§ 4.5.31 - L.R. 9 marzo 2009, n. 6.
Modifica dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 19 maggio 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:09/03/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1. Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9, (Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è [...]
Art. 2.  Pubblicazione


§ 4.5.31 - L.R. 9 marzo 2009, n. 6.

Modifica dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 19 maggio 2004.

(B.U. 10 marzo 2009, n. 12)

 

Art. 1.

Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9, (Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è così sostituito:

“4. La restituzione del contributo di cui al comma 3, per gli autobus, ricorre all’accertamento, anche per una sola volta, dell’inadempienza commessa dall’azienda e si applica sull’autobus adoperato.”

 

     Art. 2. Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.