§ 3.6.5 - L.R. 14 agosto 1981, n. 25.
Proroga e prosecuzione dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:14/08/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La spesa relativa alla prosecuzione e alla proroga dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, derivante dall'attuazione delle disposizioni di [...]
Art. 2.      In attesa dei formali provvedimenti del CIPE di attribuzione dei fondi a saldo delle assegnazioni di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni per far [...]


§ 3.6.5 - L.R. 14 agosto 1981, n. 25.

Proroga e prosecuzione dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni. Variazione di bilancio.

 

Art. 1.

     La spesa relativa alla prosecuzione e alla proroga dei contratti di formazione e lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 6-2-1981, n. 21 e all'art. 9 della legge regionale 24-5-1980, n. 43, è determinata, per il periodo 1-6-1981 - 31-12-198 1, in L. 13.036.992.840 e la relativa copertura finanziaria è assicurata dai fondi che, a saldo, saranno assegnati dal CIPE in esecuzione della delibera 29-4-1981, sullo stanziamento recato dalla citata legge n. 21/1981.

 

     Art. 2.

     In attesa dei formali provvedimenti del CIPE di attribuzione dei fondi a saldo delle assegnazioni di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni per far fronte agli oneri che matureranno fino alla data di accreditamento di tali fondi.