§ 4.5.29 - L.R. 2 ottobre 2007, n. 15.
Modifica alle ll.rr. 20 giugno 2006, n. 9 e 27 luglio 1998, n. 22 sul trasporto pubblico locale e sulle procedure concorsuali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:02/10/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Procedure concorsuali
Art. 2.  Libera circolazione


§ 4.5.29 - L.R. 2 ottobre 2007, n. 15.

Modifica alle ll.rr. 20 giugno 2006, n. 9 e 27 luglio 1998, n. 22 sul trasporto pubblico locale e sulle procedure concorsuali

(B.U. 4 ottobre 2007, n. 46)

 

Art. 1. Procedure concorsuali [1]

     L’articolo 1 della L.R. 20 giugno 2006, n. 9 (“Modifica alle Leggi Regionali n. 22/1998 e n. 9/2004 sul Trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara”) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione dei servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997 e sue modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 22/1998 e sue modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni Provinciali e Comunali sono tenute ad espletare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, di rispettiva competenza sulla base degli schemi generali di bando, capitolato e contratto di gara approvati dalla Regione Basilicata.

2. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, possono essere confermate, nel rispetto della vigente normativa, sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali.

3. I contributi di esercizio per l’espletamento dei servizi di TPL di competenza delle Amministrazioni Provinciali, rimangono determinati secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, della L.R. 4/8/2006, n. 18 tenendo conto degli aggiornamenti di cui all’art.11, comma 1, della L.R. n. 13/2007, fino all’entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati a seguito dell’espletamento delle gare.”

 

     Art. 2. Libera circolazione

     L’art. 27 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo del 19/11/1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

“1. Alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico è fatto divieto rilasciare titoli di viaggio gratuiti o semigratuiti sulle linee da essi gestite.

2. Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del servizio e ad eccezione degli spostamenti casa-lavoro, mediante esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo.”

 

     Art. 3. Modifica all’art. 24, L.R. 22/98

     1. All’art. 24, dopo il comma tre della L.R. n. 22 del 27/7/1998 è aggiunto il seguente comma quattro: “I limiti di reddito di cui al comma 1 non si applicano agli invalidi di guerra di cui alla lettera d).”

 

     Art. 4. Abrogazione

     1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

 

     Art. 5. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 maggio 2008, n. 2.