§ 3.3.8 - L.R. 11 marzo 1997, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.1.1995 n. 2 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:11/03/1997
Numero:14


Sommario
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.3.8 - L.R. 11 marzo 1997, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.1.1995 n. 2 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. Norma transitoria.

     1. Limitatamente all'anno 1997 i termini previsti dal primo capoverso del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 2/1995, come modificati dalla presente legge, sono differiti al 1 giugno - 30 giugno 1997 e la graduatoria degli iscritti a ciascun A.T.C. è pubblicata entro il successivo mese di luglio 1997.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.