§ 3.7.28 - L.R. 6 settembre 2001, n. 37.
Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:06/09/2001
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Definizione e caratteristiche.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 6.  Autorizzazione all'esercizio.
Art. 7.  Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 8.  Sospensione e cessazione dell'esercizio.
Art. 9.  Sanzioni.
Art. 10.  Norma Finanziaria.
Art. 11.  Norma Transitoria.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Pubblicazione.


§ 3.7.28 - L.R. 6 settembre 2001, n. 37. [1]

Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast.

(B.U. 8 settembre 2001, n. 62).

 

Art. 1. Generalità.

     1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast.

 

     Art. 2. Definizione e caratteristiche.

     1. Si definiscono esercizi di "Bed & Breakfast" le strutture ricettive che utilizzano parte dell'abitazione dell'operatore, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo alloggio e prima colazione.

     2. L'esercizio di B & B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

     3. Gli esercizi di cui al comma 1 devono essere funzionanti per almeno tre mesi all'anno e devono assicurare, in conformità all'allegata carta della qualità, i seguenti servizi minimi:

     a) Un servizio bagno non coincidente con quello dell'abitazione;

     b) Pulizia quotidiana dei locali;

     c) Cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due volte a settimana ed a cambio dell'ospite;

     d) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

     e) Somministrazione, esclusivamente a chi è alloggiato, della prima colazione, a base di alimenti, bevande e prodotti tipici dell'area non manipolati.

     4. I locali destinati all'esercizio di B & B devono possedere le caratteristiche strutturali, igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie previste per i locali di civile abitazione dallo strumento urbanistico comunale vigente.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi all'attività di cui all'art. 2, nonché, nei limiti del 5% dell'importo massimo concedibile, per spese di adesione a reti e circuiti regionali, nazionali ed internazionali dell'offerta Bed & Breakfast.

     2. I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque per un importo non superiore a 30 milioni. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti le manutenzioni ordinarie.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. La presente legge si attua per programmi. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva un programma di interventi previo parere della competente Commissione Consiliare, parere che si intende reso favorevolmente se non espresso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione; col medesimo atto sono emanate direttive concernenti modalità di presentazione delle istanze, criteri e metodi di lavoro per la realizzazione delle iniziative, inoltre sentita l'APT, il programma individua le aree territoriali cui riconoscere priorità di finanziamento.

     2. In fase di prima applicazione il programma previsto nel precedente comma è approvato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge la Giunta Regionale istituisce apposito nucleo di valutazione, insediato presso il Dipartimento AA.PP. della Regione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinatore, e da uno dell'APT.

     4. Il nucleo di valutazione, sulla scorta delle indicazioni contenute nel programma regionale:

     a) Valuta le proposte progettuali;

     b) Formula la graduatoria delle istanze presentate.

     5. La Giunta Regionale approva le graduatorie e individua le iniziative finanziabili in considerazione degli stanziamenti.

     6. Le istanze relative alle iniziative rimaste prive di contributo vengono restituite ai titolari che possono ricandidarle ai programmi successivi se coerenti con le priorità individuate.

 

     Art. 5. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. Il beneficiario del contributo, pena la decadenza, deve dar inizio ai lavori entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

     2. La Giunta Regionale, su preventiva richiesta dell'interessato, nei casi di oggettiva e documentata impossibilità di completare l'iniziativa ammessa a contributo entro i termini prefissati, ha facoltà, e per una sola volta, di accordare un limitato periodo di proroga.

     3. Il beneficiario della sovvenzione ad avvenuta ultimazione dei lavori, comunicherà all'Ufficio regionale competente l'ultimazione degli stessi lavori corredata da dichiarazione giurata del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dei lavori eseguiti a quelli previsti, allegando le fatture dimostrative della spesa sostenuta.

     4. La Regione entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione sopra richiamata, provvede, attraverso l'A.P.T., all'accertamento della regolarità di dette operazioni ed alla conseguente liquidazione del contributo.

     5. Eventuali varianti non sostanziali potranno essere accettate, solo se preventivamente autorizzate, se necessario, dagli organi comunali.

 

     Art. 6. Autorizzazione all'esercizio.

     1. E' istituito presso l'A.P.T. l'elenco regionale degli operatori di B & B. Possono svolgere attività di B & B tutti i soggetti iscritti nell'elenco regionale di B & B. L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta inoltrata all'A.P.T. corredata da:

     a) Generalità complete del richiedente e denominazione dell'esercizio, compreso la sua ubicazione;

     b) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i locali, firmata dal tecnico abilitato;

     c) Dichiarazione del progettista - direttore dei lavori attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità relativi agli standard previsti nella carta della qualità allegata alla presente legge;

     d) Certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vigenti.

     2. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

     3. L'A.P.T., ai fini dell'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale, accerta entro 60 giorni dalla richiesta, la sussistenza di detti requisiti. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il richiedente può avanzare istanza al competente Ufficio del Dipartimento AA.PP. e Politiche dell'Impresa affinché provveda in merito nei successivi 30 giorni.

     4. L'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di B & B è condizione inderogabile per il rilascio da parte dei Comuni della relativa autorizzazione amministrativa.

     5. L'autorizzazione amministrativa è disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

     6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, nei 30 giorni successivi al rinnovo della stessa, di comunicare all'A.P.T. l'avvenuto rinnovo.

     7. Il titolare dell'attività di B & B è tenuto altresì, a comunicare mensilmente, su apposito modello ISTAT, al Comune ed all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, ed entro il 30 Novembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da praticarsi dal 1° Gennaio dell'anno successivo, nonché i periodi di apertura e chiusura; copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

     8. L'A.P.T., in conformità a tale comunicazione, redige annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive di B & B, comprensivo dei prezzi praticati e dei periodi di attività, dandone notizia alla Regione.

 

     Art. 7. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B & B è revocata dal Comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competente per territorio per i seguenti motivi:

     a) Perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vigenti e/o dei requisiti previsti dalla carta della qualità di cui al precedente art. 6;

     b) Attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

     c) Reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di gravi carenze e disservizi.

     2. Il periodo di sospensione temporanea e/o di revoca

dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T. ed alla Regione Basilicata per le annotazioni del caso o la eventuale cancellazione dall'elenco regionale delle attività di B & B.

 

     Art. 8. Sospensione e cessazione dell'esercizio.

     1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune, all'A.P.T. ed alla Regione per consentire l'iscrizione del provvedimento sull'albo regionale dei B & B.

     2. La sospensione temporanea non può essere normalmente superiore ad 1 mese. Se la richiesta di sospensione avviene per motivi di forza maggiore la durata della sospensione non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.

     3. Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente sospesa. La cessazione dell'attività prima dei 10 anni dal suo inizio comporta la restituzione del contributo percepito maggiorato degli interessi legali.

     4. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al Comune, all'A.P.T. ed alla Regione per consentire la cancellazione dall'elenco regionale dei B & B.

 

     Art. 9. Sanzioni.

     1. La Commissione delle condotte irregolari appresso descritte comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

     a) Per apertura abusiva di un esercizio di B & B: da L. 500.000 (Euro 258) a L. 2.000.000 (Euro 1.032);

     b) Per omessa esposizione delle tariffe praticate: da L. 200.000 (Euro 103) a L. 800.000 (Euro 412);

     c) Per applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da L. 400.000 (Euro 206) a L. 1.600.000 (Euro 824);

     d) Per superamento della capacità ricettiva: da L. 300.000 (euro 155) a L. 1.200.000 (Euro 620).

 

     Art. 10. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge per il periodo 2000/2006, si fa fronte, per un importo annuo di L. 600.000.000 con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica ricettiva.

 

     Art. 11. Norma Transitoria.

     1. Le istanze prodotte ai sensi della L.R. 10 aprile 2000, n. 38 vengono istruite da apposita Commissione che redigerà la relativa graduatoria, tenendo considerazione della qualità della proposta progettuale e delle priorità territoriali come individuate ai sensi dell'art. 5 punto 2 della citata Legge Regionale.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. La Legge Regionale 10 aprile 2000 n. 38 "Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast" è abrogata.

 

     Art. 13. Pubblicazione.

     1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

CARTA DELLA QUALITA' DEL B & B LUCANA

     Struttura esterna

     La struttura esterna dovrà avere aspetto curato ed un'insegna ben visibile ma non eccessiva.

 

     Struttura interna

     - Tutti gli impianti presenti in casa devono essere realizzati e certificati a norma di legge;

     - Le camere da letto avranno un arredo come descritto nell'allegato A della presente Carta della Qualità;

     - Il cambio della biancheria deve essere assicurato almeno ogni 3 giorni ed al cambio dell'ospite;

     - La pulizia e l'igiene accurata delle camere deve essere quotidiana;

     - Le camere a disposizione degli ospiti dovranno essere comode e confortevoli, ben riscaldate ed aerate e munite almeno di una finestra;

     - Le vie di fuga devono essere adeguatamente segnalate ai fini della sicurezza degli ospiti in caso di pericolo;

     - Il servizio bagno, diverso da quello della famiglia, dovrà avere arredo così come descritto nell'allegato A;

     - La sala comune dovrà, anche essa, esser arredata in modo confortevole e fruibile e così come descritto nel predetto allegato A.

 

     La prima colazione

     - La prima colazione sarà costituita da alimenti, bevande e prodotti tipici rigorosamente locali e, a richiesta dell'ospite, potrà essere di tipo continentale così come descritta all'allegato A;

     - L'orario della prima colazione sarà concordato tra il gestore del B & B e l'ospite.

 

     L'ospitalità

     - L'accoglienza deve essere gestita con cortesia amichevole ma al tempo stesso con professionalità e discrezione;

     - L'operatore di B & B deve fornire verbalmente all'ospite, al momento della prenotazione, informazioni accurate e complete sui servizi offerti dalla struttura di B & B ed in forma scritta in ciascuna camera;

     - Nella camera sarà a disposizione dell'ospite un vademecum contenente "Notizie utili" relative ai servizi presenti sul territorio e materiale turistico-informativo del territorio regionale;

     - Un componente la famiglia dell'operatore di B & B sarà sempre reperibile per garantire l'accoglienza ed il saluto all'ospite, nonché il supporto in caso di particolari urgenze da parte dello stesso ospite;

     - La carta della qualità ed il regolamento interno di B & B devono essere esposti all'interno di ogni camera, a fianco della tabella dei prezzi praticati.

 

ALLEGATO A

ARREDO STRUTTURA INTERNA

     Camera da letto:

     - Letto

     - Comodino (uno per persona)

     - Armadio

     - Abatjour (uno per persona)

     - Specchio

     - Scrittoio

     - Sedia

     - Cestino per rifiuti

     - Una piccola panca per poggiare le valigie (se le dimensioni della camera lo consentono)

 

     Bagno:

     - Water

     - Bidet

     - Lavabo

     - Doccia o vasca

     - Specchio

     - Sgabello

     - Armadietto

     - Cestino

     - Presa di corrente

     - Campanello di allarme

     - Set asciugamani: uno da viso, uno da bidet e uno per la doccia (un set a persona)

 

     Sala comune:

     - Tavolo

     - Sedie

     - Divano o poltrone

     - Televisore

 

     Colazione continentale:

     - Caffè

     - Té

     - Latte

     - Marmellate

     - Burro

     - Pane fresco e torte casalinghe

 

     Colazione tipica:

     - Solo prodotti tipici locali sia dolci che salati

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 4 giugno 2008, n. 8.