§ 3.3.15 - L.R. 9 luglio 2009, n. 20.
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:09/07/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  (Funzioni amministrative)
Art. 4.  Piano ittico regionale
Art. 5.  Carta ittica regionale
Art. 6.  Programmi ittici provinciali
Art. 7.  Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico
Art. 8.  Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali
Art. 9.  Associazioni di pescatori
Art. 10.  Zone di protezione della fauna ittica
Art. 11.  Tutela della fauna ittica locale
Art. 12.  Immissioni di specie ittiche
Art. 13.  Segnalazione degli interventi in alveo
Art. 14.  Esercizio della pesca
Art. 15.  Autorizzazione all’esercizio della pesca
Art. 16.  Divieti
Art. 17.  Vigilanza
Art. 18.  Controlli
Art. 19.  Sanzioni
Art. 20.  Allevamento del pesce
Art. 21.  Pesca a pagamento
Art. 22.  Attività agonistica
Art. 23.  Abrogazioni
Art. 24.  Tassa concessione regionale
Art. 25.  Utilizzo risorse finanziarie
Art. 26.  Pubblicazione


§ 3.3.15 - L.R. 9 luglio 2009, n. 20. [1]

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

(B.U. 22 luglio 2009, n. 31)

 

TITOLO I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

 

     Art. 3. (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.

2. Le Amministrazioni Provinciali, nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.

3. Restano di competenza regionale:

 

a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino degli habitat naturali;

b) la pianificazione per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell’osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l’Unione Europea;

c) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l’erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, sia utile l’unitario esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell’Ente Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale;

 

CAPO II

Strumenti di programmazione e di gestione

 

     Art. 4. Piano ittico regionale

1. La Regione Basilicata, d’intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale.

2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie ittiche.

3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.

4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui all’articolo 5.

5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca.

6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall’art.17 della legge 18 mag. 89, n.183.

 

     Art. 5. Carta ittica regionale

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l’elaborazione del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali.

2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico-

biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d’acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.

 

     Art. 6. Programmi ittici provinciali

1. Le Province, nell’ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l’adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all’Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.

2. I Programmi Annuali devono contenere:

a) le specie ittiche da conservare;

b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;

c) le specie ittiche da ripopolare;

d) le eventuali zone di gestione ittica;

e) le zone di protezione della fauna ittica;

f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.

 

     Art. 7. Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale.

2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale;

b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;

c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all’incremento del patrimonio ittico regionale.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, è composto da:

a) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato;

d) il Dirigente dell’Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;

e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati;

f) un esperto dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata;

g) un esperto dell’Università degli Studi di Basilicata;

h) un esperto designato dall’Associazione piscatoria, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello regionale.

4. Ai componenti esterni del comitato non sono riconosciute indennità.

5. Il Comitato decade con la legislatura.

6. L’Ufficio competente assicura le funzioni di segreteria al Comitato.

 

     Art. 8. Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le Commissioni Ittiche Provinciali.

 

2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti:

a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico-Scientifico Regionale in merito al Piano Ittico Regionale;

b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province;

d) esprimere parere sull’individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;

e) esprimere parere sull’individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo.

 

3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono composte da:

 

a) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un funzionario della Polizia Provinciale;

c) un funzionario del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;

d) un esperto in fauna ittica designato dalla Provincia;

e) un esperto designato dalla associazione di pescatori, di cui al successivo art.9, maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale.

5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura.

6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alla Commissione.

 

     Art. 9. Associazioni di pescatori

1. La Regione Basilicata e gli Enti delegati, per l’attuazione della presente legge, promuovono la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute e presenti in ambito regionale.

 

2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni operanti e a carattere provinciale devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) essere regolarmente costituite con atto pubblico;

b) non perseguire fini di lucro;

c) avere un numero di associati non inferiore a 100 pescatori muniti di regolare licenza di pesca in corso di validità e residenti nella provincia interessata.

 

3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

 

4. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della Giunta Regionale.

 

5. Presso l’Ufficio competente è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello provinciale, disciplinato con apposito regolamento approvato con D.G.R..

 

TITOLO II

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL’AMBIENTE,

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA ED ESERCIZIO DELLA PESCA

 

CAPO I

Conservazione della fauna ittica e dell’ambiente

 

     Art. 10. Zone di protezione della fauna ittica

1. Le Province, sentite le Commissioni Ittiche Provinciali, istituiscono le “zone di ripopolamento e frega”, “zone di protezione integrale” e “zone di protezione delle specie ittiche”.

2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d’acqua.

3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d’acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l’incremento naturale.

 

     Art. 11. Tutela della fauna ittica locale

1. L’immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.

 

2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.

 

3. È consentito il ripopolamento, l’allevamento e l’immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l’immissione di ceppi autoctoni.

 

4. Le Province, al fine di tutelare l’igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentite le rispettive Commissioni possono:

 

a) limitare o vietare l’attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l’istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati.

 

5. Le Province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all’Ufficio competente del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.

 

     Art. 12. Immissioni di specie ittiche

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d’intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute.

 

2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. competente per territorio.

 

     Art. 13. Segnalazione degli interventi in alveo

1. L’Autorità di Bacino, nonché tutti gli Enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d’acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle Province territorialmente competenti e al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità il tipo dei lavori e l’inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.

 

CAPO II

 

Esercizio della pesca

 

     Art. 14. Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

 

2. L’esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, così come previsto ai successivi art.15 e 24.

 

3. Con l’approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e stabilisce:

 

a) l’uso degli attrezzi per l’esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche;

b) gli orari per l’esercizio della pesca;

c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;

d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;

e) le dimensioni minime per specie da prelevare;

f) le specie pescabili;

g) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 16.

 

     Art. 15. Autorizzazione all’esercizio della pesca

1. Per l’esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata dalla Provincia, nel quale il richiedente ha la residenza. L’età minima per il conseguimento della licenza di pesca non deve essere inferiore ai 14 anni.

 

2. Non sono tenuti all’obbligo della licenza:

a) coloro che hanno superato il 65° anno di età;

b) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell’esercizio delle proprie funzioni;

c) il personale addetto all’interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;

d) i minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il quantitativo pescato e gli attrezzi consentiti non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata.

 

3. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 1991, n.230, hanno validità di sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di concessione.

 

4. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza.

 

5. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta in carta semplice dagli interessati.

 

6. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di pesca.

 

7. Le Province dispongono il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che hanno riportato condanne per reati in materia di pesca.

 

8. Le Province dispongono la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi.

 

9. Le Province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne riportate dai possessori di licenza.

 

     Art. 16. Divieti

1. L’esercizio della pesca è vietata:

 

a) nelle zone di ripopolamento e frega;

b) nelle zone di protezione integrale;

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette – stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

 

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente Provincia, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche regionali.

 

3. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente, sentita la Commissione o su proposta della stessa o delle Associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato.

 

4. E’ inoltre vietata la pesca:

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

c) con l’impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

e) negli orari non consentiti;

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

g) prosciugando o divergando i corsi d’acqua;

h) ingombrando i corsi d’acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.;

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura; l) l) con l’uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

m) con reti occupando più della meta dei corsi d’acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l’allevamento del pesce a fini economici;

n) senza licenza di pesca in corso di validità.

 

5. Con il Piano Ittico Regionale sono definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del comma 4 e le eventuali deroghe.

 

6. E’ fatto altresì divieto:

 

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d’acqua o nelle immediate vicinanze;

b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli Uffici pubblici competenti.

 

TITOLO III

VIGILANZA,CONTROLLI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

CAPO I

Vigilanza, controlli e sanzioni

 

     Art. 17. Vigilanza

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Municipale, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

 

     Art. 18. Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature e le esche usate.

 

2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale.

 

     Art. 19. Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta il sequestro:

a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l’esercizio della pesca, di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) in via definitiva la confisca dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimmesso in acqua; se morto distrutto.

 

2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da € 25,00 a € 100,00;

b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica: da € 200,00 a € 500,00;

c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: da €.200,00 a € 400,00;

d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da: € 100,00 a € 400,00;

e) l’esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da € 50,00 a € 200,00;

f) l’esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da € 50,00 a € 200,00;

g) l’esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da € 100,00 a € 400,00;

h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza l’autorizzazione del concessionario: da € 50,00 a € 200,00;

i) l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche:

1) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: da € 100.00 a € 400,00;

2) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o versate: da € 20,00 a € 50,00;

l) l’abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da € 50,00 a € 200,00;

m) lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni: da € 500,00 a € 2.000,00;

n) tutte le altre violazioni: da € 50,00 a € 200,00.

 

3) Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all’autorità giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati di tipo penale.

 

4) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della L. n. 689/81.

 

CAPO II

Disposizioni particolari

 

     Art. 20. Allevamento del pesce

1. L’allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli effetti di legge.

 

2. La Regione Basilicata, su indicazione delle Province e/o delle associazioni pescatorie riconosciute e sentiti gli eventuali Uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.

 

3. La Regione affida, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche individuate come zone di interesse economico.

 

4. La Regione può autorizzare:

a) l’allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali;

b) il prelevamento o la derivazione dell’acqua, finalizzati all’allevamento ittico.

 

5. La Regione, nell’atto autorizzativo, indica:

a) l’esatta ubicazione dell’area concessa;

b) la durata della concessione, che non potrà superare i 15 anni;

c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla fauna ittica spontanea dei corsi d’acqua interessati;

d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica;

e) le specie ittiche da allevare;

f) i costi di concessione.

 

6. La Regione Basilicata, sentite le Province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno dall’approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite d’interesse economico.

 

7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d’origine animale

 

     Art. 21. Pesca a pagamento

1. L’esercizio della pesca a pagamento è consentita:

 

a) nelle acque private,;

b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l’attività;

c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l’attività.

 

2. Negli impianti di cui alle lettere a) – b) – c) è consentita la pesca senza licenza.

 

3. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza.

 

     Art. 22. Attività agonistica

1. Per l’esercizio della pesca sportiva agonistica le Province rilasciano apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

 

2. Le competizioni devono svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmissione nelle acque del campo di gara.

 

3. Le competizioni di pesca ai salmonidi,non possono essere autorizzate nelle acque individuate a salmonidi dalla Carta Ittica Regionale nel periodo di pesca chiusa alla specie.

 

     Art. 23. Abrogazioni

1. Sono abrogate:

 

a) La Legge regionale 27.03.2000, n. 24 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne della Basilicata”;

 

b) l’art. 10 della legge regionale 02.02.2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”.

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

     Art. 24. Tassa concessione regionale

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D.Lgs 22giugno 1991, n. 230.

 

2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l’attività piscatoria durante l’anno.

 

3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

 

4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza.

 

     Art. 25. Utilizzo risorse finanziarie

1. Per l’esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite nel Bilancio dell’anno precedente nel seguente modo:

 

a) 70% a favore delle Province;

c) 30% a favore della Regione.

 

2. La quota finanziaria destinata alle Province, per le funzioni ad esse delegate, è ripartita tenendo a base:

 

a) la superficie territoriale, nella misura del 40%;

b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%;

d) l’accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolare situazioni manifestatesi per cause varie e non prevedibili, nella misura del 20%.

 

3. Qualora non si dovesse verificare l’ipotesi manifestata alla lettera c) del comma 2, la quota finanziaria ad essa riservata viene paritariamente ripartita tra la lettera a) e b).

 

4. Le Province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei Programmi Ittici Annuali

 

5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di Giunta, il programma di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza.

 

6. Alla copertura finanziaria delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, inoltre, mediante l’utilizzo di fondi comunitari e nazionali aventi finalità compatibili.

 

     Art. 26. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 5.