti della prescrizione.

 

CAPO IV

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

 

     Art. 35. (Affidamento del Servizio di tesoreria).

     Il Servizio di tesoreria è affidato ad un'Azienda di credito nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del D.L. n. 663 del 30 dicembre 1979 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 36. (Vigilanza sul Servizio di tesoreria).

     La vigilanza sulla gestione del Servizio di tesoreria viene esercitata dal Presidente e da un suo delegato e dal responsabile del Servizio Ragioneria.

     A tal fine, almeno ogni tre mesi, il Presidente o un suo delegato e il responsabile del Servizio Ragioneria devono effettuare la verifica della contabilità relativa all'U.S.L., tenuta dal Tesoriere, per accertare la regolarità del funzionamento del Servizio.

     Possono anche essere effettuate verifiche straordinarie ogni qualvolta il Comitato di gestione lo ritenga opportuno.

     Di ogni verifica viene redatto apposito verbale in duplice esemplare e se ne dà comunicazione al Comitato di gestione.

 

     Art. 37. (Servizio di cassa interno).

     Quando ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il Comitato di gestione può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale dell'U.S.L., sia per gli Uffici presenti nel territorio.

     L'incarico di cassiere è conferito dal Comitato di gestione, su proposta del coordinatore responsabile del settore amministrativo ad un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario per gli uffici presenti nel territorio.

     Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del Servizio Economato e Provveditorato, è soggetto al controllo del responsabile e dell'Ufficio Ragioneria che deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere.

     Le verifiche devono constare da apposito verbale.

 

     Art. 38. (Gestione del cassiere).

     Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del Comitato di gestione, di un fondo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

     Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto dei giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna d'importo non superiore a L. 1.000.000 [1].

     Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'Istituto bancario incaricato del Servizio di tesoreria.

     Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del competente servizio amministrativo. Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce mediante versamento all'Istituto incaricato del Servizio di tesoreria, il fondo di cui al primo comma.

     Il cassiere può essere delegato a riscuotere direttamente entrate di competenza in quei casi in cui i momenti dell'accertamento e dell'incasso coincidono.

     Il cassiere ha l'obbligo ai sensi e con le modalità e i termini di cui al 4° comma dell'art. 24 della presente legge di versare integralmente gli introiti afferenti le entrate dirette di competenza evitando ogni rapporto di compensazione con le spese disposte mediante il fondo di cui al 1° comma del presente articolo.

     Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo.

     Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'Amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

 

     Art. 39. (Scritture del cassiere).

     Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.

     Il cassiere può essere incaricato dal servizio competente a tenere separati partitari e schede contabili.

 

CAPO V

FUNZIONI DELEGATI

 

     Art. 40. (Erogazione di spese tramite funzionari delegati).

     Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Comitato di gestione può autorizzare, entro limiti prestabiliti, la costituzione di fondi a favore di funzionari dell'U.S.L. mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'U.S.L. e la destinazione dei fondi stessi.

     Gli interessi maturati sui conti correnti predetti vanno accreditati all'U.S.L.

     Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti di cui al primo comma del presente articolo hanno luogo con la emissione di assegni bancari o postali, ovvero di postagiro firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove esista.

     Dette operazioni devono risultare da appositi registri.

     I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

 

     Art. 41. (Rendiconto dei funzionari delegati).

     Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e residui. All'uopo alla fine di ogni mese ed anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare al servizio amministrativo competente, allegando allo stesso apposito estratto conto dell'Istituto bancario o del servizio conti correnti postali dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.

     Le somme non utilizzate entro la fine dell'esercizio finanziario sono versate alla Tesoreria dell'U.S.L. ed imputate al bilancio in conto entrate.

     Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.

     Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del Servizio Ragioneria.

 

CAPO VI

RENDICONTO ANNUALE

 

     Art. 42. (Rendiconto generale dell'U.S.L.).

     I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'U.S.L.

     Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre è presentato dal Comitato di gestione, previa consultazione dei Comuni interessati, entro il successivo 30 aprile ed è approvato dall'Assemblea generale entro il 30 giugno dello stesso anno.

     Il rendiconto generale viene altresì trasmesso alla Giunta regionale.

     Il rendiconto comprende il conto finanziario, il conto economico e la situazione patrimoniale.

     AI rendiconto è allegata una relazione sui dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto con riferimento agli obiettivi assegnati alla Unità Sanitaria Locale dal piano sanitario regionale.

 

     Art. 43. (Conto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale).

     Lo schema di riferimento per il conto finanziario, il conto economico e la situazione patrimoniale è approvato dalla Giunta regionale.

     Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

     Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario, con particolare riferimento al rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti.

     La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

     Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole parti attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

     Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

 

     Art. 44. (Allegati al rendiconto generale).

     Al rendiconto devono essere allegati:

     1) un prospetto per la riclassificazione delle spese secondo l'analisi economico-funzionale;

     2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi.

     I prospetti di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 45. (Trasferimento dei residui).

     I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente alla competenza del medesimo.

     Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.

 

     Art. 46. (Riaccertamento dei residui).

     Annualmente le Unità Sanitarie Locali sono tenute a compilare la situazione dei residui attivi e passivi e provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

     Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

     I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione.

     La situazione di cui al primo comma è allegata al rendiconto generale.

 

     Art. 47. (Avanzo e disavanzo di amministrazione).

     L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso con apposita variazione deliberata nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

     Il disavanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio dell'esercizio in corso e al suo ripiano deve provvedersi ai sensi ed agli effetti dell'art. 81, secondo comma, della presente legge.

     Il disavanzo va comunque assorbito nel biennio successivo all'esercizio nel quale si è verificato.

 

CAPO VII

SCRITTURE CONTABILI

 

     Art. 48. (Scritture finanziarie).

     Scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun Capitolo, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, nonché di rilevare eventuali economie di gestione.

 

     Art. 49. (Sistemi di scrittura).

     Ciascuna Unità Sanitaria Locale dovrà tenere le seguenti scritture:

     a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;

     b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;

     c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

     d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

     Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, schede o partitario occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascuna Unità Sanitaria Locale.

 

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

 

     Art. 50. (Beni).

     I beni dei Comuni attribuiti alle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 61 della «legge 833 si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile.

     Essi sono descritti in separati inventari ai sensi delle norme contenute nei successivi articoli.

 

     Art. 51. (Inventario dei beni immobili).

     Gli inventari dei beni immobili devono contenere:

     a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'Ufficio od Organo cui sono affidati;

     b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

     c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

     d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

     e) gli eventuali redditi.

 

     Art. 52. (Consegnatari dei beni immobili).

     I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'U.S.L. dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

     La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio, fra chi fa la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del Servizio Provveditorato all'uopo incaricato.

 

     Art. 53. (Classificazione dei beni mobili).

     I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

     a) mobili, arredi e macchine di ufficio;

     b) attrezzature tecnico-sanitarie;

     c) attrezzature per fini di ospedalità;

     d) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;

     e) materiale bibliografico;

     f) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

 

     Art. 54. (Inventario dei beni mobili).

     L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

     b) il luogo in cui si trovano;

     c) la qualità o il numero;

     d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

     e) il valore.

     I beni mobili sono valutabili in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal Comitato di gestione trovano annualmente registrazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

     L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

 

     Art. 55. (Consegnatari dei beni mobili).

     I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.

     In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

     Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso la Unità Sanitaria Locale e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

 

     Art. 56. (Carico e scarico dei beni mobili).

     I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente Servizio amministrativo e firmati dall'agente responsabile.

     La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione ed altri motivi è disposta con provvedimento del Comitato di gestione su proposta motivata del competente Servizio amministrativo. Ove il provvedimento riguardi beni mobili dei Comuni attribuiti alle Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 50 della presente legge, se ne dà comunicazione al Comune competente per i conseguenti adempimenti.

     Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

     Il Servizio di ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

 

     Art. 57. (Chiusura annuale degli inventari).

     Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

     Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, al Servizio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

 

     Art. 58. (Ricognizione dei beni mobili).

     Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione di beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

 

     Art. 59. (Gestione dei beni di consumo).

     Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

     1) il materiale sanitario e i prodotti farmaceutici;

     2) il materiale economale;

     3) il materiale tecnico ed altro materiale di consumo.

     Un funzionario responsabile provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per il materiale di cui al 1° comma.

     Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente Servizio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.

     I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli Servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili di Servizio.

 

     Art. 60. (Automezzi).

     I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

     a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal funzionario responsabile che dispone del Servizio;

     b) il rifornimento di carburante e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

     Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente Servizio amministrativo.

 

     Art. 61. (Inesigibilità dei crediti).

     Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione dell'Assemblea generale, nella fase di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti.

 

     Art. 62. (Scritture patrimoniali).

     Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per la altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

     A tale scopo ciascuna Unità Sanitaria Locale dovrà tenere un registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni destinati all'U.S.L. all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.) nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

     Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, schede o partitario occorrente per la contabilità sono stabilite dall'Ufficio di direzione di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

 

TITOLO IV

CONTRATTI

 

     Art. 63. (Norme generali).

     Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

     Per contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 64.

     E' ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

     Alle gare assiste il coordinatore del settore amministrativo dell'U.S.L. coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio Provveditorato.

 

     Art. 64. (Deliberazione a contrattare).

     La deliberazione relativa alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Comitato di gestione salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'Assemblea generale.

 

     Art. 65. (Asta pubblica).

     L'asta pubblica è promossa quando l'oggetto del contratto e le condizioni generali e particolari sono stati compiutamente determinati dal Comitato di gestione ed ai concorrenti può essere, pertanto, richiesta la presentazione della sola offerta.

     L'asta pubblica è preceduta d'avviso affisso presso la sede centrale dell'U.S.L. Un estratto di esso è, altresì, pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

     L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché le modalità di aggiudicazione.

 

     Art. 66. (Licitazione privata).

     La licitazione privata è promossa quando ricorrono le stesse condizioni di cui al primo comma del precedente art. 65 ed ha luogo mediante l'invio alle ditte ed alle persone ritenute idonee, dello schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e condizioni generali e particolari del contratto, con invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo ovvero del miglioramento sul prezzo-base ove questo sia stabilito.

     Nella lettera di invito alla gara dovranno essere inoltre prefissate le modalità con le quali si procederà all'aggiudicazione.

     L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal Comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile.

     Il Comitato di gestione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal Servizio competente dell'U.S.L.

 

     Art. 67. (Svolgimento dell'asta e della licitazione privata).

     Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

     Apposita Commissione, nominata dal Comitato di gestione, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

     L'aggiudicazione è facoltativa quando sia stata presentata una sola offerta valida.

     L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia degli atti di gara per il motivo che non sia stato firmato da lui il relativo verbale.

     Il Comitato di gestione procede all'approvazione della gara.

     L'eventuale mancata approvazione deve essere adeguatamente motivata.

 

     Art. 68. (Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata).

     Le gare, sia di asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

     1) per i contratti dai quali derivi una entrata per la Unità Sanitaria Locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

     2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'U.S.L., ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo più basso.

 

     Art. 69. (Appalto concorso).

     E' ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'Ente ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori e delle forniture.

     Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, la proposta di fornitura o il progetto dell'opera o dei lavori con la relativa offerta, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dall'interessato per la proposta o il progetto presentati.

     L'aggiudicazione è effettuata dal Comitato di gestione sulla base di un'apposita graduatoria proposta da una Commissione di tecnici esperti, all'uopo costituita dal Comitato stesso.

     La graduatoria proposta deve essere motivata mediante esame comparativo dei diversi progetti o proposte di fornitura, tenuto conto di tutti i relativi elementi tecnici ed economici.

 

     Art. 70. (Trattativa privata).

     Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

     1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

     2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti:

     3) per l'acquisto e locazione di immobili;

     4) quando l'esigenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

     5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica e scientifica;

     6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 20% dell'importo del contratto originale;

     7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringe la Unità Sanitaria Locale ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

     8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a L. 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

     Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 8) devono essere interpellate più ditte, comunque, in numero non inferiore a tre.

     Con esclusione del caso previsto al punto 8) la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivata nella deliberazione di cui al precedente art. 64.

     I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale.

 

     Art. 71. (Stipulazione dei contratti).

     Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

     Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo analogamente entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

     La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

     Qualora la ditta non provvede entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, la Unità Sanitaria Locale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

     La Unità Sanitaria Locale provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

     I contratti sono stipulati dal Presidente dell'U.S.L. o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

     Il competente Servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

 

     Art. 72. (Collaudo dei lavori e delle forniture).

     Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

     Il collaudo è eseguito dal responsabile del Servizio competente e ove occorra da estranei appositamente incaricati e muniti della specifica competenza tecnica che la natura dell'affare richiede.

     Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario responsabile del Servizio.

     In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

 

     Art. 73. (Cauzione e penalità).

     A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

     Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

     Si prescinde dalla cauzione in casi in cui il contratto non superi l'importo di lire 5 milioni escluso ogni frazionamento, ripartizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

     Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

 

     Art. 74. (Revisione prezzi).

     La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 75. (Condizioni e clausole contrattuali).

     I contratti devono avere termini e durata certi, e, per le spese correnti, non possono superare la scadenza del bilancio pluriennale.

     Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

     E' fatto divieto di ripartire, anche nel tempo, forniture, impianti riguardanti lo stesso oggetto o esigenze determinabili al momento della stipula del contratto.

     Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità e di convenienza.

     Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 64.

     I contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni, a pena di nullità.

     I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

     L'accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare la Società, come pure il riconoscimento delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per la Unità Sanitaria Locale ai sensi del precedente art. 71.

     I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'U.S.L. nelle forme di legge.

     La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi; tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al Tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

 

     Art. 76. (Servizi eseguiti in economia).

     Le Unità Sanitarie Locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.

 

     Art. 77. (Unione d'acquisto e pre-trattative regionali).

     Le Unità Sanitarie Locali possono associarsi tra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

     Nell'approvare l'atto costitutivo le Unità Sanitarie Locali stabiliscono le modalità di funzionamento dell'unione di acquisto.

     La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente della assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le Unità Sanitarie Locali potranno rivolgersi.

     In tal caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 70.

 

TITOLO V

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 78. (Contabilità dei servizi sociali).

     Le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi socio- assistenziali devono essere esposte in una apposita contabilità allegata al bilancio della Unità Sanitaria Locale con le stesse modalità previste dalla presente legge e per i conti di gestione dei presidi e servizi multizonali.

 

     Art. 79. (Norme di contabilità e Servizio di tesoreria).

     La gestione dei servizi sociali deve avere una propria e distinta contabilità con propri atti e documenti contabili ed è disciplinata dalle stesse norme di contabilità relativa alla gestione dei servizi sanitari.

     La stessa gestione si avvale di un conto separato di Tesoreria da tenere presso il medesimo Istituto di credito titolare del servizio di Tesoreria per la gestione di servizi sanitari.

 

TITOLO VI

CONTROLLI

 

     Art. 80. (Oggetto e finalità dei controlli).

     Il controllo sull'attività della Unità Sanitaria Locale si esplica mediante:

     1) controllo sugli atti;

     2) controlli sulla gestione;

     Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 49 della «legge 833» e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

     I controlli sulla gestione si esercitano con le modalità previste dalla legge di organizzazione del Servizio sanitario regionale.

     I controlli sulla gestione si manifestano inoltre attraverso:

     a) il controllo finanziario;

     b) il controllo economico.

     Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio e si esercita mediante le verifiche di cassa e i rendiconti trimestrali di cui ai successivi art. 81 e 82 della presente legge.

     Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extracontabili e statistiche e a tale scopo la Giunta regionale predispone uno schema unificato di procedure e di metodologie di rilevazione.

 

     Art. 81. (Verifica di cassa).

     Ai fini della effettuazione delle verifiche bimestrali di cassa di cui al primo comma, n. 2 dell'art. 50 della legge 833, i Comuni singoli ed associati e le Comunità Montane individuano gli Organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.

     In caso di accertamento di eventuale disavanzo le risultanze della verifica di cassa vengono direttamente comunicate ai Sindaci, o ai Presidenti delle Comunità Montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge citata.

     Copia di tale comunicazione viene inviata al Comitato di gestione ed all'Assemblea generale dell'U.S.L..

 

     Art. 82. (Rendiconti trimestrali).

     Entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, l'U.S.L. deve trasmettere alla Regione un rendiconto trimestrale ai sensi dell'art. 50, 2° comma della «legge 833» e secondo un modello di rilevazione individuato dalla Giunta regionale.

     Ove dalla rendicontazione risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo si deve provvedere ai sensi e per gli effetti del precedente art. 81, secondo comma.

 

     Art. 83. (Obblighi delle U.S.L.).

     Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50 1° comma, punti 6 e 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 l'U.S.L. trasmette entro 10 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale e dei conti consuntivi copie delle deliberazioni stesse ai competenti Comuni, singoli o associati, o alle Comunità Montane.

 

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

 

     Art. 84. (Responsabilità degli amministratori, dei dipendenti delle U.S.L. e di chi maneggia denaro).

     Agli amministratori dell'U.S.L., ai responsabili dell'Ufficio di direzione, ai responsabili dei Servizi e degli Uffici, ai dipendenti, ai funzionari delegati, agli economi della U.S.L., al tesoriere della U.S.L. e a chiunque si inserisca nel maneggio di denaro dell'U.S.L. si applicano, in materia di responsabilità, gli art. 91, 92, 93, 94, 95 della legge regionale n. 18 dell'11 aprile 1978 in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 85. (Obbligo di denunzia).

     Gli amministratori e i responsabili dei Servizi e degli Uffici dell'U.S.L. che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli Uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente art. 84 debbono farne tempestiva denunzia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

     Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'Assemblea generale dell'U.S.L., se esso sia imputabile al responsabile di un Servizio l'obbligo di denuncia incombe al Presidente della U.S.L.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 86. (Predisposizione del primo bilancio).

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adotta disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle Unità Sanitarie Locali.

     Fino all'approvazione del bilancio predetto l'Assemblea generale delibera, su proposta del Comitato di gestione, l'esercizio provvisorio, ai sensi e agli effetti del precedente art. 16 secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo del limite non superabile della somma degli analoghi stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli Enti le cui funzioni sono trasferite alle Unità Sanitarie Locali, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

 

     Art. 87. (Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980).

     Alle U.S.L. non devono essere imputate situazioni attive o passive provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite, anteriori all'1 gennaio 1980.

     Per la gestione delle situazioni pregresse, ove non assunte dallo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 833, le U.S.L. provvedono mediante apposite contabilità a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi Enti già erogatori di assistenza.

     Le disponibilità finanziarie degli Enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori all'1 gennaio 1980 devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi Enti al termine della gestione 1979.

     Qualora al 31 dicembre 1982 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura dello stesso sarà definita con provvedimento legislativo.

 

     Art. 88. (Rinvio alle norme di contabilità regionale).

     Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

 


[1] Così modificato dall'art. unico della L.R. 2 maggio 1985, n. 29.