§ 3.2.14 - L.R. 27 gennaio 1996, n. 5.
Deroga alla L.R. 28.2.1995 n. 22 in tema di contrazione dei mutui di indebitamento da parte dei Consorzi di Bonifica limitatamente agli esercizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:27/01/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A copertura dei disavanzi di esercizio che non consentono di chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli [...]
Art. 2.      Per la nomina del primo Consiglio Consortile, e solo relativamente ad esso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i consorziati che risultino regolarmente iscritti nel ruolo [...]
Art. 3.      La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.14 - L.R. 27 gennaio 1996, n. 5.

Deroga alla L.R. 28.2.1995 n. 22 in tema di contrazione dei mutui di indebitamento da parte dei Consorzi di Bonifica limitatamente agli esercizi finanziari 1995-96 - Norma eccezionale sulla elezione del primo Consiglio Consortile.

 

Art. 1.

     A copertura dei disavanzi di esercizio che non consentono di chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli esercizi finanziari 1995 e 1996 hanno facoltà, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 27 della Legge Regionale 28 febbraio 1995 n. 22, di assumere, a loro totale carico, mutui di indebitamento.

     L'esercizio della relativa facoltà è subordinato alla previa autorizzazione, concessa con provvedimento di Giunta Regionale, finalizzata a verificare se le modalità ed i tempi di cui al piano di risanamento finanziario sono funzionali all'effettivo risanamento economico del Consorzio.

     La presente disposizione di legge ha efficacia temporale limitata sino al 31.12.1996.

     A decorrere dal 1° gennaio 1997 la norma derogata riprende piena vigenza ed imperatività.

 

     Art. 2.

     Per la nomina del primo Consiglio Consortile, e solo relativamente ad esso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i consorziati che risultino regolarmente iscritti nel ruolo ordinario di contribuenza - anno 1996 - del Consorzio e che siano in regola con il pagamento dei contributi.

     La presente norma transitoria, dall'entrata in vigore della Legge e sino all'insediamento del primo Consiglio Consortile, deroga espressamente a tutte le disposizioni della L.R. 28 febbraio 1995, n. 22 con essa contrastanti.

 

     Art. 3.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.