§ 4.5.26 – L.R. 15 giugno 2006, n. 7.
Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:15/06/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni e classificazioni.
Art. 3.  Noleggio autobus e noleggio autovetture.
Art. 4.  Divieto attività di noleggio.
Art. 5.  Norme generali.
Art. 6.  Modalità di rilascio della autorizzazione.
Art. 7.  Registro Regionale.
Art. 8.  Disposizioni concernenti i conducenti.
Art. 9.  Documento fiscale.
Art. 10.  Sanzioni amministrative conseguenti e connesse.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Art. 13.  Criteri per l’applicazione delle sanzioni.
Art. 14.  Obblighi dei conducenti degli autoveicoli.
Art. 15.  Divieti per i conducenti degli autoveicoli.
Art. 16.  Caratteristiche dei mezzi.
Art. 17.  Infrazioni compiute da autobus immatricolati all’estero.
Art. 18.  Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Art. 19.  Norme di contabilità.
Art. 20.  Norme transitorie.
Art. 21.  Noleggio autovetture e taxi.
Art. 22.  Disposizioni finali.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 4.5.26 – L.R. 15 giugno 2006, n. 7.

Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(B.U. 19 giugno 2006, n. 32).

 

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell’ambito di quanto previsto dalla L. 11 agosto 2003, n. 218, il servizio di noleggio di autobus con conducente, al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell’attività di riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

     2. In particolare la Regione Basilicata determina:

     a) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 della L. 11 agosto 2003 n.218;

     b) le modalità e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada;

     c) l’istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

 

     Art. 2. Definizioni e classificazioni.

     1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

     2. Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

     3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

     4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

 

     Art. 3. Noleggio autobus e noleggio autovetture.

     1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n.21, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata Legge 15 gennaio 1992, n.21.

     2. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, verranno iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n.28/96, i rappresentanti legali delle società di cui al comma 1.

     3. Vengono inoltre iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n.28/96 i soggetti in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale di categoria “D” dipendenti delle società di cui al comma 1.

     4. Al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 28/96 è aggiunta la seguente lettera:

     “e) Titolari e conducenti di autobus”.

 

     Art. 4. Divieto attività di noleggio.

     1. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della L.218/2003 è vietato l’utilizzo per l’attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico erogato dalla Regione. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 8 della L.R. n.9/2004.

     2. Solo nella eventualità di calamità naturali o per ragioni di ordine pubblico potrà essere autorizzato l’utilizzo, degli autobus sovvenzionati, per gli interventi strettamente necessari, con Decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Norme generali.

     1. L’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte della Regione Basilicata in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

     2. L’autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.

     3. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

     4. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.

     5. La verifica per l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione avviene da parte della Regione Basilicata ogni tre anni.

     6. La Regione Basilicata può revocare l’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3, senza attendere la verifica di cui al comma precedente, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni.

     7. La revoca di cui al comma precedente avviene secondo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni.

     8. Copia conforme dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

 

     Art. 6. Modalità di rilascio della autorizzazione.

     1. L’autorizzazione di cui all’art. 5 comma 1 con- sente lo svolgimento professionale di noleggi di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.

     2. L’autorizzazione di cui all’art. 5 comma 2 viene rilasciata dalla Regione Basilicata Ufficio Trasporti previa presentazione di apposita domanda che dovrà contenere la dichiarazione inerente:

     a) la denominazione aziendale;

     b) l’indicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all’interno del territorio dei Comuni della Basilicata;

     c) il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni;

     d) il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine adibiti al servizio di noleggio;

     e) eventuale possesso di autobus acquistati con finanziamento pubblico e destinati al servizio di noleggio;

     f) il possesso o meno dell’attestato di idoneità professionale estesa all’attività internazionale;

     g) la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dell’azienda che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dal successivo art. 8;

     h) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.

     3. Alla domanda di cui al comma precedente, in relazione al requisito della idoneità finanziaria, deve essere allegata un’attestazione secondo le modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 22.12.2000, n.395 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. A seguito del rilascio della autorizzazione di cui al comma precedente, le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute comunicare, entro 30 giorni alla Regione l’immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus.

 

     Art. 7. Registro Regionale.

     1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 della L.218/2003, è istituito il Registro Regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

     2. L’Ufficio competente in materia di Trasporti del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, di seguito denominato: “Ufficio competente” cura la tenuta del Registro Regionale e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

 

     Art. 8. Disposizioni concernenti i conducenti.

     1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

     2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazione di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

     3. L’impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 500,00 per la prima infrazione, di Euro 1.000,00 per la seconda infrazione, di Euro 2.000,00 per le successive infrazioni.

 

     Art. 9. Documento fiscale.

     1. Per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, l’impresa di trasporto deve compilare un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell’autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della regolarità fiscale del servizio svolto.

     2. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell’autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

     3. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l’impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 1.500 euro.

     4. L’impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 1.000 euro.

     5. Il documento fiscale di cui al comma 1 sarà redatto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative conseguenti e connesse.

     1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l’autorità che procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla Regione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente in capo all’impresa contravventrice, per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli art. 11 e 12 della presente legge.

     2. La Regione irroga ed introita le sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 al termine del procedimento di applicazione della sanzione da parte dell’autorità competente di cui al comma precedente.

     3. I proventi rivenienti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono versate sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestato alla Regione Basilicata – Servizio di Tesoreria.

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzioni sono le seguenti:

     a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nell’effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a tale uso e/o non revisionati o con revisione scaduta e/o non muniti di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti di estintore omologato;

     b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nell’effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati in dotazione delle imprese titolari dell’autorizzazione di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

     c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio l’autorizzazione di cui all’art. 5, il documento fiscale di cui all’art. 9 e/o la carta di circolazione. Si sostanzia inoltre nel mancato possesso del Certificato di Abilitazione Professionale da parte del conducente del mezzo.

     2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Per la prima volta si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50% del mimino per ogni infrazione, fino ad una sanzione massima di Euro 3.000,00.

     3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 – Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione, fino ad una sanzione massima di Euro 2.000,00.

     4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 – Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazioni si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione, fino ad una sanzione massima di Euro 1.500,00.

     5. Per l’applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

 

     Art. 12. Sospensione o revoca dell’autorizzazione.

     1. La Regione Basilicata procede alla sospensione dell’autorizzazione quanto un’impresa nel corso dell’anno commette le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 11 della presente legge e le infrazioni previsti agli articoli 8 e 9 della presente legge in base ai seguenti parametri:

     - In presenza di un numero di quattro infrazioni per le imprese che abbiano disponibilità fino a n.5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, con aumento di una infrazione ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

     - a sospensione varia da un minino di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

     2. La Regione Basilicata procede alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) dell’art. 11 della presente legge, in base ai seguenti parametri:

     a) in presenza di un numero di quattro infrazioni per le imprese che abbiano disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente con aumento di una infrazione ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni.

     b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

     3. E’ da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

     4. La Regione Basilicata procede alla revoca dell’autorizzazione quando un’impresa effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorre, nell’arco di tre anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

     5. La revoca dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

 

     Art. 13. Criteri per l’applicazione delle sanzioni.

     1. Nella determinazione delle sanzioni fissate dalla presente legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

 

     Art. 14. Obblighi dei conducenti degli autoveicoli.

     1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

     2. In particolare essi hanno l’obbligo di:

     a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all’attività dell’esercizio;

     b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.

 

     Art. 15. Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

     1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

     a) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

     b) portare animali propri sull’autoveicolo;

     c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;

     d) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

 

     Art. 16. Caratteristiche dei mezzi.

     1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere:

     a) conformi alle vigenti disposizioni normative in materia;

     b) muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo secondo quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727 e successive modifiche;

     c) revisionati;

     d) dotati di estintore omologato;

     e) attrezzati per il trasporto di disabili ogni 5 (cinque) autobus del parco rotabile, almeno un mezzo.

 

     Art. 17. Infrazioni compiute da autobus immatricolati all’estero.

     1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all’estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all’art. 207 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo ove il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione o nel documento di controllo.

 

     Art. 18. Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all’Unione Europea.

     1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all’Unione Europea, si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

     2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all’art. 17.

 

     Art. 19. Norme di contabilità.

     1. In conformità a quanto sancito dal Decreto Legislativo 19/11/1997 n.422, le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio sono obbligate ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, ciò al fine di consentire che i sussidi ricevuti da dette società per l’attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

     2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma precedente si procederà alla revoca dell’autorizzazione.

 

     Art. 20. Norme transitorie.

     1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente già rilasciate dalle Amministrazioni comunali in base alla precedente normativa, vengono riconvertite dalla Regione Basilicata Ufficio competente, previa presentazione da parte delle società interessate della domanda e della documentazione di cui all’art. 6 della presente legge, con le autorizzazioni di cui all’art. 5.

     2. Tali licenze comunali restano valide per 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Scaduto il termine di cui al comma 2, le imprese, già titolari di autorizzazione comunale, per continuare a svolgere l’attività, devono essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 5.

     4. Qualora dette imprese continuino, scaduto il termine di cui al secondo comma, a svolgere la loro attività in assenza della autorizzazione di cui all’art. 5, al momento del rilascio della autorizzazione saranno sanzionate con l’applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) e si vedranno sospesa l’autorizzazione nella misura massima prevista dall’art. 12, comma 1.

     5. Le medesime sanzioni di cui al comma precedente si applicheranno a tutte le imprese che svolgano la loro attività senza l’autorizzazione di cui all’art. 5.

 

     Art. 21. Noleggio autovetture e taxi.

     All’articolo 2 della L.R. 10 giugno 1996, n. 28 sono aggiunti i seguenti commi:

     “3. I Comuni nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, per il noleggio autovetture e taxi, determinano autonomamente il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare sulla base delle effettive esigenze delle rispettive comunità interessate.

     4. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.

     5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla L.R. 10.06.1996, n.28 si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 15 gennaio 1992, n.21.”

 

     Art. 22. Disposizioni finali.

     1. Le autorizzazioni di cui all’art. 7 della L.R. n.9/2004 restano di competenza delle rispettive Amministrazioni Provinciali.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto o incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.