§ 3.4.21 - L.R. 16 luglio 1994, n. 30.
Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:16/07/1994
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione delle manifestazioni).
Art. 3.  (Qualificazione delle manifestazioni).
Art. 4.  (Autorizzazioni).
Art. 5.  (Calendario regionale).
Art. 6.  (Soggetti organizzatori).
Art. 7.  (Statuto degli enti).
Art. 8.  (Fiere locali).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Pubblicazione).


§ 3.4.21 - L.R. 16 luglio 1994, n. 30.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche nella Regione, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse, nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori.

     2. La Regione promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, assumendo direttamente idonee iniziative, ovvero favorendone altre organizzate da soggetti pubblici e privati appositamente autorizzati.

 

     Art. 2. (Classificazione delle manifestazioni).

     1. Con espressione "manifestazione fieristica" si intendono le fiere generali e specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni.

     Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

     a) fiere generali:

     manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla eventuale vendita con consegna dei prodotti esposti;

     b) mostre specializzate:

     manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce, e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

     c) mostre mercato:

     manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, nelle quali è vietata la vendita con l'asporto dei prodotti esposti prima della chiusura della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dell'artigianato, di quelli ortofrutticoli ed alimentari deperibili purché presentati in settori specifici:

     d) esposizioni:

     manifestazioni aperte al pubblico, aventi fini di promozione tecnica e scientifica, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

     3. E' definita fiera campionaria quella manifestazione, aperta al pubblico, diretta ad esporre campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

     4. Le manifestazioni possono essere periodiche o permanenti; le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a 16 giorni.

     5. Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti o agenti iscritti, come tali, alla Camera di Commercio.

     6. Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge le mostre e le esposizioni anche collettive di opera di artisti viventi organizzate dagli artisti medesimi ovvero con il loro consenso debitamente documentato.

 

     Art. 3. (Qualificazione delle manifestazioni).

     1. Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per quanto riguarda le qualificazioni successive alla entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:

     A) nell'esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, la Regione tiene conto che la iniziativa:

     - abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni consecutivi, se a periodicità annuale, e, per almeno due volte consecutive, se a periodicità pluriennale;

     - abbia raggiunto un'adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/o alla crescente rappresentatività degli stessi;

     - abbia acquisito un'adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;

     B) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensione acquisite e quantità e qualità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale o sociale nell'ambito nazionale;

     C) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della Regione;

     D) la qualifica di fiera o esposizione provinciale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione di uno o più settori merceologici della provincia in cui si volge la manifestazione.

     3. Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, l'attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è effettuata dalla Giunta Regionale, previo conforme parere della competente Commissione Consiliare, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

     4. Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.

     5. Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino all'eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni).

     1. Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.

     2. Nel rilascio dell'autorizzazione si valutano:

     - la validità economica e sociale dell'iniziativa e la sua conformità agli obiettivi di cui all'art. 1;

     - la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l'ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

     3. Le domande di autorizzazione, da indirizzare al Presidente della Giunta Regionale - Ufficio Commercio - per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e provinciali e agli Enti delegati di cui al successivo art. 8 per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate o spedite entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello della manifestazione.

     4. Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma del presente articolo possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

     5. Le domande di autorizzazione devono essere corredate di:

     a) relazione indicante la denominazione, la qualifica, la data di inizio e chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

     b) certificato antimafia;

     c) regolamento della manifestazione;

     d) piano finanziario dettagliato con la indicazione dei mezzi di copertura delle spese, degli eventuali contributi pubblici da chiunque concessi e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione.

     6. L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.

     7. Non possono essere autorizzate manifestazioni che riguardano le stesse categorie merceologiche che si svolgono, anche solo in parte, in concomitanza fra loro o nei quindici giorni precedenti o successivi. La Giunta Regionale, sentiti gli enti organizzatori interessati, può modificare le date o la durata delle manifestazioni di cui si chiede la autorizzazione al fine di evitare la concomitanza o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

 

     Art. 5. (Calendario regionale).

     1. Fermo quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi del precedente art. 4.

     2. Il calendario è emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il 15 dicembre di ogni anno ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     3. A tal fine gli Enti delegati, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.

     4. Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:

     a) luogo in cui si effettua la manifestazione;

     b) denominazione ufficiale di essa;

     c) data di inizio e di chiusura;

     d) tipo e qualifica;

     e) settori merceologici interessati;

     f) estremi del provvedimento di autorizzazione;

     g) soggetto organizzatore.

 

     Art. 6. (Soggetti organizzatori).

     1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da Enti Pubblici, Enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.

     2. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da privati e da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti purché non perseguono scopi di lucro e di essi faccia parte un rappresentante del comune in cui esse hanno luogo ed un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

     3. I soggetti privati, aventi fini di lucro, possono essere autorizzati soltanto quando nella zona interessata, oggetto della iniziativa, non si svolgono manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.

     4. E’ esclusa ogni forma di controllo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro. Potranno essere finanziate le iniziative fieristiche riconosciute come nazionali che avranno presentato domanda entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo un regolamento che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge [1].

     5. Il riconoscimento legale di Enti, costituiti nella regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, compete alla Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

     6. Gli Enti, di cui al precedente comma, inviano annualmente alla Giunta Regionale il Bilancio preventivo e quello consuntivo.

     7. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti fieristici regionali, al fine di verificare costantemente le capacità organizzative, la rispondenza agli scopi statutari e l'osservanza delle norme della presente legge.

     8. La Giunta Regionale può deliberare lo scioglimento degli Enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati al loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di grave irregolarità e/o di inefficienza tali da impedire il normale funzionamento degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

 

     Art. 7. (Statuto degli enti).

     1. Gli statuti degli Enti riconosciuti devono indicare:

     - le finalità che l'Ente si propone;

     - il patrimonio dell'Ente;

     - gli organi di amministrazione;

     - la sede.

     2. Del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fanno parte di diritto tre componenti designati dalla Giunta Regionale, previo conforme parere della competente Commissione Consiliare.

     3. Il Collegio Sindacale deve essere composto da membri iscritti nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti, ad eccezione del Presidente, che deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

     4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente.

     5. Gli enti organizzatori devono adeguare i propri statuti alla presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 8. (Fiere locali).

     1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale, di cui al precedente art. 4, sono delegate ai Comuni. Agli stessi è delegata la vigilanza per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.

     2. Gli Enti delegati trasmettono, entro il primo marzo di ogni anno, alla Giunta Regionale, una relazione sulle funzioni svolte e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza, nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Qualora gli organizzatori, nello svolgimento delle manifestazioni, violino le norme vigenti sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000 000.

     2. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 15, 27 dicembre 1983, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'autorizzazione può essere revocata e/o non rinnovata nei due anni successivi qualora si accerti che gli organizzatori siano recidivi nel non rispetto delle norme.

     4. La mancanza dell'autorizzazione comporta la chiusura della manifestazione.

 

     Art. 10. (Pubblicazione).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.