§ 4.4.71 - L.R. 7 agosto 2002, n. 36.
Norme per l’erogazione di contributi per l’adeguamento degli impianti di depurazione delle acque in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/08/2002
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi previsti.
Art. 3.  Concessione del contributo.
Art. 4.  Norma Finanziaria.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Pubblicazione.


§ 4.4.71 - L.R. 7 agosto 2002, n. 36. [1]

Norme per l’erogazione di contributi per l’adeguamento degli impianti di depurazione delle acque in Basilicata.

(B.U. 12 agosto 2002, n. 56).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, al fine di consentire l’adeguamento degli scarichi ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/2000) concede contributi agli Enti Locali nella misura massima della spesa riconosciuta necessaria per il ripristino funzionale degli impianti di depurazione, e comunque non superiore a Euro 105.000 per gli impianti comunali e Euro 210.000 per quelli comprensoriali.

 

     Art. 2. Interventi previsti.

     1. Gli interventi di adeguamento e ripristino funzionale dei presidi depurativi ammessi a contributo ai sensi del precedente art. 1 riguardano:

     a) il ripristino di apparecchiature elettromeccaniche, anche mediante sostituzione di parti obsolete, e dei relativi circuiti, nonché di opere civili;

     b) l’adeguamento dei trattamenti fisico-chimico ai limiti di accettabilità previsti dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/2000;

     c) l’adeguamento al carico idraulico ed organico dell’insediamento civile;

     d) l’adeguamento delle opere complementari per il corretto e continuo funzionamento dell’impianto (adduzione idrica, consolidamento ara di sedime, di recinzione, etc.).

 

     Art. 3. Concessione del contributo.

     1. La concessione del contributo viene disposto con regolamento approvato dalla Giunta Regionale.

     2. Il contributo ha carattere straordinario e può essere concesso una sola volta per ogni Ente richiedente.

 

     Art. 4. Norma Finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2002 in Euro 961.939,00 si farà fronte con le risorse stanziate nell’ambito della Unità Previsionale di Base 0630.01 “Interventi di infrastrutturazione per la realizzazione del sistema integrato delle risorse idriche”.

     2. Alla determinazione degli stanziamenti occorrenti per l’attuazione della presente legge, per l’anno 2003 di Euro 1.923.878,00, si provvederà con Legge di Bilancio.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. E’ abrogata la Legge Regionale 2 settembre 1993, n. 53 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 6. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 35 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5., fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 35, comma 2 della L.R. 5/2005.