§ 4.1.21 - L.R. 18 maggio 1988, n. 19.
Interventi straordinari per favorire l'accesso alla proprietà agli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:18/05/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, in attuazione dei principi contenuti nel proprio Statuto, promuove interventi intesi a risolvere situazioni di necessità connesse all'esercizio di funzioni di interesse [...]
Art. 2.      Al fine di consentire il permanere sul territorio di appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia per un più efficace assolvimento dei compiti ad esse demandati nell'interesse generale ed a [...]
Art. 3.      L'accesso alla proprietà si realizza:
Art. 4.      La Regione Basilicata, in occasione dei finanziamenti concessi in applicazione di leggi dello Stato per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, destina il 10% dei contributi assegnati [...]
Art. 5.      Per la concessione di contributi in conto interessi alle Cooperative Edilizie si applicano le norme in materia vigenti al momento del finanziamento, relative ai requisiti soggettivi, al limite [...]
Art. 6.      All'attribuzione dei contributi si provvede mediante la pubblicazione di Bandi di concorso e di Avvisi pubblici esclusivamente per gli appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.21 - L.R. 18 maggio 1988, n. 19.

Interventi straordinari per favorire l'accesso alla proprietà agli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, in attuazione dei principi contenuti nel proprio Statuto, promuove interventi intesi a risolvere situazioni di necessità connesse all'esercizio di funzioni di interesse pubblico.

 

     Art. 2.

     Al fine di consentire il permanere sul territorio di appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia per un più efficace assolvimento dei compiti ad esse demandati nell'interesse generale ed a salvaguardia dell'ordine pubblico, vengono dettate le norme per consentire l'accesso alla proprietà.

 

     Art. 3.

     L'accesso alla proprietà si realizza:

     a) - mediante la concessione di contributi in conto interessi alle Cooperative Edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia che espletano la loro attività nell'ambito territoriale regionale;

     b) - mediante la concessione di contributi in conto capitale agli stessi soggetti per favorire l'acquisto di alloggi.

     I benefici di cui al comma precedente si applicano anche agli appartenenti alle FF.AA., che risiedano in Basilicata, e per i quali non risultino presenti presidi nell’ambito territoriale regionale [1].

 

     Art. 4.

     La Regione Basilicata, in occasione dei finanziamenti concessi in applicazione di leggi dello Stato per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, destina il 10% dei contributi assegnati in conto interessi per gli interventi di edilizia agevolata, per il finanziamento delle Cooperative Edilizie ed il 10% dei contributi in conto capitale da concedere a singoli per l'acquisto di alloggi.

 

     Art. 5.

     Per la concessione di contributi in conto interessi alle Cooperative Edilizie si applicano le norme in materia vigenti al momento del finanziamento, relative ai requisiti soggettivi, al limite massimo di mutuo concedibile, ai limiti di reddito ammissibile nonché quelle relative alle norme tecniche da osservare nella realizzazione degli interventi.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale, si applicano le stesse norme previste per la generalità dei soggetti all'atto della pubblicazione degli Avvisi per la rilevazione delle domande tendenti ad usufruire di detti contributi per l'acquisto di alloggi.

 

     Art. 6.

     All'attribuzione dei contributi si provvede mediante la pubblicazione di Bandi di concorso e di Avvisi pubblici esclusivamente per gli appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia.

     Le localizzazioni degli interventi, da realizzarsi mediante le Cooperative Edilizie, saranno individuate a seguito dell'istruttoria delle domande e dopo l'approvazione delle stesse.

     Per l'attribuzione dei contributi disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

     a) - anno di costituzione della Cooperativa;

     b) - possesso della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865;

     c) - possesso della concessione edilizia;

     d) - sorteggio tra le Cooperative Edilizie a parità di condizioni.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale saranno adottati i seguenti criteri di priorità:

     a) - coppie di nuova formazione, intendendo l'unione tra soggetti che da non più di tre anni alla data di pubblicazione dell'Avviso hanno contratto matrimonio sempre che entrambi i coniugi alla stessa data non abbiano superato il 35° anno di età;

     b) - soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto comprovati da uno dei seguenti documenti:

     - ordinanza esecutiva di sfratto;

     - sentenza esecutiva di sfratto;

     - certificato rilasciato dalla Cancelleria della Pretura o dalla Conciliazione attestante la iscrizione a ruolo del provvedimento per il rilascio dell'alloggio;

     c) - acquisto di alloggio occupato con regolare contratto di locazione stipulato in data antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso e registrato nei modi di legge;

     d) - sorteggio tra i soggetti a parità di condizioni.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 41 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.