§ 4.4.12 - L.R. 4 settembre 1986, n. 22.
Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/09/1986
Numero:22


Sommario
Art. 11.  (Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento).
Art. 12. 
Art. 13.  (Coordinamento).


§ 4.4.12 - L.R. 4 settembre 1986, n. 22. [1]

Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti.

 

     Artt. 1. - 10. [1]

 

Art. 11. (Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento).

     In attuazione del disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.

     Obiettivi del catasto sono:

     a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;

     b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;

     c) verificare il rispetto del processo autorizzativo, ai sensi della normativa vigente:

     d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

     e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti.

     Le organizzazioni ambientalistiche rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla Giunta regionale.

     Le schede tipo per la rilevazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 1 1 ultimo comma, del D.P.R. n. 915/82, sono approvati dalla Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al Comune, e alla Provincia competenti per territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.

 

     Art. 12. [1]

 

     Art. 13. (Coordinamento).

     Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli Assessori competenti, promuove periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/o conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali, delle Unità Sanitarie Locali e delle associazioni e/o organizzazioni più rappresentative a livello regionale di difesa dell'ambiente.

 

     Artt. 14. - 28. [1]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 45 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, fatti salvi gli artt. 11 e 13.

[1] Legge abrogata dall'art. 45 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, fatti salvi gli artt. 11 e 13.

[1] Legge abrogata dall'art. 45 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, fatti salvi gli artt. 11 e 13.

[1] Legge abrogata dall'art. 45 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, fatti salvi gli artt. 11 e 13.